Cassation appeal dismissed for procedural inadmissibility due to late filing after the short appeal period expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the respondent failed to prove the short appeal period had expired. The appellant argued the appeal was timely, but the respondent contested this without confirming the notification date. The court ruled that since the appeal was filed after the short deadline, it was procedurally barred regardless of the underlying labor dispute facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the short appeal period has expired, and the respondent's failure to confirm timely notification does not cure this defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso 4190-2025 proposto da: HOWLADER RAFIQUL, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE BAIOCCHI; -ricorrente - contro ASTER COOP Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 512/2024 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/11/2024 R.G.N. 403/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. Oggetto Licenziamento disciplinare R.G.N.4190/2025 Cron. Rep. Ud.08/01/2026 FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello proposto da Howlader Rafiqul contro la sentenza del Tribunale di Forlì n. 60/2024, che aveva rigettato il ricorso di detto lavoratore con il quale aveva egli aveva impugnato il licenziamento e l’esclusione da socio cooperatore, comunicatigli il 3.9.2022 dalla Aster Coop Soc. Coop.
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva:
a) il testo della contestazione disciplinare del 5.8.2022 mossa al lavoratore in relazione a quanto accaduto il 3.8.2022;
b) che il Tribunale, nella resistenza datoriale, istruita la causa documentalmente e con assunzione di prova testimoniale, premesso che “parte ricorrente non contesta la dinamica dell’ “accaduto” bensì la ricostruzione dei fatti fornita da controparte e la gravità degli stessi, segnalando che lo scontro era stato accidentale e che non corrisponde al vero quanto asseritamente dichiarato da Aster Coop relativamente agli istanti successivi all’urto”, riteneva provata la condotta materiale imputata all’interessato, giudicandola idonea a giustificare l’esclusione e il licenziamento, trattandosi di comportamento del tutto idoneo a incidere sul rapporto fiduciario tra le parti;
c) quanto aveva richiesto il lavoratore in secondo grado ed il contenuto dei tre motivi d’appello dello stesso.
3. Tanto premesso, la Corte territoriale giudicava infondato il primo motivo con il quale l’appellante censurava la sentenza di primo grado perché fondata su una distorta ed inverosimile ricostruzione dei fatti.
4. La Corte, esaminati congiuntamente il secondo motivo d’appello (con il quale il lavoratore, censurando l’esito cui era pervenuto il primo giudice, rilevava che il provvedimento di licenziamento senza preavviso e l’esclusione dalla compagine societaria erano viziati perché fondati su una errata valutazione dell’elemento soggettivo) e il terzo motivo (a mezzo del quale l’appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che le disposizioni del C.C.N.L. e del Regolamento interno giustificassero l’adozione della sanzione espulsiva), li considerava parimenti infondati.
5. Avverso tale decisione Howlader Rafiqul ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
6. Resiste l’intimata con controricorso.
7. Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 12.7.2025, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso della sua improcedibilità, rilevando che, ferma l’improcedibilità, il ricorso era, comunque, manifestamente infondato.
6. Con atto depositato telematicamente il 27.8.2025, il difensore del ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Errata e/o apparente motivazione in merito alla configurazione del fatto tra le ipotesi giustificanti la giusta causa di licenziamento – violazione art. 32 CCNL Trasporto Logistica e Spedizione Merci”.
2. Con il secondo motivo denuncia ex “Art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. –Errata e/o apparente motivazione in merito alla non ritenuta sproporzione del provvedimento irrogato – errata valutazione del fatto in concreto – errata applicazione dell’art.32 CCNLTrasporto, Logistica e Spedizione merci in applicazioni dei principi sanciti nel procedimento disciplinare ex art. 7 L. n. 300/1970 e art. 2106 c.c.”.
3. Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile, giusta l’art. 369, comma secondo, n. 2), c.p.c. 3.1. A termini della disposizione ora citata, infatti, insieme al ricorso per cassazione (da depositarsi “nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto”) dev’essere depositata, “a pena d’improcedibilità”, “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, …”. 3.2. Ebbene, nel ricorso per cassazione in esame ci si limita ad indicare che la sentenza impugnata è stata “notificata l’11.12.2024”, ma non risulta essere stata mai prodotta una copia autentica della relazione di notificazione della stessa sentenza.
E questa Corte ha statuito che l’omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a meno che essa risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. Cass. n. 27883 del 2024; n. 19475 del 2024; n. 24724 del 2024; Cass., S.U., n. 21349 del 2022); l’improcedibilità è inoltre esclusa nel caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. n. 21292 del 2023; n. 15832 del 2021; n. 1295 del 2018). 3.3.
Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi nelle quali l’improcedibilità possa reputarsi impedita. Più nello specifico, la controricorrente non ha depositato la relata di notifica della sentenza impugnata ed ha, anzi, eccepito l’improcedibilità del ricorso, senza peraltro dare conferma della data di notificazione dell’11.12.2024, indicata dal ricorrente. Invero, la controricorrente ha dedotto che: “Controparte stessa dà atto, nel ricorso per cassazione (cfr. pag. 1), che la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 512/2024, depositata il 08.11.2024, era stata notificata, a cura della Aster Coop, ai fini del decorso del termine breve”. 3.4.
Neppure ricorre l’altra ipotesi atta ad impedire l’improcedibilità, perché la notifica del ricorso per cassazione è stata eseguita il 6.2.2025, oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza d’appello in data 8.11.2024. 3.5. Nota, peraltro, il Collegio che nella sua istanza di decisione ex art. 380 -bis c.p.c. la difesa del ricorrente non ha svolto il benché minimo rilievo rispetto a quanto già considerato nella proposta del Consigliere delegato in termini coincidenti a quelli sopra esposti.
4. In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile. 4.1. Difatti, per questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità (così Cass., sez. III, 22.1.2021, n. 1389).
5. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c. novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito in conformità alla proposta di cui sopra, devono essere applicati il terzo ed il quartocomma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificati in dispositivo.
P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;condanna, altresì, il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., ed al pagamento, in favore della cassadelle ammende, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, comma quarto, c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont