Cassation court dismisses appeal against social security assessment, ruling inspection reports are evidence not nullifiable for formal defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation rejected Isabella Luigi's appeal against the Naples Court of Appeal's decision to dismiss her opposition to social security contributions. Luigi argued that inspection reports were invalid due to lack of formal warnings and improper jurisdiction, while INPS maintained the reports were valid evidence. The court held that inspection reports are freely evaluated evidence rather than administrative acts subject to automatic nullity for formal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, 7, 8, 10 D.Lgs. 124/04; Art. 13 D.Lgs. 124/04; Inspection reports serve as freely evaluated evidence and are not automatically nullified by formal defects; jurisdiction lies with the social security judge to assess substantive claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso 23001-2021 proposto da: ISABELLA LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato SABINO TOMEI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2044/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/05/2021 R.G.N. 2579/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. Oggetto R.G.N.23001/2021 Cron. Rep. Ud.13/01/2026 R.G. 23001/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 5.5.2021 n. 2044, la Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame proposto da Isabella Luigi, avverso la sentenza del tribunale di S.M.C.V. che aveva respinto l’opposizione proposta da quest’ultimo avverso gli avvisi di addebito fondati su alcuni verbali ispettivi con cui erano state rilevate omissioni contributive per gli anni 2004-2009. La Corte d’appello accoglieva solo in minima parte il gravame di Isabella Luigi, in relazione alla parziale prescrizione della contribuzione di cui è causa, essendo privi di pregio i principali motivi di gravame inerenti ai vizi formali e sostanziali dei verbali ispettivi, posti a fondamento degli addebiti in tale sede impugnati.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, Isabella Luigi ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 6, 7, 8 e 10 del d.lgs. n. 124/04, perché, erroneamente, la Corte d’appello non aveva dichiarato nullo il verbale ispettivo, ritenendo che ne l predetto verbal e fossero state contestate inadempienze contributive da ritenersi di competenza specifica dell’Istituto previdenziale, quando invece le contestazioni emergenti dai verbali attenevano alla correttezza dell’inquadramento dei lavoratori, profilo di competenza invece della DTL.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/04, perché la Corte d’appello aveva ritenuto priva di pregio l’eccezione secondo la quale l’organo di vigilanza non aveva proceduto, come previsto dalla norma in rubrica, alla diffida alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine, ritenendo la medesima Corte che l’omessa diffida fosse irrilevante ai fini della validità del verbale ispettivo, mentre invece ciò rendeva nullo il verbale.
Il primo motivo è infondato, in quanto essendo il GL giudice del rapporto lavorativo e/o previdenziale, lo stesso deve valutare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva e non può limitarsi a valutare la sola legittimità formale del verbale ispettivo. Il verbale, infatti, costituisce una fonte di prova liberamente valutabile dal giudice, non un atto amministrativo il cui annullamento per vizi formali ne determini l'invalidità automatica (cfr. Cass. n. 5851/24). Il secondo motivo è inammissibile, perché non riporta il testo dei verbali ispettivi (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.), così da non mettere questa Corte in condizione di verificare la fondatezza della censura.
Il motivo è, comunque, infondato, in quanto, l’art. 13 del d.lgs. n. 124/04 riferisce la diffida ad adempiere,all’irrogazione di sanzioni amministrative, mentre in tema di omesso versamento di contributi, si verte in tema di irrogazione di sanzioni civili. Il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’Istituto previdenziale, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le spese di lite, che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stes