Cassation court dismisses Ministry's appeal, allowing victim's claim for special allowance retroactive to 2004.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Milan Court of Appeal's decision regarding Antonino Spinella's special allowance for victims of duty. The Ministry argued the retroactive date should be 2003, but the court found the correct start date was August 26, 2004, based on the entry into force of Law 206/2004. Consequently, the lower judgment was overturned and remanded for a new ruling consistent with established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 comma 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302; Art. 34 comma 1 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159: special allowances for victims of duty are retroactively evaluated from the date of the law's entry into force, not the date of the victim's death.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso 8271-2023 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro SPINELLA ANTONINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA BAVA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 388/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 1347/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. Oggetto Vittime dovere R.G.N.8271/2023 Cron.
Rep. Ud27/01/2026 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a Spinella Antonino la rivalutazione della speciale elargizione di cui alla l. n.302/90 a decorrere dall’1.1.2003. Avverso la sentenza ricorre il Ministero dell’Interno per un motivo. Spinella Antonino ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa era rinviata all’odierna adunanza, in vista della quale il controricorrente ha depositato ulteriore memoria.
All’odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero dell’Interno deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 delle preleggi, 1, 4 e 8 dellalegge 20 ottobre 1990, n. 302, 2 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, 1 e 5 della legge 3 agosto del 2004, n. 206, 1, commi 563, 564 e 565, della legge 23 dicembre 2005, n.266, 1 e 4, del d.P.R. n. 243/2006, nonché 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, per avere la Corte fatto decorrere la rivalutazione della speciale elargizione dall’1.1.2003, anziché dal 26.8.2004.
Il ricorso è fondato. Come già affermato da questa Corte (Cass.727/26) con argomenti qui richiamati integralmente e dai quali non v’è motivo di discostarsi, le elargizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, riconosciute in virtù dell’art. 34, comma 1, del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti (art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sono rivalutate, alla data della corresponsione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004.
La sentenza , avendo invece fatto decorrere la rivalutazione dall’1.1.2003, va cassata non essendosi uniformata al predetto principio di diritto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per le conseguenti determi