Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5100/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim against private university, ruling special law prevails over general university exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5100/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the INPS's cassation appeal against a Milan appellate court decision that had dismissed the claim for additional unemployment contributions. The university argued that a 1991 law exempting non-state universities from such contributions applied, but the court found this general rule superseded by the specific 2012 law. Consequently, the court ruled that the private institution is not a public administration and must pay the additional contribution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, commi 28-30 della legge n. 92/2012; Art. 4, comma 8 della legge n. 243/1991: The special legislative provision excluding specific public administration workers from additional contributions prevails over the general rule extending university obligations to non-state institutions.

Parole chiave

Generato dall'IA
additional unemployment contribution non-state university exemption special law prevails public administration definition cassation appeal outcome esenzione dal pagamento dei contributi sussidio per la frequentazione di corsi sussidio per le spese scolastiche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, commi 28-30 della legge n. 92/2012
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Col primo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 28-30, della legge n.
Art. 4, comma 8 della legge n. 243/1991
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che l’esenzione delle Università non statali dal versamento del predetto contributo addizionale trovassefondamento nell’art. 4, comma 8, della legge n.
Art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito , ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,con il rigetto dell’originaria opposizione all’avviso di addebito n.
art. 384 c.p
Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito , ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,con il rigetto dell’originaria opposizione all’avviso di addebito n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 13519 del 2025
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 3560-2023 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; -ricorrente - contro UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO PESSI, RAFFAELE FABOZZI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 709/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/07/2022 R.G.N. 312/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere Dott.

MARIA CASOLA. Oggetto R.G.N.3560/2023 Cron. Rep. Ud.12/02/2026 FATTI DI CAUSA 1. Con l’impugnatasentenza n. 709/2022, l a Corte di appello di Milano ha respinto il gravame proposto dall’INPS , avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva accertato l’insussistenza delle pretese creditorie avanzate dall’Istituto nei confronti dell’Università Commerciale Luigi Bocconi, a titolo di contribuzione addizionale Aspi/Naspi, di cui all’art. 2, commi 28- 30, della legge n. 92/2012, con l’avviso di addebito n. 36820210000667920000, notificato in data 28.9.2021.

2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che l’esenzione delle Università non statali dal versamento del predetto contributo addizionale trovassefondamento nell’art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991.

3. L’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo. L’Università Commerciale Luigi Bocconi ha depositato controricorso e successiva memoria.

4. Al termine della camera di consiglio,il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis, ultimo comma,c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Col primo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 28-30, della legge n. 92 del 2012 e dell’art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

2. L’INPS , in particolare, censura la sentenza della Corte milanese,in quanto avrebbe realizzato una commistione tra le due discipline richiamate, senza però dare attuazione alla norma speciale, contenuta nell’art. 2, commi 28-30, della legge n. 92/2012, che esclude la debenza del contributo addizionale indicato solo per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni,di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 /01 .

3. Il motivo è fondato.

4. L’art. 4, co mma 8 , della legge n. 243 del 19 91 dispone : “Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), le universitànon statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle università statali.” 5. La Corte d’appello ha ritenuto che la norma, nel riferirsi all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, abbia riguardo anche al contributo addizionale per l’ASpI e la NASpI, poiché concernerebbe sia la tipologia, sia la misura (base o addizionale) dell’assicurazione.

6. Con la recente sentenza n. 13519del 2025, questa Corte ha condiviso l’interpretazione proposta dall’INPS, evidenziando che la norma richiamata risale ad un’ epoca in cui vigeva l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e non la successiva Assicurazione Sociale per l’Impiego, né la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.

7. Il contributo addizionale AspI è stato introdotto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto non a tempo indeterminato, per i periodi contributivi successivi all’1.1.2013, dall’art. 2, co mma 28, della legge n.92 del 20 12, che esclude dal contributo addizionale le sole categorie di lavoratori di cui al successivo comma 29. Tra queste, alla lettera d), sono esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, comma 2,d.lgs. n.165 cit. , che include tra le pubbliche amministrazioni le università statali; laddove,nel caso di specie, si tratta di università non statale, ai sensi della l. n.243/91, e quindi di un’istituzione non qualificabile come pubblica amministrazione.

8. Ebbene, secondo l’indirizzo richiamato, cui s’intende dare continuità, «è da ritenere che la l. n.243/91 sia norma generale, sulla quale prevale la normativa speciale sopravvenuta, riferita ad un particolare istituto quale è quello della contribuzione addizionale AspI; tale istituto è disciplinato espressamente dall’art.2, co.29, l. n.92/12 per quanto concerne le ipotesi escluse dall’obbligo contributivo, con un regime compiuto e tale quindi da prevalere sulla norma generale antecedente del 1991. Con l’art.3, co.2, d.l. n.87/18 conv. Con modif. in l. n.96/18 la misura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, ai sensi dell’art.1, co.3 del medesimo d.l. n.87/18, tale aumento non si applica alle università private, per le quali continuano a valere le disposizioni anteriormente vigenti, e quindi la pregressa aliquota addizionale».

9. Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito , ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,con il rigetto dell’originaria opposizione all’avviso di addebito n. 3682021000667920000 10. Le spese dell’intero processo devono essere compensate , attesa l’assenza di precedenti specifici di questa Corte al momento di instaurazione del giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa l