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Decreto — n. 5243/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5243/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5243/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14909/2023 R.G. proposto da: SCHIAVONE LETIZIA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Visconti con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro DITTA ROBERTO RUSSO s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Arena Bruno con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4078/2022 emessa da Corte di appello di Napoli.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 5243/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 14909/2023 Numero sezionale 169/2026 Numero di raccolta generale 5243/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Parole chiave

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spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario esecuzione della pena titolo esecutivo per i crediti non contestati fine del processo compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 14909/2023 Numero sezionale 169/2026 Numero di raccolta generale 5243/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14909/2023 R.G. proposto da: SCHIAVONE LETIZIA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Visconti con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro DITTA ROBERTO RUSSO s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Arena Bruno con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4078/2022 emessa da Corte di appello di Napoli.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 14909/2023 Numero sezionale 169/2026 Numero di raccolta generale 5243/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2026 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 14909/2023 Numero sezionale 169/2026 Numero di raccolta generale 5243/2026 Data pubblicazione 09/03/2026