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Ordinanza Interlocutoria — n. 4670/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 4670/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4670/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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osto da USSORIO ROBERTA, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato ANGELO ANTONIO TORRELLI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC – ricorren t e – contro ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12 –controricorrente – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 R.G.N.6616/2022 Cron.

Regesto Legislator

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art. 25 d.lgs. 46/1999, art. 25 d.P.R. 602/1973; Ordinanza Interlocutoria — n. 4670/2026 — snciv · Corte di Cassazione: L’istanza è stata presa in carico da Agenzia delle Entrate – Riscossione. 10.–Può essere accolta la richiesta di rinvio della trattazione del ricorso, formulata dalla ricorrente nella memoria illustrativa, al fine di verificare l’effettivo perfezionamento della definizione, in ossequio alle condizioni stabilite dall’art. 1, comma 87, secondo periodo, della legge n. 199 del 2025. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso , al fine di verificare l’effettivo perfezionamento della definizione richiesta dalla parte ricorrente, in ossequio allecondizioni stabilite dall’art. 1, comma 87, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Parole chiave

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credito di contributi mancato anticipo delle spese obbligo di versamento supplementare del socio computo dei contributi obbligo di prestazione anticipata contributo per l'assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 25 d.lgs. 46/1999
civ.), la ricorrente lamenta «violazione quanto meno falsa applicazione art. 25 d.lgs. 46/1999 e dell’art.
art. 25 d.P.R. 602/1973
46/1999 e dell’art. 25 d.P.R. 602/1973» e «motivazione apparente, illogica e contraddittoria» sul rigetto dell’eccezione di decadenza dall’iscrizione a ruolo, iscrizione che deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento, termine infruttuosamente decorso.
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Testo completo

osto da USSORIO ROBERTA, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato ANGELO ANTONIO TORRELLI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC – ricorren t e – contro ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12 –controricorrente – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 R.G.N.6616/2022 Cron.

Rep. C.C. 29/01/2026 giurisdizione Cartelle esattoriali per omesso pagamento dei contributi. Prescrizione del credito. -2 - –resistente con procura – per la cassazione dell a sentenza n. 539 del 20 2 1 del la CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA , depositata il 28 ottobre 20 2 1 (R.G.N. 68/2021). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 2 9 gennaio2026 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il gravame proposto dalla signora Roberta Ussorio contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede e ha dunque rigettato l’opposizione dell’appellante contro l’intimazione di pagamento 05420199004076246000, notificata il 30 novembre 2019, e contro le sottese cartelle di pagamento, recanti i numeri 0542005002231006900 e 05420060013833308000 e notificate, rispettivamente, il 12 gennaio 2006 e il 17 marzo 2009.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che, per gli stessi crediti dedotti in giudizio, l’appellante ha ricevuto rituale intimazione di pagamento il 24 giugno 2015 e non ha proposto tempestiva opposizione nel termine di quaranta giorni: ne derivano la «irretrattabilità e definitività della pretesa contributiva iscritta a ruolo» (pagina 7 della pronuncia d’appello). Nessuna prescrizione, per contro, è maturata da giugno 2015 fino anovembre 2019, data della notifica della successiva intimazione di pagamento. 2.– La signora Roberta Ussorio ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello e formula otto motivi, illustrati da memoria in vista dell’adunanza camerale. 3.– ADER – Agenzia delle Entrate – Riscossione resiste con controricorso, l’INPS conferisce procura. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. -3 - RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e imputa alla Corte di merito di avere erroneamente qualificato le domande proposte, omettendo così di pronunciare sulle eccezioni di decadenza e di prescrizione del credito contributivo dedotto in causa, in relazione tanto a fatti estintivi anteriori alla notifica delle cartelle del 2006 e del 2009 quanto a fatti successivi, «maturati dalla notifica delle cartelle alla prima intimazione di pagamento del 2015» (pagina 9 del ricorso per cassazione). 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce «violazione quanto meno falsa applicazione delle norme e principi in tema di prescrizione»e censura la sentenza d’appello per aver negato il compimento della prescrizione quinquennale nel «periodo intercorso dalla notifica delle cartelle del 2006-2009 sino alla notifica della prima intimazione del 2015» (pagina 11 del ricorso per cassazione), intimazione che non potrebbe produrre alcun effetto interruttivo di una prescrizione già maturata. 3.–Con il terzo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione maturata dalla notifica delle cartelledel 2006 e del 2009 sino alla notifica della prima intimazione di pagamentodel 2015. 4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta «violazione quanto meno falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di legittimazione passiva» e «motivazione apparente illogica e contraddittoria»in ordine al rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva per i debiti iscritti a ruolo dopo l’estinzione della società, profilo che rappresenterebbe una mera difesa e potrebbe essere utilmente dedotto «in ogni fase e grado di lite»(pagina 14 del ricorso per cassazione). -4 - 5.–Con la quinta censura (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta «violazione quanto meno falsa applicazione art. 25 d.lgs. 46/1999 e dell’art. 25 d.P.R. 602/1973» e «motivazione apparente, illogica e contraddittoria» sul rigetto dell’eccezione di decadenza dall’iscrizione a ruolo, iscrizione che deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento, termine infruttuosamente decorso. 6.–Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente censura l’omessa pronuncia sulla nullità e/o sull’irritualità della notificazione delle cartelle del 2006 e del 2009, notificazione effettuata «a mani, rispettivamente, del cognato non convivente e della madre anch’essa non convivente» (pagina 17 del ricorso per cassazione), senza informare la destinataria di tale consegna con apposita raccomandata. 7.–Con la settima censura (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ. e l’apparenza della motivazione, in quanto non rispondente agli atti processuali, stigmatizzando la liquidazione delle spese, in quanto «eccessiva» e del tutto avulsa dalla considerazione «della posizione della ricorrente e della peculiarità della controversia insorta a distanza di oltre quindici anni dall’epoca dell’asserito credito contributivo nonché della totale insussistenza di detto credito» (pagine 18 e 19 del ricorso per cassazione), aspetti che avrebbero dovuto condurre alla compensazione delle spese del giudizio. 8.–Con l’ottava critica (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce, infine, la violazione dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sul presupposto che, nel caso di specie, non sussistano le condizioni di legge, avendo la Corte di merito motivato diversamente rispetto al giudice di prime cure. -5 - 9.–In prossimità della trattazione camerale, la parte ricorrente ha dedotto e documentato di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) e di essersi impegnataa rinunciare ai giudizi pendenti.

L’istanza è stata presa in carico da Agenzia delle Entrate – Riscossione. 10.–Può essere accolta la richiesta di rinvio della trattazione del ricorso, formulata dalla ricorrente nella memoria illustrativa, al fine di verificare l’effettivo perfezionamento della definizione, in ossequio alle condizioni stabilite dall’art. 1, comma 87, secondo periodo, della legge n. 199 del 2025. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso , al fine di verificare l’effettivo perfezionamento della definizione richiesta dalla parte ricorrente, in ossequio allecondizioni stabilite dall’art. 1, comma 87, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Così deciso in