Cassation court dismisses pensioners' claim for equalization differences after they opted for lump-sum capitalization of pension rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the pension fund's appeal, quashing the lower court's judgment that awarded equalization differences to retirees. The retirees had previously chosen to convert their periodic pension benefits into a one-time lump sum, an act that legally extinguished their right to future equalization adjustments. Consequently, the court ruled that the lower court erred in awarding benefits for periods occurring after the retirees had already exercised this capitalization option. The case was remanded to the Court of Appeal of Naples for a new decision on the costs and remaining issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1197, 1292, 1362, 1230, 1362 cod. civ.; In complementary pension schemes, the choice to receive benefits as a one-time lump sum extinguishes the right to automatic equalization adjustments for subsequent periods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3269/2023 R.G. proposto da : INTESA SANPAOLO S.P.A., n.q. di incorporante di Sanpaolo IMI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO (già FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI), in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO TOSI -ricorrenti- contro ANNUNZIATA SURACE, GIUSEPPE SANNA, con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato GIUSEPPE FERRARO che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro MARIA TERESA SORGENTE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1632/2022 pubblicata il 28/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da INTESA SAN PAOLO SPA e dal FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI nella controversia con Giuseppe Sanna, Maria Teresa Sorgente e Annunziata Surace.
2. La controversia ha per oggetto la pretesa alle differenze sul trattamento pensionistico aziendale dovute a titolo di perequazione maturate dal luglio 2006-2008 al 31/12/2014.
3. Il Tribunale di Napoli accoglieva le domande proposte da Sanna, Sorgente e Surace.
4. La corte territoriale ha richiamato i suoi precedenti specifici e ha integralmente confermato la sentenza appellata.
5. Per la cassazione della sentenzaricorrono INTESA SANPAOLO S.P.A. e il FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO, con ricorso affidato a due motivi, illustrato da memoria. Giuseppe Sanna e Annunziata Surace resistono con controricorso, illustrato da memoria. Maria Teresa Sorgente è rimasta intimata.
6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1197, 1292 e 1362 cod. civ., perché la corte territoriale ha errato nel riconoscere «le differenze perequative ai pensionati che avevano già risolto ogni rapporto con la società e con il Fondo mediante la capitalizzazione del trattamento integrativo».
2. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1362 cod. civ. perché «le parti hanno concordato la sostituzione dell’originaria prestazione pensionistica mensile con una nuova obbligazione avente ad oggetto l’erogazione di un importo in somma capitale (c.d. zainetto) con l’intento di estinguere la prestazione pensionistica medesima.
3. I motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte.
4. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento di Cass. 01/08/2024 n. 21689, nei termini di seguito riportati: «in tema di previdenza complementare, la percezione del trattamento pensionistico in una somma capitale una tantum determina l’estinzione della prestazione pensionistica integrativa periodica, con conseguente venir meno, da tale momento, del diritto alla perequazione automatica (così Cass. nn. 29915 e 30518 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 18383 e 18384 del 2022); che è stato documentato nel giudizio di merito che tutti gli odierni intimati hanno optato per la capitalizzazione del rispettivo trattamento pensionistico in data anteriore al periodo in relazione al quale hanno domandato le differenze sul trattamento pensionistico complementare rivenienti dal loro diritto a mantenere la perequazione anche in data successiva all’entrata in vigore della norma d’interpretazione autentica costituita dall’art. 1, comma 55, l. n. 243/2004, siccome sancito con sentenza passata in giudicato (cfr. sul punto le deduzioni di pagg. 6-7 e 10-14 del ricorso per cassazione); che, pertanto, la sentenza impugnata, che ha accolto le pretese economiche degli intimati in relazione a periodi successivi al momento in cui ciascuno di essi aveva percepito la somma capitale una tantum, non si è attenuta al principio secondo cui, fermo restando il diritto del pensionato a mantenere il meccanismo di perequazione statuito dal giudicato formatosi tra le parti e i loro aventi causa anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 55, l. n. 243/2004, il diritto a tale perequazione perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa a cui si correla, alla data in cui risulta percepita la somma in capitale una tantum di liquidazione dell’intero trattamento pensionistico integrativo».
5. Anche nel caso in esame, così come nel caso deciso da Cass.n.21689/2024 cit., risulta che Giuseppe Sanna, Maria Teresa Sorgente e Annunziata Surace hanno optato per la capitalizzazione del rispettivo trattamento pensionistico in data 01/08/2002 quanto ai primi due e 01/01/2005 quanto all’ultima (cfr. la pag. 6 del ricorso), e dunque anteriore al periodo in relazione al quale hanno domandato le differenze sul trattamento pensionistico complementare (dal luglio 2006-2008 al 31/12/2014, pag.7 del ricorso).
6. Trovano pertanto applicazione i principi di diritto già stabiliti da questa Corte nella ordinanza n. 21689/2024 più volte citata, non sussistendo alcuna ragione per discostarsene.
7. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda