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Ordinanza — n. 4482/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4482/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4482/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8394-2021 proposto da: TOMMASIELLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO IULIANO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 357/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/09/2021 R.G.N. 363/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dallaConsigliera Dott.

Regesto Legislator

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art. 112 c.p, art. 2164 c.c, art. 2697 c.c, art. 434 c.p, art. 152 disp.att.c.p; Ordinanza — n. 4482/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. - è dedotta l’omessa e/o insufficiente motivazione. I profili denunciati con il primo mezzo vengono riproposti sul pianodella carenza motivazionale.

Parole chiave

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adesione all'assicurazione sociale esclusione dal consorzio rapporto previdenziale disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato integrazione nell'assicurazione disoccupazione difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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art. 112 c.p
203 del 1982, dell’art. 112 c.p.c.
art. 2164 c.c
e dell’art. 2164 c.c., per aver la Corte di appello omesso di pronuncia re su specifica eccezione relativa al fatto che il divieto di subaffitto stabilito dal cit.
art. 2697 c.c
Come sinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte territoriale, all’esito della disamina ad essa riservata delle risultanze istruttorie, ha escluso la sussistenza di un rapporto di piccola colonia, della cui prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., era onerata la parte privata.
art. 434 c.p
416, co 3, c.p.c., dell’art. 434 c.p.c.
art. 152 disp.att.c.p
Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, ricorrendo le condizioni per l’esonero ex art. 152 disp.att.c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8394-2021 proposto da: TOMMASIELLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO IULIANO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 357/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/09/2021 R.G.N. 363/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dallaConsigliera Dott.

GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Piccola colonia R.G.N.8394/2021 Cron. Rep. Ud.17/12/2025 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di Giuseppe Tommasiello volta all’accertamento di un rapporto di piccola colonia con Rachele Capaccio, con diritto all’iscrizione nei relativi elenchi e alla indennità di disoccupazione. 1.1. La Corte territoriale ha escluso che fosse emersa la prova della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro, prova di cui era onerata la parte appellata.

Nello specifico, ha ritenuto insufficienti le assunte dichiarazioni testimoniali; ha, inoltre, tratto argomenti di convincimento dalla previsione dell’art. 21 della legge n. 203 del 1982e dell’art. 31 della medesima legge .

2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso Giuseppe Tommasiello, con quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, l’INPS.

3. All’esito dell’adunanza camerale del 17 dicembre 2025, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 203 del 1982, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2164 c.c., per aver la Corte di appello omesso di pronuncia re su specifica eccezione relativa al fatto che il divieto di subaffitto stabilito dal cit. art. 21 non si riferisce ai contratti di tipo associativo (come è la piccola colonia) ma ai contratti di affitto di fondi rustici.

5. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. - è dedotta l’omessa e/o insufficiente motivazione. I profili denunciati con il primo mezzo vengono riproposti sul pianodella carenza motivazionale.

6. Con il terzo motivo - ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. - è dedotta la violazione dell’art. 31, co. 3, della legge n. 203 del 1982. Assume il ricorrente che la verifica della redditività dei fondi (per escludere la validità della piccola colonia) andava condotta con esclusivo riferimento (oltre al fondo oggetto del rapporto) agli altri fondi del colono e non del concedente; erroneamente, dunque, la Corte di appello avrebbe considerato i fondi della concedente.

7. I tre motivi meritano una trattazione congiunta . Nel loro complesso, denunciano l’erroneità del ragionamento decisorio fondato, a giudizio del ricorrente, su una erronea interpretazione dinorme di legge.

8. Osserva il Collegio che le censure non colgono il nucleo decisionale centrale e, in quanto tali, si arrestano ad un rilievo di inammissibilità. 8.1. Come sinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte territoriale, all’esito della disamina ad essa riservata delle risultanze istruttorie, ha escluso la sussistenza di un rapporto di piccola colonia, della cui prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., era onerata la parte privata. 8.2. Il decisum riposa su questo decisivo passaggio motivazionalementre le ulteriori argomentazioni circa la portata degli artt. 21 e 31 della legge n. 203 del 1982 esprimono osservazioni di mero rinforzo. 8.3.

I motivi in esame invest ono , in altre parole, considerazioni che ecced ono la necessità logico - giuridica della decisione -incentrata sulla carenza di prova di un rapporto avente le caratteristiche della piccola colonia- e che, quindi, al pari degli obiter dicta, sono improduttiv e di effetti giuridici e insuscettibili di gravame o di censura in sede di legittimità (Cass. nr. 11160 del 2004; Cass. nr. 23635 del 2010; Cass. nr. 1815 del 2012; in motiv., Cass. nr. 28923 del 2018, punto4.5.; Cass. n. 20719 del 2019, punti 7.1. e ss.).

9. Resta da esaminare l’ultimo motivo, con cui il ricorrente deduce -ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.- la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 416, co 3, c.p.c., dell’art. 434 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. Assume il ricorrente che la Corte di appello avrebbe fondato il proprio convincimento su una diversa lettura dell’esito istruttorio senza considerare che, in base agli atti introduttivi del giudizio, non era in contestazione l’effettivo svolgimento dell’attività di piccola colonia ma solo la presunta violazione degli artt. 21 e 31 più volte citati.

In tal modo, ne sarebbe derivata la violazione di tutte le norme indicate in rubrica. 10.Anche il quarto motivo si ferma ad un giudizio di inammissibilità, per difetto di specificità. 10.1. A tacer d’altro, l a prospettazione del ricorrente è carente di una adeguata trascrizione degli atti processuali necessari a sostenere i rilievi ( ex plurimis , Cass. n. 21346 del 2024). 10.2. È pur vero che, secondo il più recente orientamento nomofilattico, l’autosufficienza del ricorso, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (tra le altre Cass. nr. 11325 del 2023), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte- oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, nr. 6 cod.proc.civ., come novellato dal d.lgs. nr. 149 del 2022 -e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c.

Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. nr. 12481 del 2022). 10.3. T uttavia, permane la necessità che il contenuto delle censure sia tale da rendere chiara e completa la cognizione dei fatti indispensabili ad apprezzare la decisività dei rilievi; ciò che, invece, difetta nella specie. 11.Per quanto innanzi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

12. Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, ricorrendo le condizioni per l’esonero ex art. 152 disp.att.c.p.c. (v. Cass. nr. 37973 del 2022 , non massimata ) .

13. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma pari all'importo del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a