Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5072/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for contesting factual findings on business sector classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5072/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the cooperative's attempt to reclassify its business sector from commerce to industry. The lower courts correctly determined that the company's actual activities involved meat preparation for distribution, which falls under manufacturing, rather than mere trading. The court ruled that the appellate court properly evaluated the factual evidence regarding employee roles and client types, making the appeal's challenge to these findings inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: Appeals contesting the factual assessment of business activities or the interpretation of documentary evidence regarding sector classification are inadmissible as they pertain exclusively to the court of merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual findings business sector classification court of merits sector industry commerce cooperativa di previdenza industria di trasformazione branca d'attività con diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.
88/89, in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 112 c.p.c.
Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, para. 1, no. 5 c.p.c.
88/89, in relazione all’art. 360 primo comma n.
art. 112 c.p
Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.s.u. n. 22232 del 2016
Cass.s.u. n. 22232 del 2016 e recentemente Cass.
Cass. n. 1986 del 2025
22232 del 2016 e recentemente Cass. n. 1986 del 2025).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 15854-2025 proposto da: CEM - COOPERATIVA FRA ESERCENTI MACELLAI SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO BELEFFI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - nonchè contro S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - avverso la sentenza n. 38/2025 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/03/2025 R.G.N. 332/2024;

Oggetto contributi R.G.N.15854/2025 Cron. Rep. Ud.16/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 23.1.2025 n. 38, la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame proposto dalla CEM Cooperativa fra Esercenti Macellai soc. coop., avverso la sentenza del tribunale di Forlì che aveva a sua volta rigettato l’opposizione al verbale ispettivo, proposta dalla società per l’accerta re che non era dovuta la somma di € 184.260,62 richiesta per effetto dell’errato inquadramento aziendale, ai fini contributivi, con riclassificazione nel settore industria in luogo del settore commercio, ex art. 49 della legge n. 88/89, con recupero retroattivo, a far data dal mese di marzo 2015 dei relativi contributi, chiestinei limiti della prescrizione quinquennale.

Il tribunale, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia in autotutela da parte dell’Inps alla pretesa contributiva relativa al periodo 2015-2020 (cfr. p. 5 della sentenza impugnata), rigettava per il resto il ricorso, confermando l’impugnato verbale di accertamento poiché riteneva cheper la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, ex art. 49 della legge n. 88/89, occorressefare riferimento all’attività effettivamente esercitata dall’impresa e non alle dichiarazioni formali rese dalla stessa, quali il codice ATECO comunicato alla Camera di Commercio, evidenziando che, dall’esame effettivo dei documenti in atti e dalle dichiarazioni acquisite dai lavoratori in sede di ispezione e dagli stessi ispettori in corso di causa, era risultata confermata la fondatezza dell’accertamento ispettivo.

La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che la società doveva essere ricompresa nel settore industriale, rientrando nell’ambito manifatturiero che è quel settore dell’economia che si occupa della trasformazione di materie prime in manufatti. Nella specie l’attività prevalente era quella di preparazione di carni finite per la grande distribuzione, così come era emer so dalle risultanze istruttorie, rispetto a quella originariamente svolta dalla cooperativa di acquisto di bestiame e carni in favore dei soci.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, la CEM Cooperativa fra Esercenti Macellai soc. coop. propone ricorso in cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, la società deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 49 della legge n. 88/89, perché la Corte d’appello, al fine di valutare il settore nel quale inquadrare la società, non si era riferita in via esclusiva all’attività effettivamente svolta dalla cooperativa, basandosi su un criterio oggettivo e predeterminato senza lasciare spazio a scelte discrezionali, ma aveva invece fondato le proprie conclusioni su elementi non direttamente riferibili alla concreta attività aziendale, come per esempio l’indicazione della percentuale delle forniture a favore della grande distribuzione.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 49 della legge n. 88/89, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e per omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto che l’ inquadramento nel settore commerciale era ammesso anche per operazioni e/ o attività non direttamente riconducibili al commercio, quali le attività ausiliarie e/o strumentali rispetto a quella commerciale. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per l’insussistenza di una effettiva motivazione, perché il fatto che la società ricorrente avesse mutato negli anni in maniera considerevole la propria clientela, non dimostrava in alcun modo che fosse variata anche l’attività sociale, non avendo i due fatti alcuna correlazione tra di loro, così come il fatto che l’80% dei dipendenti fosse operaio non significava che non potessero svolgere incombenze riconducibili ad attività commerciale.

Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia su una specifica questione ritualmente introdotta in giudizio e per insussistenza della motivazione, perché la Corte d’appello, in una vicenda di attività promiscua svolta dalla società ricorrente, non si era pronunciata su quella che si presentava come attività prevalente e cioè, l’attività commerciale. Il primo, secondo, terzo e quarto motivo (i primi due articolati come violazione di legge, il terzo e quarto come vizio di nullità della sentenza), che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili; infatti, tali motivi mirano a contestare sia le risultanze istruttorie che l’accertamento espresso dalla Corte d’appello, in riferimento ai profili concreti attinenti al reinquadramento dell’azienda nell’attività industriale, ed anche in riferimento a quali fossero le attività connesse e/o ausiliarie a quelle commerciali, alla tipologia di clientela, alle mansioni dei dipendenti e a quale dovesse essere l’attività prevalente della società, tutti fatti di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabili in cassazione, se non nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato, nella specie non deducibile, per l’esistenza di una doppia decisione “conforme” di primo e secondo grado sugli stessi fatti; neppuresussiste il dedotto vizio di nullità della sentenza attes o che con ampia e coerente motivazione si dà conto delle ragioni per le quali il verbale ispettivo ha correttamente definito l’inquadramento previdenziale della società sicché non è ravvisabile la denunciata nullità.

Come è noto la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéaffetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (cfr. Cass.s.u. n. 22232 del 2016 e recentemente Cass. n. 1986 del 2025). Non è questo il caso e la censura, ancora una volta, mira ad un diverso apprezzamento dei fatti in questa sede inammissibile.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato