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Ordinanza — n. 4841/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper qualification of opposition as ex art. 617 Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4841/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Gruppo Sì S.r.l. against the Rome Court of Appeal's decision rejecting the company's opposition to a payment order. The company argued the opposition was timely and properly notified, while the opposing party contended the action was improperly qualified and thus time-barred. The court ruled that because the lower court explicitly qualified the action as an opposition to enforcement acts under Article 617 of the Civil Procedure Code, the correct remedy would have been a direct cassation appeal, rendering the filed appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: When a first-instance court qualifies an action as an opposition to enforcement acts under Article 617 of the Civil Procedure Code, the aggrieved party must file a direct cassation appeal; an appeal is inadmissible as the proper remedy was not utilized within the statutory timeframe.

Parole chiave

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opposition to enforcement acts inadmissibility of appeal improper qualification of action direct cassation appeal Article 617 Civil Procedure Code time bar for remedies absorption of incidental appeal ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
1)Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt.615 cod.
Art. 615 cod. proc. civ.
e non come art. 615 cod. proc. civ. con la conseguenza che l’ha ritenuta inammissibile in quanto tardiva.
Art. 617 cod. proc. civ.
46/1999 e art. 617 cod. proc. civ. e non come art.
Art. 24 del d.lgs. n 46/1999
122/2010 per avere la Corte qualificato l’opposizione come proposta ex art. 24 del d.lgs.
Art. 30, comma 1, del d.l. n. 78/2010
Art. 3 della legge n. 241/1990
in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990 e all’art.
Art. 7 della legge n. 212/2000
241/1990 e all’art. 7 della legge n. 212/2000.
Art. 111 Cost.
3)Nullità della sentenza per violazione degli art. 111 Cost. e 132, comma 2, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ
46/1999 e art. 617 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25773/2023
Cass. n. 3793/2024
25773/2023, laddove il Giudice di prime cure qualifichi l’azione come opposizione agli atti esecutivi, «al cospetto d’una tale qualificazione espressa, il ricorrente avrebbe dovuto dolersi della decisione del giudice di primo grado con il ricorso per cassazione e non con l’appello» (anche Cass. n. 3793/2024).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 12152-2022 proposto da: "GRUPPO SI S.R.L.", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FULGENZIO D'ANNUNZIO; -ricorrente principale - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 4659/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 1304/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.12152/2022 Cron. Rep. Ud29/01/2026 FATTI DI CAUSA Gruppo Sì s.r.l. impugna sulla base di tre motivi la sentenza n. 4659/2021 della Corte d’appello di Roma che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva respinto l’opposizione ad intimazione di pagamento (nella parte concernente contributi chiesti dalla sede INPS di Roma per gli anni 2010-2015) con cui la società aveva lamentato: la mancata ricezione degli avvisi di addebito sottesi, il fatto che l’intimazione fosse stata notificata a mezzo Pec senza il rispetto delle prescrizioni di legge, la mancata indicazione del metodo di calcolo e della decorrenza degli interessi.

La società ha, altresì, depositato memoria. Resiste Agenzia delle Entrate – Riscossione con controricorso contenente ricorso incidentale. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 gennaio 2026, il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE La società propone tre motivi di censura. 1)Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt.615 cod. proc. civ., 24 del d.lgs. n 46/1999 e 30, comma 1, del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 per avere la Corte qualificato l’opposizione come proposta ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 e art. 617 cod. proc. civ. e non come art. 615 cod. proc. civ. con la conseguenza che l’ha ritenuta inammissibile in quanto tardiva. 2)Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990 e all’art. 7 della legge n. 212/2000. 3)Nullità della sentenza per violazione degli art. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

ADER nel ricorso incidentale lamenta violazione del contraddittorio con INPS e chiede in primis il rigetto/inammissibilità del ricorso principale ed in seconda battuta l'accoglimento del ricorso incidentale. La Corte ha così ricostruito la vicenda. -La società ha opposto l’intimazione di pagamento lamentando: di non aver ricevuto gli avvisi di addebito sottesi; che l’intimazione era stata notificata a mezzo pec senza il rispetto delle prescrizioni di legge; che non era indicato il metodo di calcolo ela decorrenza degli interessi. -Ha convenuto in giudizio solo ADER che, costituendosi tardivamente, ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al vizio relativo alla omessa notifica degli atti prodromici, chiedendo in subordine la chiamata in causa di INPS. -Il Tribunale aveva respinto l’istanza di chiamata rilevando che il ricorso atteneva a vizi meramente formali dell’atto e non sussisteva quindi alcun litisconsorzio necessario; aveva ammesso la produzione di documenti da parte di Ader; aveva concluso che la documentazione dimostrava la regolare notifica degli atti presupposti, che era regolare la notifica dell’intimazione tramite Pec, che era infondata l’eccezione di nullità dell’intimazione per vizi di forma. -La società ha proposto appello, riproponendo le censure già svolte in primo grado. -Quanto alle eccezioni formali (relative alla regolarità della procedura di notifica della intimazione di pagamento e alla mancanza di motivazione), l’azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. ed è tardiva perché non proposta nel termine di 20 gg dalla notifica. -La domanda va qualificata come opposizione a ruolo laddove viene lamentata la mancata notifica degli avvisi di addebito ed è, ugualmente, tardiva perché non proposta entro 40 gg dalla notifica della intimazione di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.

Va preliminarmente rilevato che emerge dalla sentenza gravata che il Tribunale aveva respinto l’istanza di integrazione del contraddittorio con INPS qualificando l’ intera domanda come avente ad oggetto solo vizi formali, quindi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. Il mezzo di impugnazione da proporre ab origine sarebbe stato il ricorso diretto in Cassazione e non l’appello, con la conseguenza che, non essendo stato proposto nei termini il corretto strumento di gravame, la relativa statuizione è divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità della doglianza.

Come si legge ex multis in Cass. n. 25773/2023, laddove il Giudice di prime cure qualifichi l’azione come opposizione agli atti esecutivi, «al cospetto d’una tale qualificazione espressa, il ricorrente avrebbe dovuto dolersi della decisione del giudice di primo grado con il ricorso per cassazione e non con l’appello» (anche Cass. n. 3793/2024). Pertanto, la sentenza va cassata senza rinvio perché l’appello non poteva ab origineessere proposto. Alla luce di tale statuizione, il ricorso incidentale di ADER resta assorbito. Il rilievo officioso della questione giustifica la compensazione delle spese di legittimità.

La Corte, pronunciando sul ricorso principale, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, perché l’appello non poteva essere proposto, assorbito il ricorso incidenta