Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Logistica Uno Srl and Giovanni Graziano, had filed a recourse against a lower court judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the case and ordering the appellants to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the forty-day period for requesting a decision constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21117/2024R.G. proposto da: LOGISTICA UNO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore e Giovanni Graziano, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Pescolla e Nicola Barile, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1 /2024 emessa dalla Corte d’Appello di Campobasso Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna leparti ricorrent i al pagamento, in solido tra loro, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Così d