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Ordinanza Interlocutoria — n. 4443/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding interpretation of agricultural direct farmer qualification loss rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4443/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the INPS's appeal, ordering a remand to the lower court for further examination. The INPS argued that the loss of 'direct farmer' status occurred because the family members were registered as professional agricultural entrepreneurs, not merely due to a change in economic sector. The court held that this specific legal interpretation requires public hearing and cannot be resolved in a summary proceeding, necessitating a new trial role.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 8 legge 335/1995; Art. 49 legge 88/1989: The Court reserves the interpretation of whether loss of direct farmer status stems from a change in economic sector or professional registration for public hearing, remanding the case for new trial role.

Parole chiave

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agricultural direct farmer status professional agricultural entrepreneur registration loss of qualification rules economic sector change requirement remand for public hearing INPS agricultural contributions social security qualification loss categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 8 della legge 08/08/1995, n. 335
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge 08/08/1995, n.
Art. 49 della legge 09/03/1989, n. 88
335 e dell’art. 49 della legge 09/03/1989, n. 88, in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
88, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21203-2022 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro SOCIETÀ AGRICOLA EREDI CARRA TONINO DI CALOTTI MARIA TERESA, CARRA STEFANO E CARRA RAFFAELLA S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO CENNA; -controricorrente – Oggetto CONTRIBUTI AGRICOLI R.G.N.21203/2022 Ud17/12/2025CC avverso la sentenza n. 82/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/03/2022 R.G.N. 268/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere Dott.

RICCARDO ROSETTI. Fatti di causa 1. L’INPS di Mantova notificava alla Società Agricola Eredi Carra Tonino di Calotti Maria Teresa, Carra Stefano e Carra Raffaella S.S. verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019003632/DDL del 21/03/2019 e verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019001299/DDL del 21/03/2019, contenente la contestazione che l’attività agricola svolta dal nucleo familiare di Stefano Carra non presentasse i requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, stante l’elevato numero di operai agricoli in forza alla società e l’iscrizione degli stessi soci quali soci dell’impresa agricola professionale.

L’INPS contestava alla società di avere illegittimamente usufruito dell’agevolazione contributiva per l’occupazione di personale agricolo (operai), così chiedendo il pagamento della somma capitale di euro 28.853,94 nonché di avere illegittimamente usufruito dell’agevolazione contributiva per l’occupazione di un impiegato agricolo, così chiedendo il pagamento della somma capitale di euro 1.297,57.

2. La Società proponeva impugnazione innanzi al Tribunale di Mantova, sezione lavoro, che accoglieva la domanda di accertamento negativo del debito previdenziale e dichiarava l’inefficacia dei verbali dell’INPS.

3. Avverso detta sentenza proponeva appello l’INPS. La società si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 82/2022 depositata in data 03/03/2022 la Corte di Appello di Brescia, sezione lavoro, rigettava l’impugnazione e condannava l’INPS al pagamento delle spese processuali.

4. Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La società Agricola Eredi Carra Tonino di Calotti Maria Teresa, Carra Stefano e Carra Raffaella s.s. si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

5. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 17/12/2025. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge 08/08/1995, n. 335 e dell’art. 49 della legge 09/03/1989, n. 88, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. Nella sostanza l’INPS si duole perché la Corte di Appello ha ritenuto che l’accertamento della perdita dei requisiti di coltivatore diretto in capo ai titolari di una società agricola, con contestuale iscrizione degli stessi nella gestione degli imprenditori agricoli professionali, costituisse una variazione di inquadramento, con conseguente applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge 08/08/1995, n. 335, il quale stabilisce che il provvedimento di variazione produce effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, non avvedendosi che la variazione di inquadramento si verifica solo nell’ipotesi di mutamento del settore economico dell’azienda, settore economico che nel caso di specie sarebbe rimasto quello agricolo e pertanto immutato.

2. Ad avviso del Collegio la trattazione dell’unico motivo di ricorso pone in questione, per la soluzione della specifica fattispecie, l’interpretazione dell’art. 3, comma 8, legge 335/1995 sotto profili non ancora esaminati da questa Corte e che è opportuno riservare alla trattazione in udienza pubblica.

3. Va disposto per questa ragione il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazi