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Ordinanza Interlocutoria — n. 5044/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 5044/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5044/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13621-2022 proposto da: CONTE LORENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO DE SANTIS; -ricorrente - contro FRONERI ITALY S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO PESSI, RAFFAELE FABOZZI; -controricorrente - nonchè contro NESTLE' ITALIA S.P.A., RANDSTAD ITALIA S.P.A.; -intimate - avverso la sentenza n. 589/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2022 R.G.N. 2610/2019; Oggetto Frode alla legge R.G.N.13621/2022 Cron.

Regesto Legislator

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art. 32 legge 183/2010, art. 360 c.p, art. 28 D.lgs. 81/15, art. 2112 c.c, art. 19 d.lgs. 81/15, art. 21 d.lgs. 81/15; Ordinanza Interlocutoria — n. 5044/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Quanto al rigetto della domanda volta alla stabilizzazione del rapporto ai sensi dell’art. 18 del vigente CCNL, la Corte rilevava che la parte nel ricorso non aveva formulato alcuna censura nei confronti delle affermazioni che si leggevano nella sentenza impugnata, e riteneva che per le medesime ragioni doveva essere confermata la pronuncia del Tribunale con la quale era stato accertato che le persone assunte a tempo indeterminato avevano avuto competenze e professionalità diverse e superiori di quelle dell’allora appellante, e che dette assunzioni erano avvenute con contratto part-timeflessibile.

Parole chiave

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contratti a tempo determinato successivi mantenimento del contratto contenzioso contrattuale contratti a catena convenzione di risoluzione mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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art. 32 legge 183/2010
art. 360 c.p
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex “art. 360 c.p.c.
art. 28 D.lgs. 81/15
3 - Violazione e falsa applicazione art. 28 D.lgs. 81/15 e dello stesso art.
art. 2112 c.c
81/15 e dello stesso art. 2112 c.c.
art. 19 d.lgs. 81/15
3 – Violazione e falsa applicazione art. 19 d.lgs. 81/15 ed art.2112 c.c., anche in relazione all’art.
art. 21 d.lgs. 81/15
81/15 ed art.2112 c.c., anche in relazione all’art. 21 d.lgs. 81/15 e DPR 1525/1963 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la regolarità formale e sostanziale del contratto a termine fra l’odierno appellante e Froneri”.
art. 345 c.p
– Violazione art. 345 c.p.c.
art. 1418 c.c
– Violazione e falsa applicazione art. 1418 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13621-2022 proposto da: CONTE LORENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO DE SANTIS; -ricorrente - contro FRONERI ITALY S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO PESSI, RAFFAELE FABOZZI; -controricorrente - nonchè contro NESTLE' ITALIA S.P.A., RANDSTAD ITALIA S.P.A.; -intimate - avverso la sentenza n. 589/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2022 R.G.N. 2610/2019; Oggetto Frode alla legge R.G.N.13621/2022 Cron.

Rep. Ud.17/12/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello proposto da Conte Lorenzo contro la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 353/2019 che: -aveva respinto la sua domanda proposta nei confronti della Nestlè Italiana s.p.a., della Randstad Italy s.p.a. e della Froneri Italy s.r.l., volta all’accertamento della nullità dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati con la Nestlè e con la Froneri, del contratto di somministrazione stipulato con quest’ultima, dell’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal giugno 2003, con conseguente condanna di Nestlè e di Froneri alla reintegrazione e alla ricostituzione del rapporto di lavoro, con ulteriore condanna al risarcimento dei danni; nonché la domanda di accertamento della nullità della proroga apposta al contratto stipulato il 4 aprile 2003 e di condanna della convenuta alla conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, alla ricostruzione dello stesso ed al risarcimento dei danni, quantificati in 12 mensilità dell’ultima retribuzione ex art. 32 legge 183/2010.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva:

a) ciò che aveva considerato e deciso il primo giudice;

b) i tre motivi d’appello dell’attuale ricorrente.

3. Tanto premesso, la Corte giudicava anzitutto inammissibile per difetto d’interesse il motivo d’appello, concernente l’affermato difetto di legittimazione passiva di Randstad.

4. Inoltre, riteneva infondato il motivo d’appello concernente l’erroneità dell’accertata decadenza dall’impugnativa di tutti i contratti a termine stipulati con la Nestlè.

5. Per la Corte d’appello era da respingere anche il primo motivo d’appello con il quale l’impugnante deduceva l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la regolarità formale e sostanziale del contratto a termine stipulatocon la cessionaria Froneri l’11 gennaio 2017.

6. Secondo la Corte, era altresì infondato il secondo motivo d’appello, concernente la accertata regolarità formale e sostanziale dei contratti di somministrazione.

7. Quanto al rigetto della domanda volta alla stabilizzazione del rapporto ai sensi dell’art. 18 del vigente CCNL, la Corte rilevava che la parte nel ricorso non aveva formulato alcuna censura nei confronti delle affermazioni che si leggevano nella sentenza impugnata, e riteneva che per le medesime ragioni doveva essere confermata la pronuncia del Tribunale con la quale era stato accertato che le persone assunte a tempo indeterminato avevano avuto competenze e professionalità diverse e superiori di quelle dell’allora appellante, e che dette assunzioni erano avvenute con contratto part-timeflessibile.

8. Avverso tale decisione Conte Lorenzo ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

9. Resiste solo Froneri Italy con controricorso, mentre le altre due intimate non hanno svolto difese.

10. Le parti costituite hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex “art. 360 c.p.c. n. 3 - Violazione e falsa applicazione art. 28 D.lgs. 81/15 e dello stesso art. 2112 c.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto di poter dichiarare decaduto il ricorrente dall’azione proposta nei confronti della Nestlè Italiana s.p.a.”.

2. Con il secondo motivo denuncia ex “art. 360 c.p.c. n. 3 – Violazione e falsa applicazione art. 19 d.lgs. 81/15 ed art.2112 c.c., anche in relazione all’art. 21 d.lgs. 81/15 e DPR 1525/1963 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la regolarità formale e sostanziale del contratto a termine fra l’odierno appellante e Froneri”.

3. Con un terzo motivo denuncia ex “art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione art. 345 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile in quanto nuova la domanda relativa alla declaratoria di nullità per frode alla legge con riferimento al contratto di somministrazione stipulato dal ricorrente, nonché nella parte in cui ha ritenuto nuove le domande relative alla violazione degli artt. 33, 34 e 35 del d.lgs. 81/15”.

4. Con il quarto motivo denuncia ex “art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione art. 1418 c.c. ed art. 1344 c.c. e, più in generale, violazione e falsa applicazione d.lgs. 81/15 e normativa generale in materia nullità negoziali nella parte in cui la sentenza ha ritenuto di poter escludere la rilevata nullità del contratto di somministrazione”.

5. Ritiene il Collegio chesegnatamente il terzo ed il quarto motivo di ricorso pongano questioni di diritto di particolare rilevanza, tali da richiedere la pronuncia in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rimette