Cassation court remands labor dispute regarding salary absorption and business use to public hearing for full debate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected the request to refer the case to the Unified Sections but ordered a remand to a new public hearing. The appellant, Telecom Italia, challenged a lower court ruling that confirmed the illegality of absorbing individual super-minima from employees' paychecks and the subsequent termination of a business use agreement. The court found the legal issues regarding the interaction between super-minima, business use, and contract termination to be of significant precedential value, necessitating a full public debate before a final decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1362, 2078, 2697 c.c.: When a cassation appeal raises questions of law of particular precedential value regarding the absorption of super-minima and the termination of business use, the court may order a remand to a new public hearing for a comprehensive debate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13330-2025 proposto da: TIM - TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO MARAZZA, DOMENICO DE FEO; -ricorrente - contro TATTOLI VINCENZO, ICOLARI ALDO, DI DONATO MARIA ANTONIETTA, CAIO ANTONIO, ZINGARO ARIANNA, t utti rappresentatie difesi dall'avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 807/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2024 R.G.N. 596/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO; Oggetto Uso aziendale R.G.N.13330/2025 Cron. Rep. Ud.09/01/2026 il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 4144/2023 il Tribunale di Milano aveva dichiarato l’illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga denominata “AP/Sovraminimo individuale”, operati dalla Telecom Italia s.p.a. in danno dei cinque lavoratori, attuali controricorrenti, nonché di Colabona Stefano, dal febbraio 2018 in poi, e, per l’effetto, aveva condannato la società resistente a ricostituire la predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 in poi, oltre accessori di legge e spese di lite, come liquidate.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano, provvedendo sull’appello principale di Telecom Italia s.p.a., nonché sull’appello incidentale di Colabona Stefano, contro la sentenza di primo grado, in parziale riforma di detta sentenza, dichiarava la cessazione della materia del contendere fra Telecom Italia s.p.a. ed il Colabona, e confermava nel resto la sentenza impugnata.
3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva:
a) ciò che aveva considerato e deciso il primo giudice;
b) i tre motivi d’appello formulati da Telecom Italia s.p.a., le ragioni dell’appellante incidentale Colabona Stefano e degli altri appellati.
4. Tanto premesso, la Corte, richiamando una serie di proprie recenti decisioni sulla stessa questione e segnatamente una di esse, che aveva affrontato le medesime problematiche ora devolute alla stessa, trattandosi di fattispecie in fatto e in diritto giudicata del tutto sovrapponibile a quella in esame, e all’esito di ulteriori considerazioni, riteneva che l’appello nei confronti del Tatoli, dell’Icolari, del Caio, della Di Donato e della Zingaro meritasse integrale reiezione; mentre, circa la posizione di Colabona Stefano, rilevava che l’appellante principale aveva concordato per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con spese compensate.
5. Avverso tale decisione Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
6. Resistono i cinque lavoratori sopra indicati con unico controricorso.
7. Il Presidente aggiunto di questa Corte Suprema, con decreto depositato il 25.7.2025, rilevato, tra l’altro, quanto rappresentato dal Presidente titolare di questa Sezione Lavoro circa la giurisprudenza formatasi nella stessa Sezione in ordine alle questioni poste dal ricorso per cassazione, rigettava l’istanza di assegnazione del medesimo ricorso alle Sezioni Unite della Corte, avanzata dai difensori di Telecom Italia s.p.a., e disponeva trasmettersi il fascicolo alla Sezione Lavoro.
8. Il P.G. in propria memoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.
9. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi, nonché degli artt. 1362, comma 2, 2078 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento alla legittimità dell’assorbimento dei superminimi operato dalla Società ed all’insussistenza di un uso aziendale e di un comportamento concludente nel senso di non assorbire i predettiemolumenti”.
2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1373 e 2078 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in tema di disdettabilità dell’uso aziendale (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento alla legittimità del recesso intimato da Telecom Italia S.p.A., a fronte del quale la Società ha provveduto ad operare l’assorbimento per cui è causa”.
3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione del CCNL Telecomunicazioni del 23.11.2017, che ha introdotto e disciplinato l’istituto dell’ERS, dell’art. 2120 c.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento alla legittimità dell’assorbimento operato a fronte dell’introduzione dell’ERS”.
4. Con istanza del 21 ottobre 2025, la società - premesso che con provvedimento reso dal Presidente Aggiunto della S.C. in data 25 luglio 2025 è stata respinta la richiesta di rimessione della causa alle Sezioni Unite ma, al contempo, è stato considerato «che, ove il Collegio della Sezione Lavoro investito della trattazione della causa ritenga la stessa di “particolare rilevanza”, ben potrà disporne la fissazione in pubblica udienza, aprendo alla più ampia interlocuzione delle parti e del Pubblico Ministero» -ha insistito per la rimessione in udienza pubblica.
5. Il Collegio reputa che il ricorso ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine ai rapporti tra superminimo, uso aziendale e recesso, sicché si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale «luogo» privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679 del 2025; Cass. n. 32418 del 2025). P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo affinché venga