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Ordinanza — n. 5196/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of transcript of first-instance defense and appeal acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5196/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Rufini's appeal against INPS, declaring all three grounds inadmissible under Article 366 of the Civil Procedure Code. Rufini argued that INPS introduced new facts and failed to prove its claim, but the Court found no evidence of a changed subject matter or proof requirements. The primary reason for dismissal was the failure to transcribe the first-instance defense and the appeal act, which are necessary to substantiate the claim of new facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 and Art. 366, comma 1, n. 6 of the Civil Procedure Code: An appeal ground alleging new facts or circumstances is inadmissible if the appellant fails to transcribe the defense and appeal acts of the opposing party, as these documents are essential to verify the existence of such new elements.

Parole chiave

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inadmissibility appeal new facts requirement transcript defense acts changed subject matter civil procedure code credito di contributi riscossione dei contributi deduzione dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 of the Civil Procedure Code
Art. 366, comma 1, n. 6 of the Civil Procedure Code
Art. 2687 of the Civil Code
civ.) Rufino lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2687 (sic) cod.
Art. 115 of the Civil Procedure Code
Art. 2735 of the Civil Code
Art. 380 bis, 1, last paragraph of the Civil Procedure Code
art. 115 cod. proc. civ
e dell’art. 115 cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11953/2021 R.G. proposto da : RUFINI FILOMENA, elettivamente domiciliata in VIA GERMANICO 24, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato UBALDO CIPOLLONE -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, -resistente con mandato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2314/2020 pubblicata il 03/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto dall’INPS nella controversia con Filomena Rufini.

2. La controversia ha per oggetto l’opposizione all’avviso di addebito notificato lo 08/01/2016 con riferimento ai contributi della gestione Commercianti eccedenti il minimale per l’anno 2008.

3. Il Tribunale di Civitavecchia accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata da Rufini.

4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione e ha rigettato il ricorso originariamente proposto da Rufino.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorso affidato a tre motivi. INPS ha depositato procura alle liti senza svolgere attività difensiva. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) Rufino lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.416 e 345 comma secondo «nella parte in cui i giudici di II grado non hanno dichiarato inammissibile l’appello dell’Inps fondato su fatti e circostanze nuove rispetto a quelle del I grado di giudizio».

2. La parte ricorrente deduce che «L’Inps ha mutato il thema decidendum e probandumin appello, spostando in avanti ogni possibilità di difesa della ricorrente senza tra l’altro provare l’esistenza del credito azionato con l’avviso di addebito impugnato».

3. Il motivo è inammissibile, ex art.366 comma primo n.6) cod. proc. civ. perché la parte ricorrente non ha trascritto, nella parte indispensabile per poter apprezzare la censura:

a) la memoria difensiva depositata dall’INPS nel giudizio di primo grado, oltre che le altre difese svolte avanti a quel giudice;

b) l’atto di appello proposto dall’istituto previdenziale.

4. Queste trascrizioni non costituiscono una mera formalità procedurale, ma hanno invece la funzione di dare sostanza alla censura, perché solo dal raffronto tra le difese in concreto spiegate dall’INPS nei due gradi del giudizio di merito è possibile riscontrare la effettiva proposizione delle nuove eccezioni lamentate dalla parte privata.

5. Deve inoltre considerarsi che, con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’INPS, la corte territoriale ha ritenuto che «E’ infatti ben vero che nella memoria di primo grado dell’INPS si menzionava un accertamento fiscale operato dall’Agenzia delle entrate, ma l’atto introduttivo rinviava alla dichiarazione reddituale dell’anno 2009, prodotta in atti, in cui era riportato il maggior reddito di euro 31.441,00. In relazione a questo maggior reddito l’INPS chiedeva conseguentemente il pagamento della contribuzione. Ne deriva che pure nel giudizio di primo grado l’Ente aveva chiarito come la pretesa contributiva doveva ricondursi al maggior reddito dichiarato nel riquadro RR dall’appellante incidentale per l’anno 2008».

6. La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e anche sotto questo profilo deve dichiararsi la inammissibilità del motivo.

7. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) Rufino lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2687 (sic) cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. «in ragione della circostanza che l’Inps non ha provato l’esistenza del proprio credito stante la modifica delle circostanze dedotte tra il I e II grado di giudizio».

8. Per quanto concerne l’asserita modifica delle circostanze dedotte tra il primo e il secondo grado di merito valgono le considerazioni sopra svolte: non risulta prova di alcun mutamento del thema decidendum e probandum.

9. Quanto alla prova del credito, la corte territoriale ha ritenuto che «L’entità della contribuzione rivendicata dall’INPS può d’altronde ritenersi incontroversa proprio perché determinata sulla scorta del riconoscimento reddituale operato dalla contribuente, compilando il riquadro RR: anche la contestazione relativa alla mancata prova dei maggiori redditi deve essere disattesa».

10. La pretesa contributiva oggetto di causa trova fondamento proprio nel maggior reddito dichiarato da Rufino nel riquadro RR per l’anno 2008. Dichiarazione che assume natura di confessione stragiudiziale ─ ex art.2735 cod. civ. ─ siccome proveniente dalla parte che può disporre del diritto.

11. Il motivo è dunque complessivamente infondato.

12. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) Rufino lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti «relativamente alla carenza di legittimazione passiva della signora Filomena Rufini nell’obbligazione contributiva azionata con l’avviso di addebito impugnato».

13. Il motivo è inammissibile sia in considerazione del fatto che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva non costituisce un fatto storico, ai sensi e per gli effetti dell’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ., ma una valutazione giuridica di un compendio di fatti; sia in considerazione del fatto che la corte territoriale ha puntualmente esaminato la questione, ritenendola né comprovata in atti, né rilevante, «perché la contribuzione è richiesta sulla scorta della dichiarazione reddituale operata da Rufini Filomena».

14. P.Q.M Nulla deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva dell’Ente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto