Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking factual review rather than legal error in labor subordination case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The lower court had found labor subordination based on the nature of manual care tasks and the cooperative's control over sanctions, rejecting the claim of mere mediation. The court ruled that the appellant's arguments amounted to a request for a new factual assessment rather than a valid legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: An appeal alleging violation of law is inadmissible if it merely requests a re-examination of facts and evidence without demonstrating a genuine legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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INANZA sul ricorso 23631-2021 proposto da SOCIETÀ SANTA LUCIA IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difes a , in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati GAETANO LECCE e CLAUDIA DE MONTI, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del primo difensore – ricorren t e – contro ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate RAFFAELA FABBI e LORELLA FRASCONÀ ed elettivamente domiciliato presso la sede centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144 –controricorrente – ADER AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, già EQUITALIA NORD S.P.A.
–intimata – R.G.N.23631/2021 Cron. Rep. C.C. 11/11/2025 giurisdizione Accertamento della subordinazione epagamento dei premi assicurativi. -2 - per la cassazione dell a sentenza n. 1 22 del 20 21 del la CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA , depositata l’8 marzo 20 21 (R.G.N. 276/2019). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio de l l’ 1 1 novembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bolognaha accolto il gravame dell’INAIL e, in riforma della pronuncia del Tribunaledi Piacenza, ha respinto il ricorso proposto dalla Società Santa Lucia Impresa Cooperativa Sociale contro la cartella di pagamento n. 068 2015 0080251169, emessa da Equitalia Nord su incarico dell’INAIL per l’importo di Euro 8.323,49 e fondata sul verbale unico di accertamento e notificazione INPS-INAIL del 30 luglio 2014, che aveva riqualificato come subordinatii rapporti di lavoro intercorsi fra la Cooperativa e diciassette lavoratrici.
La Corte di merito, disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, evidenzia che il rapporto di lavoro si instaurava con la Cooperativa e presentava i tratti della subordinazione: le lavoratrici erano chiamate a svolgere prestazioni, manuali ed elementari, di assistenza e di cura alla personae non fruivano di alcun margine di autonomia. 2.–La Società Santa Lucia Impresa Cooperativa Sociale ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di due motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale. 3.–L’INAIL replica con controricorso , ADER Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Nord s.p.a.) non ha svolto attività difensiva. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. -3 - RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2094, 2222 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e lamenta che i giudici d’appello abbiano affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro, in difetto del requisito imprescindibile del la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della Cooperativa. 2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 339, e dell’art. 20, comma 3, lettera i- bis), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e addebita alla Corte territoriale di aver configurato un rapporto di lavoro tra la Cooperativa e le lavoratrici, pur discorrendo di un rapporto di lavoro domestico, finalizzato al funzionamento della vita familiare e al soddisfacimento di un bisogno personale del datore di lavoro che ospitava di volta in volta le lavoratrici. 3.–I motivi investono la qualificazione dei rapporti di lavoro con la Cooperativa, sotto profili tra loro connessi, e possono essere, pertanto, scrutinati congiuntamente.
Essi si rivelano inammissibili, per le ragioni enunciate dall’Istituto nel controricorso (pagine 2 e 3) e non efficacemente confutate dalla ricorrente nella memoria illustrativa. 3.1.–Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846), la valutazione degli elementi, dai quali è possibile inferire la sussistenza del vincolo di subordinazione, costituisce un accertamento di fatto. Il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o come autonomo è censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda -4 - l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, tipizzati dall’art. 2094 cod. civ.
Il giudizio, per contro, è sindacabile nei limiti oggi tracciati dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché si proponga di criticare il ragionamento, necessariamente presuntivo, che investe la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, che hanno indotto il giudice del merito a ricondurre il rapporto controverso all’uno o all’altro schema contrattuale(di recente, Cass., sez. lav., 10 gennaio 2026, n. 572). Quanto alla censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non abilita questa Corte a una revisione del giudizio di fatto e a una rivalutazione delle prove acquisite, revisione e rivalutazione che esorbitano dai limiti posti dal codice di rito al giudizio di legittimità (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867). 3.2.–La ratio decidendidella pronuncia impugnata, nel ripercorrere i principali snodi argomentativi di una sentenza della Corte d’appello di Milano chiamata a dirimere analoga vicenda,s’incentra sulla puntuale ricostruzione dell’atteggiarsi dei rapporti tra le diciassette lavoratrici e la Cooperativa e sul riscontro in concreto dei tratti distintivi della subordinazione.
Il richiamo al lavoro domestico, enfatizzato nell’esposizione della seconda censura, esula, dunque, dal nucleo essenziale della decisione d’appello e presenta una portata meramente descrittiva di un quadro che inequivocabilmente la Corte di merito riconduce, in relazione alla Cooperativa, allo schema della subordinazione. In coerenza con il paradigma definito dall’art. 2094 cod. civ. e senza invertire l’onere della prova, i giudici d’appello vagliano il compendio documentale e le prove orali esperite, la tipologia di contratti sottoscritti dalle lavoratrici, le peculiarità delle prestazioni svolte, riconducibili alla cura e all’assistenza. -5 - La Corte di merito non si limita a ponderare il dato del versamento della retribuzione da parte della Cooperativa, ma passa in rassegna tutti gli elementi probatori e, in una complessiva e approfondita disamina, tiene conto, in primo luogo , della natura elementare delle mansioni svolte, tali da non presupporre quegli ordini reiterati e penetranti che il ricorso considera, per contro, indefettibili.
I giudici del gravame, inoltre, rilevano che in fatto il ruolo della Cooperativa ha travalicato quello di mera mediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro, per estrinsecarsi nella predeterminazione minuziosa e vincolante degli obblighi e delle sanzioni per le eventuali inosservanze (pagina 7 della sentenza d’appello) e per assurgere, dunque, a rilevanza cruciale nella conformazione della prestazione dovuta. Senza trascurare il vaglio critico del percorso argomentativo della pronuncia del Tribunale e degli elementi addotti dall’odierna ricorrente, la Corte territoriale giunge a imputare il rapporto di lavoro subordinato alla Cooperativa, sulla scorta di una pluralità di indici, univoci e convergenti, che ne avvalorano il ruolo primario, invano sminuito nel ricorso e nella memoria illustrativa.
A questa lettura, plausibile e coerente, del materiale istruttorio il ricorso contrappone un diverso, più appagante, inquadramento dei dati di fatto accertati e della loro pregnanza significativa. Dietro la parvenza della violazione di legge e degli errores in procedendo, le doglianze, ribadite e sviluppate nella memoria illustrativa con ilrichiamo ad altri precedenti di merito, si sostanziano, in definitiva, in un’istanza di riesame del fatto e delle prove e non superano, pertanto, lo scrutinio di ammissibilità. 4.– Il ricorso dev’essere dunque dichiarato , nel suo complesso , inammissibile. 5.–La parte ricorrente dev’essere condannat a alla rifusione delle spese a favore dell’INAIL che ha resistito con controricorso , nella -6 - misura liquidatain dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.
Nessuna statuizione sulle spese si deve adottare nel rapporto processuale con il concessionario, che non ha esplicato alcuna attività difensiva. 6.–In conseguenza dell a declaratoria d’inammissibilità del ricorso , occorredare atto dei presupposti dell’obbligo dellaricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M La Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma