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Ordinanza Interlocutoria — n. 4483/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 4483/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4483/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.259/2024 R.G. proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLA D'ALOISIO unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO -ricorrente- contro CESARE FONTETROSCIANI, con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato MARCO SETTEPOSTE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SUSANNA CAVALLINA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 137/2023 pubblicata il 26/10/2023.

Regesto Legislator

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art. 81 d.P.R. n.917/1986, art. 1344 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 4483/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLA D'ALOISIO unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO -ricorrente- contro CESARE FONTETROSCIANI, con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato MARCO SETTEPOSTE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SUSANNA CAVALLINA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 137/2023 pubblicata il 26/10/2023.

Parole chiave

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contributi previdenziali contributo alla produzione contributi di mantenimento determinazione di contributi provvisori obbligo di versamento supplementare del socio finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione

Disposizioni normative citate

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art. 81 d.P.R. n.917/1986
n.384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n.438/1992, dell’art. 81 d.P.R. n.917/1986 e dell’art.
art. 1344 cod. civ
n.917/1986 e dell’art. 1344 cod. civ.; l’istituto previdenziale ha sollevato la questione della assoggettabilità della contribuzione c.d.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.259/2024 R.G. proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLA D'ALOISIO unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO -ricorrente- contro CESARE FONTETROSCIANI, con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato MARCO SETTEPOSTE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SUSANNA CAVALLINA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 137/2023 pubblicata il 26/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE la Corte d’appello di Perugia ha rigettato il gravame proposto dall’INPS nella controversia con Cesare Fontetrosciani; la controversia ha per oggetto la assoggettabilità a contribuzione previdenziale nei confronti della Gestione artigiani e commercianti dei redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali (Gamma Productions s.r.l.) per gli anni 2015 e 2016, ed in particolare degli utili, distribuiti solo in parte; il Tribunale di Spoleto accoglieva la domanda della parte privata e dichiarava non dovute le somme pretese dall’istituto previdenziale a titolo di maggiore contribuzione dovuta; la corte territoriale ha richiamato i principi di diritto di Cass. n. 21540/2019, Cass. n. 23790/2019, Cass. n. 18882/2021 e ha confermato la sentenza appellata; per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a un unico motivo, al quale la parte privata resiste con controricorso; le parti hanno depositato memorie illustrative, INPS ha chiesto la rimessione della causa in pubblica udienza;

CONSIDERATO CHE con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 bis del d.l. n.384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n.438/1992, dell’art. 81 d.P.R. n.917/1986 e dell’art. 1344 cod. civ.; l’istituto previdenziale ha sollevato la questione della assoggettabilità della contribuzione c.d. a percentuale degli utili non distribuiti dalla medesima società di capitali per la quale la parte privata già versa la contribuzione c.d. fissa alla Gestione artigiani presso l’INPS; in particolare, si controverte se gli utili non distribuiti dalla società di capitali siano qualificabili o meno come redditi d’impresa «denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quali i contributi si riferiscono»; la questione è di particolare rilevanza ex art.375 comma primo cod. proc. civ., sia per la natura seriale del contenzioso, sia perché fondata su una interpretazione dell’art. 3 bisdel d.l. n.384/1992 che chiama in causa non solo il criterio della interpretazione letterale, ma anche gli altri canoni interpretativi previsti dall’art.12 delle preleggi; deve pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 375 comma primo cod. proc. civ.;

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubb