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Ordinanza — n. 4639/2026 — snciv Generato dall'IA

Family allowance appeal dismissed; necessary joinder not required when employer fully reimburses INPS.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4639/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Viktoria Banikova's appeal against the Venice Court of Appeal's rejection of her family allowance claim. The appellant argued that necessary joinder was required between the employer and INPS, while the employer had only partially advanced the payments. The court ruled that no necessary joinder exists because the INPS remains the sole obligor, and the employer's full reimbursement of contributions to the INPS renders the employer the only liable party for the advance. Consequently, the appeal was rejected as the lower court correctly identified the INPS as no longer passively legitimated due to the employer's total reimbursement.

Regesto Legislator

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Art. 102 c.p.c.; Art. 43 D.P.R. n. 797/55: Necessary joinder does not exist between employer and INPS for family allowances when the employer fully reimburses contributions, making the INPS the sole obligor and the employer the only liable party for advances.

Parole chiave

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family allowance claims necessary joinder INPS reimbursement passive legitimation employer advance payments social security obligations civil procedure joinder prestazioni d'invalidità dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 102 c.p.c.
Art. 43 D.P.R. n. 797/55

Giurisprudenza citata

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Cass. 5242/01
Cass. 4533/98
Cass. 2968/82
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso 11435-2020 proposto da: BANIKOVA VIKTORIA, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO BOER; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 245/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/09/2019 R.G.N. 847/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Assegni familiari R.G.N.11435/2020 Cron. Rep. Ud.14/01/2026 RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Venezia respingeva la domanda proposta da Viktoria Banikova volta al pagamento degli assegni familiari. Precisava la Corte d’appello che era stata rinunciata in corso di causa la domanda nei confronti del datore di lavoro, nonostante questo fosse l’unico soggetto passivamente legittimato; invero, era dimostrato che il datore aveva conguagliato per intero con l’Inps l’importo degli assegni oggetto di anticipazione da parte sua.

Avverso la sentenza, Viktoria Banikova ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.102 c.p.c. poiché la rinuncia nei confronti del datore di lavoro non sarebbe stata vincolante, trattandosi di causa in cui sussiste litisconsorzio necessario tra datore di lavoro e Inps. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.43 d.P.R. n.797/55, in quanto il datore di lavoro aveva anticipato solo in parte l’importo degli assegni, sicché, in tal caso, unico legittimato passivo era l’Inps.

Il primo motivo è infondato. Non sussiste infatti litisconsorzio necessario tra datore di lavoro e Inps in relazione al pagamento degli assegni familiari (così Cass.5242/01) . Il soggetto obbligato è solo uno dei due e non già entrambi, senza quindi che vi sia un unico rapporto sostanziale inscindibile e trilatero. Il rapporto previdenziale è bensì bilaterale, e intercorre tra il lavoratore e l’Inps, unico soggetto obbligato al pagamento degli assegni familiari, sebbene l’importo sia anticipato dal datore di lavoro (Cass.4533/98, tra le tante).

Fa però eccezione il caso in cui il datore abbia ottenuto il conguaglio con i contributi dovuti all’Inps, senza che l’Inps contesti il relativo diritto alla prestazione, e senza però che l’anticipazione delle somme a titolo di assegni sia stata effettuata dal datore. In tal caso è quest’ultimo il solo soggetto passivo, trattandosi di indebita trattenuta delle somme oggetto di anticipazione(Cass.2968/82). Il secondo motivo è inammissibile. Esso infatti non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata. Il fatto che il datore abbia anticipato in parte le somme a titolo di assegni familiari, oltre a essere nuovo non risultando dalla sentenza impugnata, nulla toglie all’accertamento di fatto, non più tangibile in questa sede ecostituente la ratio decidendi della pronuncia, secondo cui il datore aveva effettuato il conguaglio totale dei contributi, ovveroper importo pari a quello delle somme da anticipare a titolo di assegni.

Tale accertamento faceva sì , a giudizio del collegio d’appello, che l’Inps – non avendo contestato il diritto agli assegni, come ancora acclarato dalla sentenza impugnata, la quale dà atto della rinuncia dell’Inps all’eccezione di decadenza ex art.47 d.P.R. n.639/70 – non fosse più il soggetto passivamente legittimato. Il motivo non sottopone a censura tale ragionamento, concentrandosi su un altro elemento,del tutto estraneo alla decisione. Le spese di lite del presente giudizio di cassazione sono compensate attesa la peculiarità della fattispecie, e considerato anche il m