Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for judgment definition. The appellant, Tecnosystem 3, did not act within this timeframe, while the respondent, Claudio Petrini, filed a counter-appeal that was deemed untimely under Art. 370 c.p.c. The court ruled that the procedural silence constituted a waiver of the right to continue the proceedings, resulting in the termination of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.; If a party fails to request a decision on the proposal for judgment definition within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1732/2023R.G. proposto da: TECNOSYSTEM 3 DI IZZO LUIGI C., domiciliata come in atti, rappresentatae difesa dall’avvocato Paolo Izzo con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro CLAUDIO PETRINI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario De Vergottini con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3737/2022 emessa da Corte di appello di Roma Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità , perché il controricorso risulta tardivo alla luce del vigente art. 370 c.p.c., secondo cui il controricorso deve essere depositato “ entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso ”, che trova applicazione nei giudizi introdotti dopo l’1.1.2023.
Nella specie, il ricorso è stato notificato il 3.1.2023 e il controricorso depositato soltanto il 24.02.2023. Non ha rilievo, ai fini del rispetto dell’art. 370 c.p.c., la notifica del controricorso, nel caso di specie eseguita il 10.02.23.In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (ordinanza n. 7170 del 2024) hanno chiarito che, in tema di giudizio di cassazione, l'art. 370 c.p.c. -che, dopo la modifica apportata dall'art. 3, comma 27,del d.lgs. n. 149 del 2022, non prevede più la notifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso - si applica ai giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2023, poiché, in forza dell'art. 35, comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del 2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorrere dallapredetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essa successivamente notificato.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.