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Ordinanza — n. 5071/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling notification of tax debt notice valid after ten days of postal deposit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5071/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that had confirmed the validity of a debt notice sent via registered mail. The INPS argued the notification was irregular because no second letter informing the recipient of the deposit was sent due to the recipient's unreachability. The court rejected this, applying a simplified notification rule for social security contributions which deems the notice effective ten days after the postal deposit, regardless of the lack of a subsequent notification letter.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 4, D.L. 78/2010; Art. 3, commi 8 e 9, L. 335/1995: In proceedings for the notification of social security contribution debt notices, if direct registered mail is not received due to temporary absence, the notification is deemed effective ten days after the deposit at the post office, applying simplified postal regulations rather than standard judicial notification rules.

Parole chiave

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social security contributions debt notice notification registered mail validity simplified postal procedure prescription interruption INPS collection unreachable recipient imputazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 4, D.L. 78/2010
RAGIONI DELLA DECISIONE La sentenza è censurata sulla base di un motivo, per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, primo comma, quarto comma e quattordicesimo comma, del D.L.
Art. 3, commi 8 e 9, L. 335/1995
RAGIONI DELLA DECISIONE La sentenza è censurata sulla base di un motivo, per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, primo comma, quarto comma e quattordicesimo comma, del D.L.
Art. 1335 cod. civ.
Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
335, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.”, perché la Corte d’Appello ha ritenuto illegittima la notificazione effettuata ai sensi dell’art.
art. 118 cod. proc. civ
21847/2025, alle cui argomentazioni questo Collegio fa rinvio ex art. 118 cod. proc. civ., condividendole appieno:

Giurisprudenza citata

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Cass. SSUU n. 10012/2021
Cass. n. 21847/2025
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 21613-2023 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; -ricorrenti - contro VEDOVA PAOLA, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; -intimate – avverso la sentenza n. 1748/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/04/2023 R.G.N. 3606/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.21613/2023 Cron. Rep. Ud30/01/2026 FATTI DI CAUSA INPS impugna per un unico motivo la sentenza n. 1748/2023 della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord che aveva accolto l’opposizione spiegata da Paola Vedova avverso una intimazione di pagamento fondata su avviso di addebito contenente il recupero di contributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2011. Paola Vedova ed Agenzia delle Entrate – Riscossione sono rimaste intimate. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 30 gennaio 2026, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE La sentenza è censurata sulla base di un motivo, per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, primo comma, quarto comma e quattordicesimo comma, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, dell’art.1335 cod. civ. e dell’art. 3, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.”, perché la Corte d’Appello ha ritenuto illegittima la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 122/2010 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avviso di addebito oggetto di causa – e perfezionata per compiuta giacenza presso l’Ufficio postale, stante l’irreperibilità relativa del destinatario – per non essere stata inviata una ulteriore lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale si dava notizia al destinatario del tentativo di notifica e dell’avvenuto deposito dell’avviso di addebito stesso presso l’Ufficio postale.

La Corte ha respinto il gravame dell’Istituto affermando essere assorbente “la considerazione della irregolare notifica dell’avviso di addebito presupposto, effettuata in data 21 febbraio 2019, che quindi non ha valore interruttivo (da tale dato pacificamente discendendo la prescrizione del credito di cui all’intimazione di pagamento opposta, la cui notifica è avvenuta nel 2020)” per assenza di C.A.D come da Cass. SSUU n. 10012/2021. Il motivo è fondato. Va applicato il principio come di recente ben espresso da questa Corte con la sentenza n. 21847/2025, alle cui argomentazioni questo Collegio fa rinvio ex art. 118 cod. proc. civ., condividendole appieno:

«in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte dell'INPS, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890 del 1982».

Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche in rodine alle spese di legittimità. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio d