Supreme Court allows appeal against social security office for improper legal expense compensation despite prior judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the appeal against the Social Security Institute's decision to offset legal costs in a labor re-registration case. The appellant argued that the lower court's reasoning was contradictory, as a prior judgment establishing the employment relationship should have strengthened his claim rather than justifying cost offset. The court found the lower court's motivation apparent and contrary to the principle that costs cannot be assigned to a fully victorious party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 91, n. 3 c.p.c.: The Supreme Court may annul a judgment if the reasoning for offsetting legal expenses is merely apparent and contradicts the substantive outcome where the losing party was not fully victorious.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25910-2024 proposto da: MOLICA ADRIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO TIMPANARO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato – avverso la sentenza n. 488/2024 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 20/06/2024 R.G.N. 548/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere Dott.
RICCARDO ROSETTI. Fatti di causa Oggetto LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIALI R.G.N.25910/2024 Ud19/12/2025 CC 1. Adriano Molica adiva il Tribunale di Patti e spiegava domanda volta alla reiscrizione del medesimo ricorrente presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l’anno 2019; tanto ritenendo illegittima la condotta dell’INPS che aveva disconosciuto per insussistenza dei requisiti essenziali prescritti dall’art. 2094 c.c. il rapporto di lavoro subordinato che il ricorrente assumeva di avere intrattenuto con l’azienda di Cusmà Piccione Rosario con sede legale in Piraino (ME) per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.
L’INPS si costituiva ed eccepiva in via preliminare la decadenza dell’azione giudiziaria. Il Tribunale di Patti, con la sentenza n. 104/2023, accoglieva l’eccezione preliminare dell’INPS e dichiarava l’inammissibilità della richiesta reiscrizione per intervenuta decadenza.
2. Avverso detta sentenza proponeva appello Adriano Molica. L’INPS non si costituiva nel giudizio di secondo grado. Con la sentenza n. 488/2024 depositata il 20/06/2024 la Corte di Appello di Messina, sezione lavoro, accoglieva l’appello, dichiarava il diritto del ricorrente alla iscrizione negli elenchi agricoli per l’anno 2019 e dichiarava compensate le spese del doppio grado di giudizio.
3. Avverso detta sentenza Adriano Molica ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’INPS si è limitato al deposito della procura.
4. La causa è stata trattata dal Collegio nella camera di consiglio del 19.12.2025. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si deduce: nullità della sentenza per violazione dell’art. 92 c.p.c. per genericità della motivazione sulla compensazione alle spese legali per entrambi i due gradi del giudizio -in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
2. Con il secondo motivo si deduce: nullità della sentenza per violazione dell’art. 91 c.p.c. per mancata condanna alle spese legali a carico della parte soccombente dei due gradi del giudizio.
3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
4. In linea generale, deve ribadirsi come il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (v. per tutte Cass. n. 10685/2019), per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (tra le altre, Cass. n. 24502/2017; Cass. n. 19613/2017), e ciò in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
5. Premesso quindi che - ai sensi dell'art. 92 c.p.c., pertanto, come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche in presenza di «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» vale a dire riconducibili alla stessa ratio giustificativa delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. - va ribadito che «resta censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione», risultando suscettibile di cassazione «la motivazione palesemente illogica, inconsistente manifestamente erronea» (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019;
Cass. 30328/2022; Cass. 6424/2024; Cass. 31250/2025).
6. Tale, appunto, è l'evenienza verificatasi nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.
7. La sentenza impugnata dichiara il diritto di Adriano Molica all’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli per l’anno 2019 per centodue giorni, tanto in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda per intervenuta decadenza. La Corte di Appello fonda la sua decisione di accoglimento del gravame di Molica Adriano sulla base della esistenza di altra pronuncia resa tra le parti, passata in giudicato, in ragione della quale nel 2022 era stata accertata l’effettività del rapporto di lavoro intrattenuto dall’appellante nel 2019 ed era stata accolta la pretesa diretta al pagamento della indennità di disoccupazione. La sussistenza di un giudicato, preclusivo del riesame del merito della questione, viene considerata quale «preclusione in rito» idonea a giustificare la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
8. La motivazione è apparente atteso che la pronuncia adottata in grado di appello non è una pronuncia in rito ma una pronuncia che, in virtù dell’efficacia del giudicato, vale ad affermare il diritto, sostanziale, rivendicato dall’odierno ricorrente alla reiscrizione negli elenchi.
9. Adriano Molica era stato costretto ad agire in via giudiziale per accertare la veracità del rapporto di lavoro dipendente intrattenuto quale bracciante agricolo, per godere della indennità di disoccupazione agricola e poi anche per affermare il diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Il disconoscimento del rapporto lavorativo, effettuato dall’INPS e rivelatosi infondato, aveva reso necessaria la tutela giudiziale in entrambe le sedi.
10. Il ricorrente è risultato vincitore anche con riguardo alla domanda di reiscrizione negli elenchi e la circostanza dedotta dalla sentenza impugnata quale ragione di compensazione delle spese di lite appare del tutto eccentrica rispetto all’esito dei giudizi, tanto che vale a costituire una motivazione solo apparente e del tutto contradditoria. 10.1. Tanto perché l’illegittimità dell’atto di disconoscimento dell’INPS impugnato da Adriano Molica era preesistente al giudicato formatosi nel 2022 nel diverso giudizio e valeva a costringere il lavoratore agricolo alla azione giudiziale. 10.2.
Intervenuto il giudicato nel 2022 in ordine al giudizio sul diritto alla disoccupazione agricola, il lavoratore, non avendo ottenuto ragione innanzi al Tribunale circa il diritto all’iscrizione negli elenchi, in virtù di una pronuncia di inammissibilità rivelatasi poi infondata, era stato costretto a interporre il gravame innanzi alla Corte di Appello ed anche in sede di appello l’Istituto si era opposto e aveva chiesto il rigetto della domanda del lavoratore. 10.3. La sussistenza del giudicato non valeva dunque ad affievolire ma vieppiù a rafforzare le ragioni del lavoratore e non è dato apprezzare alcun plausibile e reale collegamento con la compensazione delle spese di lite.
11. Il ricorso deve, così, essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Messina, in diversa comp