Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 5478/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders public hearing on INPS contributions to undistributed profits in capital companies.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5478/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering a public hearing to resolve the dispute. The INPS argued that contributions should apply to undistributed profits in capital companies where the manager works, while the taxpayer claimed such income is capital income exempt from contributions. The court determined the legal issues require detailed examination of the statutory framework and systemic implications, necessitating further debate before a final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 1, lett. a) e Art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 230/2017; The court must order a public hearing when the interpretation of contribution obligations regarding undistributed profits in capital companies involves fundamental legislative choices requiring extensive debate.

Parole chiave

Generato dall'IA
INPS contributions undistributed profits capital companies manager activity public hearing order previdenziale regime contribution base calcolo dei contributi

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. 230/2017
Art. 1, comma 1, lett. a)
917, e dell’art. 1344 cod.
Art. 1, comma 2, lett. b)
917, e dell’art. 1344 cod.
art. 1344 cod. civ
917, e dell’art. 1344 cod. civ.
art. 3 Cost
917 del 1986, la disciplina in esame include nella base imponibile i redditi di cui fruiscono i soci di società di persone e ne esclude, per converso, i redditi di capitale, istituendo un regime differenziato conforme all’art. 3 Cost.

Giurisprudenza citata

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n. 21540 del 2019
11208, punto 10 del Considerato): tale ampliamento non può travalicare i limiti segnati dalla leggecon «il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione).
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Testo completo

osto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorren t e principale – contro ROSSI EMILIANO, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati GIAMPIERO PINO e PAOLO ROMAGNOLI, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC –controricorrente e ricorrente incidentale – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI R.G.N.6415/2024 Cron.

Rep. C.C. 29/01/2026 giurisdizione Contribuzione dovuta alla Gestione commercianti. Partecipazione a società di capitali. Utili non distribuiti. -2 - CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura versata in atti, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – resistente con procura al ricorren te incidentale – per la cassazione dell a sentenza n. 555 del 20 2 3 del la CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 2 0 dicembre 20 2 3 (R.G.N. 112/2022).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 2 9 gennaio2026 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Il Tribunale di Arezzo ha accolto i ricorsi proposti da l signor Emiliano Rossi, socio amministratore di Osteria del Teatro s.r.l.,contro le comunicazioni di debito per gli anni dal 2014 al 2016, notificate rispettivamente il 19 settembre 2019 e il 9 marzo 2021 (causa iscritta al numero 112 del ruolo generale per l’anno 2022), e contro l’avviso di addebito n. 307 2021 00002209 49, emesso pergli anni 2014 e 2015, per il complessivo ammontare di Euro 32.819,92 (causa iscritta al numero 115 del ruolo generale per l’anno 2022), e ha accertato l’insussistenza dell’obbligo del ricorrente di versare alla Gestione commercianti i contributi “a percentuale” sugli utili non distribuiti e imputati a riserva. 2.– Per quel che in questa sede ancora rileva, c on la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dell’INPS contro entrambe le pronunce del Tribunale di Arezzo.

La Corte territoriale argomenta che i redditi accantonati a riserva, derivanti da partecipazione a una società di capitali che non abbia optato per il regime della “trasparenza”, «devono considerarsi imputati alla società e non come redditi conseguiti effettivamente dal socio» e -3 - possono essere equiparati al «reddito prodotto dalla società di capitale, laddove il socio non svolga attività lavorativa» (pagina 6 della sentenza d’appello). Tali redditi esulano dalla base imponibile contributiva e devono essere disattese, pertanto, le richieste dell’INPS.

Le spese di entrambi i gradi di merito possono essere compensate, in considerazione della novità delle questioni dibattute, non ancora approfondite in sede di legittimità. 3.– L’INPS propone ricorso principale, affidato a un motivo, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale. 4.– Il signor Emiliano Rossi replica con controricorso e spiega ricorso incidentale, sulla base di un motivo, egualmente illustrato da memoria. L’INPS, dopo la notifica del ricorso incidentale, ha conferito procura, senza resistere con controricorso. 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Il ricorrente principale, con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bisdel decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 1344 cod. civ. Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere dal reddito imponibile ai fini del calcolo della contribuzione “a percentuale” gli utili di partecipazione ad una società di capitali (Osteria del Teatro s.r.l.), in cui l’obbligato presta attività lavorativa, sol perché tali utili non sono stati ripartiti. 2.– Il ricorrente incidentale, con l’unico mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), censura la sentenza d’appello per aver violato e falsamente applicato l’art. 92, secondo comma, cod. proc. -4 - civ., compensando le spese del doppio grado, in difetto dei rigorosi presupposti tipizzati dal codice di rito: le tematiche controverse sarebbero state compiutamente ricostruite nella giurisprudenza di merito e potrebbero essere agevolmente definite alla luce de lla piana esegesi della normativa applicabile. 3.–Il ricorso principale e le deduzioni difensive del controricorrente e ricorrente incidentale sottopongono al vaglio di questa Corte una questione nuova, che presenta innegabile rilevanza nomofilattica e ben può riproporsi in una pluralità di ipotesi, come anche l’Istituto rammenta nella memoria illustrativa. 3.1.–L’art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, a decorrere dall’anno 1993, rapporta «alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono» il «contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233», iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori. 3.2.–La disposizione citata amplia la base imponibile, rapportando «la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione (art. 1 della legge n. 233 del 1990)» e «assume una base imponibile corrispondente a quella dell’ambito tributario», in virtù di un processo di progressiva convergenza tra disciplina tributaria e disciplina previdenziale (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto).

Mediante il richiamo ald.P.R. n. 917 del 1986, la disciplina in esame include nella base imponibile i redditi di cui fruiscono i soci di società di persone e ne esclude, per converso, i redditi di capitale, istituendo un regime differenziato conforme all’art. 3 Cost. -5 - A tali conclusioni induce«il preminente rilievo che, nell’ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante»(Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto). 3.3.–Sulla scorta del dato letterale dell’art. 3-bis del d.l. n. 3 8 4 del 1992 e delle indicazioni sistematiche delineate dal giudice delle leggi, questa Corte ha affermatoa più riprese che la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa, nei termini definiti dalla disciplina fiscale (Cass., sez. lav., 4 luglio 2023, n. 18892).

Pertanto, confluiscono nella base imponibile ai fini contributivi INPS, in quanto redditi d’impresa, i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e qualeche sia l’oggetto sociale ( Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n. 29779, punto 4 delle Ragioni della decisione). Per contro,«secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi dicapitale» e dunque « non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS»(Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9 delle Ragioni della decisione).

Invero, «per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l ’ obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, è quella della “ partecipazione personale al lavoro aziendale”.Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una merapartecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far -6 - scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsicarico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensioneal termine dell ’ attività lavorativa).

In sostanza, l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipinoal lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790, punto 3 delle Ragioni della decisione).

Né si può giungere a diverse conclusioni invocando la ratio legis, ispirata all’intento di ampliare la base imponibile (su tale finalità, da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208, punto 10 del Considerato): tale ampliamento non può travalicare i limiti segnati dalla leggecon «il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione). 3.4.–Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non devono essere dunque computati nella base imponibile contributiva i redditi derivanti «da mera partecipazione ad utilidi società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa» (Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043, punto 3 delle Ragioni della decisione, e 19 agosto 2024, n. 22901, punto 4.4. del Ritenuto; negli stessi termini, Cass., sez.

VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156). 4.– L’odierno giudizio verte sul comput o, nella base imponibile contributiva, de i redditi derivanti da partecipazione agli utili non distribuitidi una società di capitali in cui l’obbligato lavora . -7 - 4.1.–La Corte territoriale equipara tale fattispecie alla titolarità di redditi derivanti da mera partecipazione a una società di capitali in cui l’obbligato non svolga attività lavorativa (pagina 6 della pronuncia d’appello) e annette rilievo dirimente alla mancata distribuzione degli utili.

In tale ipotesi, i redditi si configurano pur sempre come redditi da capitale, esclusi da una base imponibile contributiva che s’incardina sui redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (pagine 5 e 6 della sentenza impugnata). Nella medesima prospettiva, il controricorrente e ricorrente incidentale evidenzia che «i redditi di capitale non sono assoggettabili a contribuzione, sia nel caso del socio che presta la propria attività all’interno della società, sia nel caso contrario e ciò per il tenore letterale della norma che non può essere interpretata estensivamente in quanto essa utilizza un’espressione tecnica che individua redditi che soggiacciono ad un regime impositivo affatto diverso dai redditi di capitale» (pagina 7 del controricorso).

Nessun obbligo contributivo potrebbe sorgere in relazione a somme che il socio non ha percepito e che potrebbe anche non percepire mai (pagina 2 della memoria illustrativa del controricorrente e ricorrente incidentale). Né avrebbero alcun pregio i suggestivi rilievi del ricorrente principale sugli abusi che la mancata distribuzione degli utili rischierebbe d’incentivare:la decisione di imputare gli utili a riserva e di non ripartirlinon potrebbe essere arbitraria e sarebbe pur sempre sindacabile (pagina 3 della citata memoria illustrativa). 4.2.– A tale ricostruzione l’Istituto contrappone l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva, che non può soggiacere alla scelta dell’obbligato di optare per la distribuzione degli utili, nella qualità di socio al 95% e amministratore d ella società di capitali in cui presta attività lavorativa (pagina 9 del ricorso principale) .

Da quest’angolazione, la lettura propugnata nella sentenza d’appello e nel -8 - controricorso potrebbe dare àdito a condotte strumentali ed elusive, volte a vanificare la cogenza dell’obbligo contributivo e lesive del principio solidaristico che permea il sistema previdenziale. Né al caso di specie si attaglierebbero i princìpi enunciati dalla richiamata sentenza n. 21540 del 2019, concernente «l’assoggettamento a contribuzione previdenziale di redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali presso la quale il lavoratore autonomo non svolgeva alcuna attività lavorativa» (pagina 8 del ricorso principale).

In ultima analisi, la nozione di redditi denunciati ai fini IRPEF si dovrebbe intendere come riferita ai redditi «che avrebbero dovuto essere denunciati e/o denunciabili» (pagina 10 del ricorso principale). 5.– Le questioni delineate dalle parti sono gravide d’implicazioni sistematiche, in quanto investono i capisaldi e le scelte di fondo dell’assetto prefigurato dal legislatore, enon mancano di ripercuotersi, in concreto,sulla stessa latitudine dell’obbligo contributivo. I temi controversi, pertanto, meritano di essere trattati in pubblica udienza e di essere approfonditi con l’apporto della Procura Generale e della discussione fra le parti.

P.Q.M