Italian Court dismisses appeal due to failure to respond within 40 days, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome resulted in the automatic waiver of the appeal rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to bear the litigation costs of 1,400 euros plus statutory fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 664/2023 R.G. proposto da: GIADA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio De Paolis e Paolo Ermini con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro SILVIA VILCEA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Federico Cinque con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 237/2022 emessa da Corte di appello di L’Aquila Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 664/2023 Numero sezionale 170/2026 Numero di raccolta generale 5245/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2026 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 664/2023 Numero sezionale 170/2026 Numero di raccolta generale 5245/2026 Data pubblicazione 09/03/2026