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Ordinanza Interlocutoria — n. 5472/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding interpretation of data protection law in disciplinary dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5472/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and remanded the case to the lower court for a new hearing. The appellant argued that the appellate court erred by relying on an investigative report obtained through a violation of data protection rules. The court identified a significant legal question regarding the interpretation of a specific data protection provision that had not yet been addressed by the Supreme Court. Consequently, the case was sent back to the lower court to be heard in public session to resolve this novel legal issue.

Regesto Legislator

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Art. 160 bis d.lgs. n. 196/2003; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When an appeal raises a question of law of potential normative relevance concerning the interpretation of a specific data protection provision not yet settled by the Supreme Court, the case must be remanded for a new public hearing.

Parole chiave

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data protection interpretation disciplinary dismissal appeal remand for new hearing normative relevance question public session requirement investigative report admissibility Cassation remand procedure permessi di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 160 bis d.lgs. n. 196/2003
Il Collegio reputa che il ricorso, in particolare il secondo motivo dello stesso, ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine alla interpretazione dell’art. 160 bis d.lgs. n. 196/2003, introdotto dal d.lgs.
d.lgs. 10/08/2018, n. 101
Art. 360 n. 3 c.p.c.
ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.»; si contesta la valutazione delle prove testimoniali operata dalla Corte territoriale; 1.4.
Art. 115 c.p.c.
il primo denuncia:«Violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art.434 c.p.c.
Art. 434 c.p.c.
Art. 18 L.300/1970
115 c.p.c., dell’art. 18 L.300/1970 e dell’art.
Art. 2119 c.c.
18 L.300/1970 e dell’art. 2119 c.
art. 115 c.p
il primo denuncia:«Violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 160 bis d.lgs. n. 196/2003
Il Collegio reputa che il ricorso, in particolare il secondo motivo dello stesso, ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine alla interpretazione dell’art. 160 bis d.lgs. n. 196/2003, introdotto dal d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13679 del 2025
Cass. n. 32418 del 2025
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2640-2025 proposto da: DI LORENZO MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARMINE DI RISIO, MARIALUCIA D'ALOISIO; -ricorrente - contro DENSO MANUFACTURING ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO ROTONDI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 488/2024 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 19/11/2024 R.G.N. 97/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Licenziamento R.G.N.2640/2025 Cron. Rep. Ud08/01/2026 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte da Marco Di Lorenzo contro la Denso Manufacturing Italia s.p.a. volte ad impugnare il licenziamento disciplinare intimato in data 12 agosto 2021 «per illecito utilizzo di permessi ex art. 33 l. n. 104/1992 per assistenza alla madre disabile, nei giorni 25 giugno, 16 e 28 luglio 2021».

2. La Corte ha premesso che «la produzione da parte dell’appellante del supporto informatico usb (cd. pendrive ) costituente il documento 3 del fascicolo di primo grado ed ivi non depositato telematicamente per incompatibilità con le specifiche del pct date le dimensioni dei relativi files , è pienamente legittima, non risultando che il documento sia stato ritirato dalla parte presso la Cancelleria del giudice di primo grado, sicché il documento costituisce parte del fascicolo processuale, che avrebbe dovuto essere trasmesso d’ufficio a questa Corte dalla Cancelleria stessa.

Pertanto, rilevata l’omissione, questa Corte ne ha disposto la produzione integrale a cura delle parti.» 3. Nel merito della vicenda, la Corte, in sintesi, ha ritenuto – difformemente dal primo giudice - che la sussistenza della giusta causa potesse essere valutata «anche in base alle relazioni investigative in atti e alla documentazione ad essa allegata». Ha argomentato: «anche qualora le attività investigative riportate nelle citate relazioni siano state eseguite non personalmente (…) dall’agenzia investigativa Datinform, cui l’appellante aveva affidato il relativo incarico, in difformità dalle previsioni della citata delibera GPDP n. 60/2008, non sarebbe comunque ravvisabile, nella fattispecie, alcun pregiudizio a diritti inviolabili di libertà personale, segretezza, riservatezza o inviolabilità domiciliare dell’appellato, trattandosi di violazione di norme in materia di trattamento di dati personali relative esclusivamente alla qualità dell’autore materiale del rilevamento del dato ed ai rapporti con l’investigatore incaricato, e non all’oggettiva liceità dell’acquisizione».

La Corte ha altresì osservato che «il mandato investigativo conferito dalla reclamante alla Datinform, in persona dell’investigatore Felicia D’Errico, in atti (…), prevede espressamente la facoltà di esecuzione dell’incarico da parte di collaboratori interni, e che la D’Errico, sentita quale teste in fase sommaria, ha riferito che la persona ritratta nella fotografia mostratale, e che, come si rileva dai filmati allegati alle relazioni investigative in atti, ha partecipato alle attività investigative, è appunto un suo collaboratore, sicché alcuna violazione della richiamata normativa in materia di trattamento dei dati personali è ravvisabile».

4. Sulla base delle risultanze istruttorie scrutinate, la Corte ha ritenuto che «risulta l’effettiva sussistenza dei fatti addebitati al lavoratore reclamato, esattamente come contestati, poiché egli, assente dal lavoro nelle giornate e negli orari sopra indicati per fruizione di permessi ex art. 33 l. n. 104/92, cui aveva diritto per l’assistenza alla madre disabile, ha di fatto svolto per la massima parte del tempo attività del tutto differenti, in alcun modo compatibili o ricollegabili con l’assistenza al familiare disabile o con incombenze ad essa connesse, permanendo per lo più a distanza dal domicilio dell’assistita e dedicandosi ad occupazioni personali o la cui attinenza con l’assistenza non è stata da lui, che ne aveva l’onere, sufficientemente dimostrata, in considerazione della genericità o non univocità delle relative risultanze testimoniali e documentali […]».

5. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con sette motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società. Entrambe le parti hanno comunicato memorie. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito: 1.1. il primo denuncia:«Violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art.434 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.»; si deduce che la produzione della pendrive era stata autorizzata dal giudice della fase sommaria del giudizio, confluendo nel fascicolo di parte e non nel fascicolo processuale, con la ritenuta conseguenza che «parte avversa avrebbe dovuto ritirare la pendrivein cancelleria e produrla unitamente all’atto di appello o, quantomeno, avrebbe dovuto chiedere, prima della scadenza del termine, l’autorizzazione alla produzione tradizionale»; 1.2. il secondo motivo denuncia:«Violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. l’art. 8, comma 4, del provvedimento del garante n. 60 del 06/11/2008, allegato A.6 e del Lgs. n. 196 del 2003 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.»; si eccepisce che la titolare dell’agenzia investigativa aveva dichiarato di avere svolto personalmente l’indagine e di non essersi avvalsa di collaboratori mentre era emerso l’esatto contrario; si sostiene che la Corte territoriale non poteva e non doveva – difformemente dal primo giudice – porre alla base della sua decisione una relazione investigativa frutto di acquisizione illecita o di reato; 1.3. il terzo mezzo denuncia:

«Violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 18 L.300/1970 e dell’art. 2119 c. c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.»; si contesta la valutazione delle prove testimoniali operata dalla Corte territoriale; 1.4. il quarto motivo denuncia: «Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove documentali e visive-video (ex art. 360 n. 3 c.p.c.)»; 1.5. il quinto denuncia:«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 n. 5 c.p.c.)», circa la dimostrazione della esistenza di più uscite dell’abitazione non controllabili simultaneamente; 1.6. il sesto motivo denuncia:

«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 n. 5 c.p.c.)», in ordine alla circostanza che il Di Lorenzo si fosse recato presso lo stabilimento balneare del fratello per discutere dellecondizioni di salute della madre; 1.7. il settimo motivo denuncia:«Violazione dell’art.2119 c. c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.»; si contesta che la Corte territoriale abbia applicato correttamente i principi stabiliti da questa Corte di legittimità in ordine all’utilizzo abusivo dei permessi ex lege n. 104 del 1992.

2. Il Collegio reputa che il ricorso, in particolare il secondo motivo dello stesso, ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine alla interpretazione dell’art. 160 bis d.lgs. n. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 10/08/2018, n. 101, rispetto al quale questa Corte non si è ancora pronunciata; pertanto, si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale «luogo»privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679 del 2025; conf. Cass n. 32418 del 2025). P.Q.M La Corte rinvia la