Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 5239/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5239/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5239/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7722/2023 R.G. proposto da: Daniele Fortunati, in qualità di titolare della ditta individuale Metano Salaria, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Guidoni con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Domenico D’Angelo, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Mariani e Francesco Marasco con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3300/2022 emessa da Corte di appello di Roma.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 5239/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Numero registro generale 7722/2023 Numero sezionale 167/2026 Numero di raccolta generale 5239/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
controversia commerciale decisione incidentale impugnabile risoluzione delle controversie violazione dei doveri professionali tutela degli interessi commerciali opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7722/2023 R.G. proposto da: Daniele Fortunati, in qualità di titolare della ditta individuale Metano Salaria, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Guidoni con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Domenico D’Angelo, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Mariani e Francesco Marasco con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3300/2022 emessa da Corte di appello di Roma.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Numero registro generale 7722/2023 Numero sezionale 167/2026 Numero di raccolta generale 5239/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2026 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 7722/2023 Numero sezionale 167/2026 Numero di raccolta generale 5239/2026 Data pubblicazione 09/03/2026