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Ordinanza Interlocutoria — n. 4452/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for public hearing to interpret indefinite term contract status under social security law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4452/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed INPS's appeal, ordering the case to be retried in public hearing rather than deciding the merits. The lower courts had recognized contributory benefits for an indefinite-term contract based on a teleological interpretation of the 2014 law, contrasting with a literal reading. The Supreme Court declined to rule on the interpretation, citing the need for further examination under specific civil procedure articles.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 118 della legge n. 118/2014; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation may remit a case for public hearing when legal issues require further examination under specific procedural rules.

Parole chiave

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contributory benefits indefinite term contract teleological interpretation public hearing remand social security law prestazioni di previdenza professionale assegno per il periodo d'introduzione assunzione di un'attività lucrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 118 della legge n. 118/2014
Art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.
Art. 12 delle preleggi
Art. 375 comma primo cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 4053/2024
Sulla questione sollevata nell’unico motivo di ricorso questa Corte, con l’ordinanza n. 4053/2024 (richiamata nella memoria dei controricorrenti) ha disatteso le ragioni sollevate dall’Istituto previdenziale, sulla base di una interpretazione teleologica della disposizione in esame.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3832/2020 R.G. proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato SGROI ANTONINO unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA, D'ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE, MARITATO LELIO -ricorrente- contro COLLA STEFANO, TOMASI ANDREA, rappresentanti e difesi dagli avv.ti Silvio Malossino, Daniela Russo e Alessandro Malossini; MALOSSINI SILVIO, RUSSO DANIELA, rappresentati e difesi da sé stessi. -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 68/2019 pubblicata il 15/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere Fabrizio Gandini. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Trento ha rigettato il gravame proposto dall’INPS nella controversia con i soci e legali rappresentanti dello Studio legale associato Malossini-Colla-Tomasi-Russo (lo Studio).

2. La controversia ha per oggetto il diritto al riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall’art.1 comma 118 della legge n.118/2014 con riferimento alla assunzione a tempo indeterminato di Giada Gios, avvenuta il 14/05/2015, con la quale lo Studio aveva già intrattenuto un rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante, risolto il 05/01/2015.

3. Il Tribunale di Trento accoglieva l’opposizione ad avviso di addebito proposta dallo Studio, ritenendo la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei benefici contributivi de quibus e più in particolare ritenendo che il contratto di apprendistato non potesse essere qualificato quale contratto a tempo indeterminato ai fini previsti dall’art.1 comma 118 cit., sulla base di una interpretazione teleologica e non solo letterale della disposizione.

4. La corte territoriale ha richiamato un suo precedente specifico e ha confermato integralmente la sentenza appellata.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a un unico motivo, al quale lo Studio resiste con controricorso, illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) INPS lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 118 della legge n.190/2014. Deduce che la corte territoriale ha errato nel non qualificare il contratto di apprendistato professionalizzante (già) concluso tra lo Studio e Giada Gios come contratto a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti della disposizione oggetto della censura, e di conseguenza ha errato nel non aver considerato la sussistenza di un elemento ostativo al riconoscimento del beneficio contributivo.

2. Sulla questione sollevata nell’unico motivo di ricorso questa Corte, con l’ordinanza n. 4053/2024 (richiamata nella memoria dei controricorrenti) ha disatteso le ragioni sollevate dall’Istituto previdenziale, sulla base di una interpretazione teleologica della disposizione in esame.

3. Ritiene il Collegio che le questioni devolute meritino un approfondimento, con riferimento anche agli altri criteri interpretativi stabiliti dall’art.12 delle preleggi; e che tale approfondimento non possa che trovare le forme della trattazione in pubblica udienza, nel contraddittorio con le parti e con il pubblico ministero.

4. La trattazione in pubblica udienza si rende altresì necessaria in ragione della particolare rilevanza della questione di diritto che forma oggetto del ricorso, giusta l’art.375 comma primo cod. proc. civ. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, per la trattazione della causa in pubbli