Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4938/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding social security classification as factual matters belong to the court of merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4938/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the cooperative's challenge to the lower court's decision on social security classification. The cooperative argued that the appellate court failed to rule on its commercial activities, but the court held that determining the predominant nature of business activities is a matter exclusively for the court of merits. Consequently, the appeal was dismissed because the contested issues involved concrete factual assessments that cannot be reviewed by the supreme court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: Appeals challenging factual determinations regarding the predominant nature of business activities are inadmissible as they fall within the exclusive competence of the court of merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security classification predominant business activity court of merits competence inadmissible appeal factual assessment review cooperativa di previdenza categoria contributiva società cooperativa di consumo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.
88/89, in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 112 c.p.c.
Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, para. 1, no. 5 c.p.c.
88/89, in relazione all’art. 360 primo comma n.
art. 112 c.p
Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. s.u. n. 22232 del 2016
Cass. n. 1986 del 2025
n.22232 del 2016 e recentemente Cass. n. 1986 del 2025).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 15873-2025 proposto da: CEM - COOPERATIVA FRA ESERCENTI MACELLAI SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO BELEFFI; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LORELLA FRASCONA', MICHELE PONTONE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 37/2025 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/03/2025 R.G.N. 335/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. Oggetto contributi R.G.N.15873/2025 Cron. Rep. Ud.16/01/2026 FATTI DI CAUSA Con sentenza del 23.1.2025 n. 37, la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame proposto dalla CEM Cooperativa fra Esercenti Macellai soc. coop., avverso la sentenza del tribunale di Forlì che aveva rigettato l’opposizione al verbale ispettivo, proposta da quest’ultima società, volto all’accertamento del diritto alla non debenza della corresponsione di € 108.007,36, frutto dell’errato inquadramento aziendale, ai fini contributivi, con riclassificazione nel settore industria dal settore iniziale che erail settore commercio, ex art. 49 della legge n. 88/89; l’Inail aveva provveduto anche al recupero retroattivo, a far data dal 2015 al 2020 dei relativi contributi, quantificati nella anzidetta somma, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Il tribunale, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia in autotutela da parte dell’Inps della propria pretesa contributiva relativa al periodo 2015-2019 (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) e conseguente rinuncia alla analoga pretesa contributiva da parte dell’Inail, rigettava per il resto il ricorso, confermando l’impugnato verbale di accertamento, in quanto per la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, ex art. 49 della legge n. 88/89, occorreva, secondo il tribunale fare riferimento all’attività effettivamente esercitata dall’impresa e non alle dichiarazioni formali rese dalla stessa, quali il codice ATECO comunicato alla Camera di Commercio e dall’esame effettivo dei documenti in atti e dalle dichiarazioni acquisite dai lavoratori in sede di ispezione e dagli stessi ispettori in corso di causa, risultava confermata la fondatezza dell’accertamento ispettivo.

La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, in quanto la società doveva essere ricompresa nel settore industriale, rientrando nell’ambito manifatturiero che è quel settore dell’economia che si occupa della trasformazione di materie prime in manufatti, come nella specie, dove l’attività prevalente era la preparazione di carni finite, per la grande distribuzione, proprio come emergeva dalle risultanze istruttorie, rispetto all’attività originariamente svolta dalla cooperativa, di acquisto di bestiame e carni, in favore dei soci.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, la CEM Cooperativa fra Esercenti Macellai soc. coop. propone ricorso in cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inail resiste con controricorso. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 49 della legge n. 88/89, perché la Corte d’appello, al fine di valutare il settore nel quale inquadrare la società, non si era riferita in via esclusiva all’attività effettivamente svolta dalla cooperativa basandosi su un criterio oggettivo e predeterminato senza lasciare spazio a scelte discrezionali, ma aveva invece fondato le proprie conclusioni su elementi non direttamente riferibili alla concreta attività aziendale, come per esempio l’indicazione della percentuale delle forniture a favore della grande distribuzione.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 49 della legge n. 88/89, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto che l’inquadramento nel settore commerciale era ammessa anche per operazioni e/ o attività non direttamente riconducibili al commercio, quali le attività ausiliarie e/o strumentali rispetto a quella commerciale.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per l’insussistenza di una effettiva motivazione, perché il fatto che la società ricorrente avesse mutato negli anni in maniera considerevole la propria clientela, non dimostrava in alcun modo che fosse variata anche l’attività sociale, non avendo i due fatti alcuna correlazione tra di loro, così come il fatto che l’80% dei dipendenti fosse operaio non significava che non potessero svolgere incombenze riconducibili ad attività commerciale.

Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia su una specifica questione ritualmente introdotta in giudizio e per insussistenza della motivazione, perché la Corte d’appello, in una vicenda di attività promiscua svolta dalla società ricorrente, non si era pronunciata su quella che si presentava come attività prevalente e cioè, l’attività commerciale. Il primo, secondo, terzo e quarto motivo (i primi due articolati come violazione di legge e anche come vizio di motivazione il secondo, il terzo e il quarto come vizio di nullità della sentenza), che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili; infatti, tali motivi mirano a contestare l’accertamento espresso dalla Corte d’appello, in riferimento ai profili concreti attinenti al reinquadramento dell’azienda nell’attività industriale, ed anche in riferimento a quali fossero le attività connesse e/o ausiliarie a quelle commerciali, alla tipologia di clientela, alle mansioni dei dipendenti e a quale dovesse essere l’attività prevalente della società, tutti fatti di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabili in cassazione, se non nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato, nella specie non deducibile, per l’esistenza di una doppia decisione “conforme” di primo e secondo grado sugli stessi fatti.

Neppure sussiste il dedotto vizio di nullità della sentenza atteso che con ampia e coerente motivazione si dà conto delle ragioni per le quali il verbale ispettivo ha correttamente definito l’inquadramento previdenziale della società sicché non è ravvisabile la denunciata nullità. Come è noto la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (cfr.

Cass. s.u. n.22232 del 2016 e recentemente Cass. n. 1986 del 2025). Non è questo il caso e le censur e , ancora una volta, mirano ad un diverso apprezzamento dei fatti in questa sede inammissibile. In conclusione,il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni