Cassation court dismisses INPS appeal, ruling capital income from passive shareholding excludes business income base for social security contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that excluded passive shareholding income from the social security contribution base. The INPS argued that all declared income should be taxed, while the lower court correctly distinguished between business income and capital income based on the absence of active work. The court upheld this distinction, confirming that only active business income qualifies for the specific contribution rate applicable to merchants and artisans.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 l. 233/90; Art. 3-bis d.l. 348/92: Capital income derived from shareholdings in limited liability companies where no work is performed is distinct from business income and must be excluded from the calculation base for social security contributions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 482-2020 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -ricorrenti - contro COLATRIANO ROSSELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA GROSSI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 596/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/09/2019 R.G.N. 494/2018;
Oggetto Gestione commercianti base imponibile R.G.N.482/2020 Cron. Rep. Ud27/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado che avevano accolto l’opposizione proposta da Colatriano Rossella avverso un avviso di addebito relativo a omessa contribuzione dovuta alla Gestione commercianti. Riteneva la Corte che non andasse computato nella base imponibile su cui calcolare i contributi dovuti dall’iscritta alla predetta Gestione, il reddito percepito come socia di capitale in una s.r.l. entro la quale non svolgeva alcuna attività lavorativa.
Tale reddito aveva natura di reddito di capitale e non di reddito d’impresa, cui solo fa riferimento l’obbligo contributivo. Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per un motivo. Colatriano Rossella resiste con controricorso All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3-bis d.l. n.348/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, in connessione con la l. n. 233/90.
Sostiene che l’approdo al quale sono pervenuti i giudici di merito sarebbe frutto di una erronea ricostruzione, in quanto la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali, coerentemente con la gestione solidaristica del sistema, e producendo un effetto positivo sulla posizione del soggetto interessato anche ai fini pensionistici. È da rigettare l’eccezione di improcedibilità formulata da parte controricorrente, in quanto è depositata copia autentica della sentenza con annessa pec di notificazione indirizzata al difensore dell’Inps.
Quanto all’eccezione di inammissibilità ex art.360-bis, n.1 c.p.c., essa è da respingere essendosi l’orientamento di legittimità invocato dalla controricorrente consolidato solo successivamente alla notifica del ricorso. Infine, l’eccezione circa il difetto di legittimazione attiva di S.C.C.I. s.p.a., può ritenersi assorbita nella decisione di merito, atteso il principio della ragione più liquida. Nel merito il ricorso è infatti infondato. Risulta dagli atti che la controricorrente è socia di una società a responsabilità limitata in seno alla quale non risulta dimostrato abbia svolto alcuna attività lavorativa.
L’Inps pretende che tali redditi debbano considerarsi al fine di individuare il reddito complessivo da sottoporre a contribuzione. Ai sensi dell’art. 1 l. n.233/90, il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti “è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente”. In seguito, l’art. 3-bis, co.1 d.l. n. 3-bis d.l. n.384/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, ha disposto che “l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono.” Con orientamento consolidato cui si intende dare continuità, questa Corte ha affermato che la norma, facendo riferimento al “reddito d’impresa”, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n.917/86, e che è distinta dalla nozione di “reddito da capitale”.
In particolare (Cass.21540/19, seguita tra le altre da Cass.3829 e 3637/21, Cass.4180/21, Cass.20626/23, Cass.30316/24, Cass.7272/25, Cass.14043/25), ha specificato che sono redditi da capitale i redditi da partecipazioni in società di capitali – come è las.r.l. – presso le quali non si svolga attività lavorativa. Tali redditi vanno quindi esclusi dalla base di calcolo individuata dal citato art. 3-bis, co.1. Al rigetto del ricorso segue condanna alle spese secondo soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €5000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,