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Ordinanza — n. 4689/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collection agency due to lack of standing to challenge prescription periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4689/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Giovanna Martini against the Bologna Court of Appeal's decision regarding social security contributions. Martini argued that the prescription period for the debt had not expired, while the Inps and tax agency contended that only the social security entity could challenge the merit of the claim. The court ruled that the tax collection agency lacked the exclusive legal standing to contest the prescription issue, which was already decided in the first instance, thereby invalidating the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 24 d.lgs. n. 46/1999; Art. 39 d.lgs. n. 112/1999; Art. 81 c.p.c.: In proceedings concerning the prescription of social security contributions, the exclusive right to challenge the merit of the claim belongs solely to the taxing entity, excluding the tax collection agency from acting as a necessary co-litigant.

Parole chiave

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tax collection agency standing social security contributions prescription period exclusive taxing entity judicial standing limitation necessary co-litigant internal res judicata calcolo del periodo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 24 d.lgs. n. 46/1999
19985), in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs.
Art. 39 d.lgs. n. 112/1999
È stato, inoltre, escluso che la legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs.
Art. 81 c.p.c.
art. 1704 c.c
art. 617 c.p
5000 finale, pur non essendo stata prodotta in giudizio (sub E) e perché il giudice d’appello aveva ritenuto che la mancata opposizione, ex art. 617 c.p.c., sempre della cartella con n.
art. 81 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18812 del 2022
Cass. n. 18812 del 2022 e recentemente Cass.
Cass. n. 6154 del 2024
18812 del 2022 e recentemente Cass. n. 6154 del 2024), infatti , come ribadito recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr.
Cass. sez.un. 08/03/2022 n. 7514
Cass. sez.un. 08/03/2022 n. 7514 e più recentemente confermato da Cass.
Cass. 19/07/2024 n. 19985
7514 e più recentemente confermato da Cass. 19/07/2024 n. 19985), in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art.
Cass. sez. un. 09/02/2012 n. 1912
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 16105-2022 proposto da: MARTINI GIOVANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALEANDRA ARGENTIERI; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; -resistenti con mandato - Oggetto R.G.N.16105/2022 Cron.

Rep. Ud.29/01/2026 avverso la sentenza n. 1022/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/12/2021 R.G.N. 251/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 28.12.2021 n. 1022, la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate riscossione avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva accolto parzialmente l’opposizione a intimazione di pagamento proposta da Martini Giovanna per insussistenza della pretesa contributiva dovuta a carente versamento della contribuzione del proprio mezzadro.

La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame di Agenzia delle Entrate riscossione, disattendeva preliminarmente l’eccezione d’inammissibilità dell’appello dell’Ader, proposta dalla Martini, per l’asserita formazione di un giudicato nei confronti dell’Inps, titolare del credito controverso, e ciò in quanto l’agente della riscossione doveva considerarsi titolare di un interesse proprio a coltivare l’impugnazione per cui è causa, posto che gli atti compiuti quale mandatario dell’ente previdenziale riverberavano i loro effetti anche sul mandante.

Nel merito riteneva l’appello dell’Ader fondato, perché il termine di prescrizione della pretesa, trattandosi di contribuzione afferenti le annualità 1989, 1990 e 1991 era decennale, come per legge, ed essendovi stato un atto interruttivo, prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 comma 9 della legge n. 335/95 (a decorrere dal 1.1.1996) che aveva previsto la riduzione del termine di prescrizione da 10 a 5 anni, e precisamente la raccomandata dell’Inps ricevuta dalla contribuente l’11.8.1995 la stessa aveva validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione: pertanto, poiché il credito portato dalla cartella opposta, non era stato impugnato nei termini, l’opposizione andava rigettata e la prescrizione non risultava maturata né prima della notifica della cartella né successivamente alla notifica.

Avverso tale sentenza Giovanna Martini ricorre per cassazione sulla base di due motivi (il secondo articolato in più profili), mentre l’Inps ha depositato delega in calce al ricorso notificato. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione degli artt. 81, 77, 100 c.p.c. e dell’art. 1704 c.c., perché non sussisteva nessun mandato con rappresentanza ricevuto dall’Ader da parte dell’Inps, quindi, l’Ader non aveva interesse ad impugnare la prescrizione del credito che, per la mancata impugnazione dell’Inps quale titolare del credito, era una questione oramai passata in giudicato e l’appello dell’Ader doveva essere dichiarato inammissibile.

Con il secondo motivo di ricorsoè denunciato l’ omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva applicato al caso di specie, il termine di prescrizione decennale anziché quello quinquennale , e ciò, in quanto la lettera inviata dall’Inps l’11.8.1995, non era idonea a fungere da atto interruttivo della prescrizione, in presenza di disconoscimento della conformità della copia della relata di notifica all’originale. V iene censurato il profilo della durata della prescrizione (sub B), perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che la Martini non avesse contestato in primo grado le produzioni documentali dell’Ader, quando invece tale contestazione era avvenuta in sede di prima udienza (sub C); inoltre, perché la Corte del merito aveva attribuito efficacia interruttiva agli atti prodotti dall’Ader in primo grado, “consacrando” erroneamente la prescrizione decennale della pretesa contributiva (sub D); perché la Corte territoriale aveva ritenutol’irretrattabilità del credito Inps, per la mancanza di impugnazione della cartella di pagamento con n. 5000 finale, pur non essendo stata prodotta in giudizio (sub E) e perché il giudice d’appello aveva ritenuto che la mancata opposizione, ex art. 617 c.p.c., sempre della cartella con n. 5000 finale, ossia entro 20 gg. dal 11.4.01, data di presunta notifica, comportasse per la Martini, l’impossibilità di far valere i vizi propri dell’atto (sub F).

Il primo motivo di censura va accolto con assorbimento del secondo. Come più volte chiarito da questa Corte, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha interesse ad impugnare la sentenza in punto di prescrizione (cfr. Cass. n. 18812 del 2022 e recentemente Cass. n. 6154 del 2024), infatti , come ribadito recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. sez.un. 08/03/2022 n. 7514 e più recentemente confermato da Cass. 19/07/2024 n. 19985), in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002 (conv. con leggen. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore(cfr. anche Cass.n. 30041/25, 5769/25, 30717/24).

È stato, inoltre, escluso che la legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il § 12.3 della parte motiva di Cass. s.u. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre "deve ritenersi [...] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempoescludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente [...], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa").

Sulla scorta di Cass. sez. u n . 09/02/2012 n. 1912 si è poi ribadito che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così anche Cass. sez.un. n. 7514 del 2022 cit. al § 14 della motivazione). Alla luce delle considerazioni esposteva allora accolto il primo motivo di ricorso, perché in mancanza di appello dell’Inpssulla questione della prescrizione, che è stata dichiarata in primo grado, si è formato il giudicato interno sul punto.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio perché l’appello non poteva essere proposto. Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza al riguardo . Restano ferme le spese come regolate per il merito P.Q.M La Corte cassa senza rinvio la sentenza im