Italian Supreme Court dismisses appeal on agricultural unemployment benefits, ruling the INPS variation notice was a final administrative act triggering the statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the private applicant's appeal against a lower court ruling that the INPS had lost the right to contest unemployment benefits due to the passage of time. The applicant argued that the INPS's notice increasing registered working days lacked the necessary finality to start the limitation period, relying on a specific legislative provision. The court held that the communication of the variation in registered working days constituted a definitive administrative act, thereby validating the INPS's position and barring the claim for restitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 comma 1 del d.l. n.7/1970; Art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.: The communication of a variation in the number of registered working days for agricultural workers constitutes a definitive administrative act, triggering the statute of limitations for restitution claims.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11870/2025 R.G. proposto da : OSSAI OSSAI, con domicilio digitale presso la PEC degli avvocati MICHELE MISCIONE e ALESSANDRA MISCIONE che lo rappresentano e difendono -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA PASSARELLI unitamente agli avvocati VINCENZO STUMPO, SAMUELA PISCHEDDA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 716/2024 pubblicata il 13/12/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame proposto da I.N.P.S. nella controversia con Ossai Ossai.
2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della legittimità e correttezza degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ex R.D. n.1949/1940 in data antecedente alla variazione disposta dall’I.N.P.S. il 12/07/2022, l’annullamento del provvedimento di variazione e la declaratoria di insussistenza dell’indebito previdenziale con riferimento alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola nel periodo dal 2014 al 2018.
3. Il Tribunale di Ravenna rigettava l’eccezione di decadenza ex art.22 del d.l. n.7/1970 sollevata dall’istituto previdenziale e accoglieva le domande proposte da Ossai.
4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, ha invece ritenuto fondata l’eccezione di decadenza.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoria, ai quali I.N.P.S. resiste con controricorso.
6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo (rubricabile ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 comma 1 del d.l. n7/1970, inapplicabile al caso in esame per la mancanza di un «provvedimento definitivo» motivato con riferimento alle ragioni essenziali della richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
2. La censura è infondata perché, in disparte dai profili di novità della questione (non risulta essere mai stata proposta avanti ai giudici del merito), la corte territoriale ha ritenuto in fatto che dalla comunicazione della variazione in aumento delle giornate lavorative è derivato «il ricalcolo dell’indennità di disoccupazione e l’indebito oggettivo oggetto di ricorso»; e ciò sul presupposto che dalla variazione in aumento del numero di giornate lavorative conseguisse necessariamente una variazione in diminuzione dei giorni computabili al fine della indennità di disoccupazione agricola.
3. Rectius, con un accertamento di fatto in questa sede non sindacabile, la corte territoriale ha ritenuto che la comunicazione di variazione del numero di giornate di iscrizione nell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli, avvenuta con note del 27/06/2022, fosse qualificabile quale provvedimento definitivo ai sensi e per gli effetti dell’art.22 comma 1 del d.l. n.7/1970: ciò che, in effetti, è. Il motivo è dunque infondato.
4. Con il secondo motivo (rubricabile ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. «per carenza di allegazione e prove sulle richieste Inps di restituzione di prestazioni già erogate, in quanto l’Inps ha basato le sue eccezioni solamente su un verbale ispettivo privo di valore probatorio e comunque, non riguarda il ricorrente neppure indirettamente».
5. Alla luce della infondatezza del primo motivo di ricorso, deve ritenersi la sussistenza dei requisiti per la decadenza ex art. 22 comma 1 del d.l. n7/1970. Ciò determina l’inammissibilità della censura in esame, siccome afferente al merito della controversia.
6. Con il terzo motivo (rubricabile ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. «per omessa decisione sulla domanda, proposta in via subordinata, di risarcimento dei danni per violazione di legge sugli obblighi d’informazione».
7. La censura è inammissibile perché il ricorrente non trascrive né localizza la domanda asseritamente preterita dai giudici del merito.
8. P.Q.M 9. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma