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Ordinanza — n. 4587/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim for negative debt certification regarding public employment status and unjust enrichment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4587/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuliano Solfanelli's appeal against the Florence Court of Appeal's decision limiting his claim for unjust enrichment against the Chianciano Terme Municipality. Solfanelli argued that the lower court erred in finding the debt repeatable and in excluding his legitimate reliance on the public employment status, while the municipality contested the interruption of prescription and the nature of his duties. The court upheld the lower court's findings, ruling that the employment inquadramento was definitively annulled and that the specific statutory provisions regarding legitimate reliance did not apply to the facts presented.

Regesto Legislator

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Art. 2033 c.c.; Art. 1175 c.c.: The court established that the principle of legitimate reliance does not preclude the repetition of an unjust enrichment debt when the recipient's good faith is irrelevant and the creditor's claim is not disproportionate to the debtor's interests.

Parole chiave

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unjust enrichment legitimate reliance public employment interruption of prescription negative debt certification administrative error good faith recipient restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 and 115 c.p.c.
Art. 2033 c.c.
Il Giudice delle leggi si è espresso nel senso che l’art. 2033 c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 1175 c.c.
Art. 2 e 97 Cost.
Il Giudice delle leggi si è espresso nel senso che l’art. 2033 c.c.
Art. 2126 c.c.
Art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Art. 36 Cost.
Art. 2, 40 and All. A d.P.R. n. 437/1983
Il Giudice delle leggi si è espresso nel senso che l’art. 2033 c.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1, Prot. 1 CEDU
23419/2023 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp.
Art. 21 quinquies and 21 nonies
l. n. 241/1990
112 e 115 c.p.c., 2033, 1375 e 1175 c.c., 2 e 97 Cost.,21 quinquies e 21 nonies , l. n. 241/1990 e 1, Prot.
Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per i

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12106/2022
Corte Costituzionale n. 8/2023
c.p.c.) all’esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 8/2023 che ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione ai principi affermati dalla Corte EDU.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 27822-2022 proposto da: SOLFANELLI GIULIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO RUSCONI, FABIO RUSCONI; -ricorrente - contro COMUNE DI CHIANCIANO TERME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO STOLZI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 365/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/07/2022 R.G.N. 713/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 21 luglio 2022, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Siena, Oggetto IMPIEGO PUBBLICO RIPETIZIONE DI INDEBITO R.G.N.27822/2022 Cron.

Rep. Ud21/01/2026 riforma limitata al riduzione dell’importo dovuto da Giuliano Solfanelli nei confronti del Comune di Chianciano Terme, ha rigettato, non diversamente dal primo giudice, la domanda proposta dal Solfanelli avente ad oggetto l’accertamento negativo della debenza delle somme richiestegli in restituzione dal Comune di Chianciano Terme a decorrere dal marzo 1991 (stante l’estinzione del credito maturato anteriormente al periodo decennale decorso dal primo atto interruttivo della prescrizione notificato dal Comune al Solfanelli il 15 marzo 2001) per l’illegittimità del riconosciuto inquadramento come dirigente, essendo stati annullati, a seguito della pronunzia resa in via definitiva dalla Corte dei Conti Centrale, tanto gli atti relativi all’inquadramento ad personam del 1985, quanto, per difetto del posto vacante, il concorso per la copertura di un posto di dirigente del tipo di quello a suo tempo attribuito al Solfanelli bandito ai sensi della l. n. 127/1997. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto: sussistente l’indebito oggettivo ; ripetibile l’indebito stesso, stante l’irrilevanza della buona fede dell’accipiens; da correggere la quantificazione dell’indebito per la detrazione dell’importo relativo allo straordinario netto virtualmente spettante. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Solfanelli, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Chianciano Terme. - Entrambe le parti hanno poi presentato memoria .

RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 2033, 1375 e 1175 c.c., 2 e 97 Cost.,21 quinquies e 21 nonies , l. n. 241/1990 e 1, Prot. 1 CEDU, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per avere questa erroneamente ritenuto la sussistenza e la ripetibilità dell’indebito oggettivo, escludendo la ricorrenza di un affidamento meritevole di tutela tale da fondare la domanda di accertamento negativo del debito. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2126 c.c., 52 d.lgs. n. 165/2001, 36 Cost., 2, 40 e All.

A d.P.R. n. 437/1983, 1362 c.c. in relazione alla Dichiarazione congiunta delle parti del CCNL per l’Area della dirigenza Regioni e Autonomie locali del 10.4.1996, lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione della valenza ostativa alla ripetibilità dell’indebito dell’effettivo svolgimento di mansioni astrattamente riconducibili al livello dirigenziale. - Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.2934, 2943 e 2033 c.c. è prospettata in relazione all’erroneo convincimento maturato dalla Corte territoriale in relazione all’idoneità delle comunicazioni dal Comune fatte pervenire al ricorrente nel febbraio/marzo 2001 a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione e così a consentire la ripetizione dell’indebito dal marzo 1991 - Il primo motivo si rivela infondato in quanto la ripetibilità dell’indebito - che non costituisce esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina relativa ai presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/1990 ma è atto di natura privatistica – è un diritto - dovere che si impone all’Amministrazione rispondendo di per sé ad un interesse pubblico, senza che possa costituire ostacolo all’esercizio del medesimo l’affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione delle somme.

In tal senso questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 23419/2023 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) all’esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 8/2023 che ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione ai principi affermati dalla Corte EDU. Il Giudice delle leggi si è espresso nel senso che l’art. 2033 c.c. non è illegittimo per contrarietà alla Costituzione nella parte in cui ha omesso di prevedere l’irripetibilità dell’indebito retributivo e previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell’ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza, avendo l’ordinamento nazionale delineato un quadro di tutele dell’affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita, in particolare fondate sulla categoria dell’inesigibilità , radicata nella clausola generale di cui all’art. 1175 c.c. che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi del debitore, rilevando, in conclusione, come la sproporzione dell’interferenza nell’affidamento legittimo sia esclusa dalla possibilità riconosciuta al soggetto percettore di accedere alla tutela risarcitoria nei confronti dell’ente cui sia imputabile l’indebita erogazione della prestazione, in presenza dei presupposti per farne valere una responsabilità precontrattuale, consentendo in tal modo l’ordinamento di addebitare all’ente pubblico la responsabilità per la commissione dell’errore nell’erogazione della prestazione indebita.

Nella specie, peraltro, non risulta proposta l’azione risarcitoria né il ricorrente contesta le modalità di restituzione. - Parimenti infondato risulta il secondo motivo , atteso che la Corte territoriale, coerentemente con l’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 12106/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione alla quale si rinvia) ha escluso l’esercizio di fatto di mansioni dirigenziali rilevante ai sensi dell’art. 2126 c.c., non potendo l’attività svolta ricondursi ad un tale inquadramento per l’assenza nella pianta organica di posizioni dirigenziali, puntualmente fatta oggetto dalla Corte territoriale di un accertamento in fatto incensurabile in questa sede. - Inammissibile, di contro, si appalesa il terzo motivo, risolvendosi la censura nella mera confutazione della valutazione che la Corte territoriale, nell’esercizio discrezionale del proprio apprezzamento, ha operato circa l’idoneità delle comunicazioni trasmesse dal Comune di Chianciano Terme al Solfanelli nel febbraio/marzo del 2001 a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione del credito. - Il ricorso va, dunque, rigettato, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità tenuto conto del consolidarsi dei principi qui accolti in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per i