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Ordinanza Interlocutoria — n. 4486/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 4486/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4486/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21013/2024 R.G. proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLA D'ALOISIO unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO -ricorrente- contro VINCENZO IANNARIO, elettivamente domiciliato in VIALE GORIZIA 14, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO SABATINI unitamente all’avvocato LUCA GROSSI - controricorrente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 124/2024 pubblicata il 25/03/2024.

Regesto Legislator

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art. 81 d.P.R. n.917/1986, art. 1344 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 4486/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLA D'ALOISIO unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO -ricorrente- contro VINCENZO IANNARIO, elettivamente domiciliato in VIALE GORIZIA 14, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO SABATINI unitamente all’avvocato LUCA GROSSI - controricorrente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 124/2024 pubblicata il 25/03/2024.

Parole chiave

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indennità di disoccupazione dell'assicurato incasso dei contributi di mantenimento contributi di previdenza impagati responsabilità dell'istituto di previdenza prestazione d'assicurazione sociale prestazione di previdenza facoltativa

Disposizioni normative citate

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art. 81 d.P.R. n.917/1986
n.384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n.438/1992, dell’art. 81 d.P.R. n.917/1986 e dell’art.
art. 1344 cod. civ
n.917/1986 e dell’art. 1344 cod. civ.; l’istituto previdenziale ha sollevato la questione della assoggettabilità della contribuzione c.d.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21013/2024 R.G. proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLA D'ALOISIO unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO -ricorrente- contro VINCENZO IANNARIO, elettivamente domiciliato in VIALE GORIZIA 14, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO SABATINI unitamente all’avvocato LUCA GROSSI - controricorrente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 124/2024 pubblicata il 25/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame proposto dall’INPS nella controversia con Vincenzo Iannario; la controversia ha per oggetto la assoggettabilità a contribuzione previdenziale nei confronti della Gestione artigiani dei redditi per l’anno 2015 derivanti dalla partecipazione del Iannario — socio e amministratore unico che partecipava direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza — a società di capitali (Tuko s.r.l.) ed in particolare degli utili, non distribuiti in quanto accantonati a fondo di riserva; il Tribunale di Pescara accoglieva la domanda della parte privata e dichiarava non dovute le somme pretese dall’istituto previdenziale a titolo di maggiore contribuzione dovuta; la corte territoriale ha richiamato i suoi precedenti e ha confermato la sentenza appellata; per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a un unico motivo al quale la parte privata resiste con controricorso; le parti hanno depositato memorie illustrative, INPS ha chiesto la rimessione della causa in pubblica udienza;

CONSIDERATO CHE con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 bis del d.l. n.384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n.438/1992, dell’art. 81 d.P.R. n.917/1986 e dell’art. 1344 cod. civ.; l’istituto previdenziale ha sollevato la questione della assoggettabilità della contribuzione c.d. a percentuale degli utili non distribuiti dalla medesima società di capitali per la quale la parte privata già versa la contribuzione c.d. fissa alla Gestione artigiani presso l’INPS; in particolare, si controverte se gli utili non distribuiti dalla società di capitali siano qualificabili o meno come redditi d’impresa «denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quali i contributi si riferiscono»; la questione è di particolare rilevanza ex art.375 comma primo cod. proc. civ., sia per la natura seriale del contenzioso, sia perché fondata su una interpretazione dell’art. 3 bisdel d.l. n.384/1992 che chiama in causa non solo il criterio della interpretazione letterale, ma anche gli altri canoni interpretativi previsti dall’art.12 delle preleggi; deve pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 375 comma primo cod. proc. civ.;

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pu