Cassation court remands case to clarify if physical or digital domicile controls short appeal term.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory order and remanded the case for further examination. The appellant argued that the appellate court erred in finding the appeal inadmissible due to notification at a physical address rather than a declared digital one. The court noted conflicting precedents regarding whether a physical domicile remains valid when a digital address is also indicated, and thus could not decide the admissibility issue without further clarification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: The Court remands the case to determine whether the presence of a declared digital domicile excludes the validity of a separately elected physical domicile for the purpose of calculating the short appeal term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13307-2022 proposto da: ZUCCO DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MEDIATI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrenti - FILIPPONE DOMENICO - intimato - Oggetto Rendita vitalizia – notifica al domicilio fisico eletto e domicilio digitale INPS R.G.N.13307/2022 Cron.
Rep. Ud.28/11/2025 avverso la sentenza n. 491/2021 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 23/11/2022 R.G.N. 682/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di Zucco Domenico volta a costituire in suo favore una rendita vitalizia ex art. 13 L.1338/1965 a carico di INPS per avere il proprio datore di lavoro, rimasto contumac e nel giudizio , omesso di versare i contributi afferenti al rapporto di lavoro nel per iodo dall’1/9/1993 al 5/10/1993, ed ha accolto l’appello di INPS per il pagamento in suo favore della riserva matematica prevista dall’art.
13. La Corte territoriale ha preliminarmente respinto l’eccezione, sollevata dall’assistito, di inammissibilità dell’appello di INPS, proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza del Tribunale, eseguita, a richiesta del ricorrente parzialmente vittorioso in primo grado, presso la sede dell’istituto oveil suo difensore aveva eletto domicilio, anziché presso il domicilio digitale in cui lo stesso aveva dichiarato di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento; i giudici d’appello hanno ritenuto, infatti, che la notifica cartacea non facesse decorrere il termine breve per impugnare la sentenza, in presenza di un indirizzo pec presso il quale esclusivamente vanno inoltrate le notificazioni.
Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto che l’appellato non aveva fornito la prova della impossibilità di ottenere la rendita dal proprio datore di lavoro, cui si era sostituito agendo ex art. 13L. cit., e riteneva fondato l’appello di INPS, che si era anche doluto dell’omessa pronuncia dell’eccepita prescrizione, considerato sia il termine quinquennale introdotto dall’art. 3 comma 9 L. 335/1995, maturato al 2000, anno in cui i contributi dovuti dal datore erano divenuti inesigibili, sia il termine decennale antevigente (dal 1993 al 2003) con ulteriore decorrenza di altri dieci anni di estinzione del credito contributivo, maturato prima della domanda amministrativa del 28/1/2015 ed in assenza di atti interruttivi.
Per la cassazione della sentenza ricorre Zucco Domenico affidandosi a duemotivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 e n.5 c.p.c., la violazione dell’art. 434 comma 2 c.p.c. sui termini per la proposizione dell’appello, e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per essere stato depositato l’appello in data 16/10/2019, oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della sentenza eseguita al procuratore costituito dell’INPS il 14/6/2019 presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado, ossia presso la sede Agenzia INPS di Locri alla via Matteotti n.48; la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere prevalente il domicilio digitale sul domicilio eletto e che fosse nulla la notifica non eseguita all’indirizzo PEC indicato dal difensore di INPS per le notificazioni e comunicazioni.
Con il secondo motivo deduce in relazione all’art. 360 co.1 n.3 e n.5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 co.5, L. 1338/1962 per omessa, carente, contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, avendo l’impugnata pronuncia errato nel ritenere che la parte ricorrente non avesse fornito la prova di trovarsi nella impossibilità di agire direttamente nei confronti del datore, impossibilità da considerarsi presunta, avendo invece agito verso il datore fornendo la prova scritta dell’esistenza del rapporto di lavoro, ed essendo stato condannato il datore a pagare la riserva matematica.
Nel suo controricorso INPS esclude la ricorrenza del termine breve ad impugnare se il difensore ha indicato un indirizzo PEC, da utilizzare in via esclusiva per la notificazione dell’appello anche se indicato per le sole comunicazioni di cancelleria; richiama la pronuncia di questa Corte ord. n.10355/2020 sostenendo che la inidoneità della notifica siccome eseguita alla decorrenza dei termini ex art. 325 c.p.c. Sul secondo motivo sostiene che sia consolidato principio secondo cui il lavoratore può sostituirsi al datore per domandare rendita vitalizia a INPS se fornisce la prova della impossibilità di ottenerla dal datore, per contrastare il rischio di posizioni lavorative fittizie.
La causa, già chiamata alla pubblica udienza del 25/6/2025 e differita in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul tema della prescrizione in materia di rendita vitalizia, è stata trattata all’udienza camerale del 28 novembre 2025. CONSIDERATO CHE Il Collegio, nell’affrontare la questione sollevata con il primo motivo di ricorso, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento sul tema del rapporto, di prevalenza o di concorrenza, tra il domicilio fisico eletto ed il domicilio digitale dichiarato, entrambi indicati nell’atto di costituzione in giudizio (nel caso di specie, riportati nella intestazione della memoria difensiva di primo grado dell’INPS contenente domanda riconvenzionale condizionata).
La tematica, applicata alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, è stata posta altre volte alla attenzione di questa Corte. Non sfugge l’orientamento espresso con sent. sez. 2, n. 12684 del 2025 e ord. sez.3, n. 28532/2024 sulle notifiche a compiersi nel luogo telematico se la domiciliazione non è circoscritta alle sole comunicazioni; tuttavia, il confronto fra le pronunce rese con ord. sez. 3, n. 39970/2021 e con sent. sez. Lav., n.3557/2021, quest’ultima sull’argomentato rilievo che il regime normativo concernente l’identificazione del cd. domicilio digitale non abbia “soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati”, non consente, allo stato, di ravvisare un ’ evidenza decisoria sul tema,suggerendone la trattazione in pubblica udienza .
Invero, assume rilevanza nomofilattica laquestione relativa alla notifica al domicilio fisico eletto nella contemporanea presenza, non prescelta dal notificante, di indicazione di ricevere comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nu