Cassation court dismisses pension arrears claim by heir, ruling appeal court did not exceed petition limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed Francesco Bellomo's appeal against the Second Instance Court of Catania regarding pension arrears distribution. Bellomo argued the appellate court committed ultra petita by deciding the wife was the sole heir without interpreting the will's specific allocation between him and his wife. The court rejected this, holding that the appellate court merely confirmed the first-instance judgment without altering the substantive ruling on who qualified as an heir under the will.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112, Art. 345 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: An appellate court does not commit ultra petita when it confirms the first-instance judgment without modifying the operative part or the substantive legal conclusions regarding the parties' rights.
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PDFBox: AULA 'B' L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere - Dott. SIMONA MAGNANENSI - Consigliere - Dott. ALESSANDRO GNANI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13208-2020 proposto da: BELLOMIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE VINCENZO TORRISI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; - controricorrente - avverso la sentenza n. 267/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/03/2019 R.G.N. 575/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Pensione eredi R.G.N. 13208/2020 Cron. Rep. Ud. 14/01/2026 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Numero registro generale 13208/2020 Numero sezionale 196/2026 Numero di raccolta generale 4413/2026 Data pubblicazione 26/02/2026 revocazione per errore di fatto proposta dall’Inps nei confronti di Francesco Bellomo e avente ad oggetto una sentenza che aveva attribuito a Bellomo, quale erede pro quota del padre, gli arretrati di pensione spettante al defunto.
L’errore di fatto era consistito nella mancata considerazione di un testamento pubblico redatto in vita dal defunto padre, sicché, a seguito della revocazione, gli arretrati spettavano agli eredi nominati secondo testamento, ovvero la sola moglie. Avverso la sentenza, Francesco Bellomo ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Francesco Bellomo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 345 c.p.c., per essere incorsa la Corte d’appello in vizio di ultrapetizione avendo statuito che gli arretrati spettavano alla sola moglie quale unico erede testamentario, laddove il Tribunale di era limitato ad affermare che gli arretrati spettavano a chi rivestiva la qualità di erede in forza di testamento, senza entrare nel merito dell’interpretazione delle disposizioni testamentarie riguardo all’attribuzione delle somme tra i due eredi.
Con il secondo motivo di ricorso, Francesco Bellomo deduce violazione dell’art.2909 c.c., perché era passata Numero registro generale 13208/2020 Numero sezionale 196/2026 Numero di raccolta generale 4413/2026 Data pubblicazione 26/02/2026 in giudicato interno, stante la mancata impugnazione dell’Inps su punto, la statuizione di primo grado secondo cui gli arretrati spettavano a chi rivestiva la qualità di erede in forza di testamento, ma senza entrare nel merito dell’interpretazione delle disposizioni testamentarie riguardo all’attribuzione delle somme tra i due eredi.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono infondati. Non sussiste alcun vizio di ultrapetizione della sentenza d’appello, la quale si è limitata a respingere i motivi di gravame senza incidere sul comando giudiziale della sentenza di primo grado, rimasto immutato. Allo stesso modo, non sussiste alcuna violazione di giudicato interno, la quale presupporrebbe che la sentenza d’appello fosse intervenuta a modificare la statuizione di primo grado, incidendo su punti o parti della stessa non impugnate.
Nel caso di specie, come detto, la Corte d’appello ha invece confermato la sentenza di primo grado rigettando l’appello in modo integrale, dunque senza operare alcuna riforma della prima pronuncia, le cui statuizioni sono rimaste ferme anche dopo l’esito del giudizio d’appello. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €6000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
Numero registro generale 13208/2020 Numero sezionale 196/2026 Numero di raccolta generale 4413/2026 Data pubblicazione 26/02/2026 dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all’adunanza camerale del 14.1.26 La Presidente Lucia Esposito Numero registro generale 13208/2020 Numero sezionale 196/2026 Numero di raccolta generale 4413/2026 Data pubblicazione 26/02/2026