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Ordinanza Interlocutoria — n. 4333/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands case to new hearing for public debate on collective agreement interpretation regarding part-time staff classification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4333/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the lower court's dismissal of Carmelina De Biase's claim for higher classification under the Equitalia collective agreement. The appellant argued that part-time employees should be counted fully for the 20-employee threshold required for supervisory status, citing specific contract clauses. The court agreed that this interpretation requires a public hearing to ensure proper debate on the legal application of the collective agreement and labor law principles.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 6 d.lgs. n. 61/2000: When a collective agreement interpretation involves significant legal relevance regarding the computation of part-time workers for supervisory thresholds, the case must be remanded for public hearing to allow full debate.

Parole chiave

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collective agreement interpretation part-time worker computation supervisory classification threshold public hearing requirement nomofilactic relevance collocabilità ridotta riduzione dell'orario di lavoro lavoratori a tempo parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., n. 3
3 dell’art. 360 c.p.c., con potenziale rilievo nomofilattico in ordine ai rapporti con il principio contenuto nell’art.
Art. 6 d.lgs. n. 61/2000
360 c.p.c., con potenziale rilievo nomofilattico in ordine ai rapporti con il principio contenuto nell’art. 6 del d.
Art. 2103 c.c.
Art. 2095 c.c.
e dell’art. 2095 c.c., in relazione all’art.
Art. 82 CCNL Equitalia
Contact Centre con ordine di servizio dell’8 luglio 2010, ha richiamato la declaratoria del 3° livello retributivo rivendicato contenuta nell’art. 82 del contratto collettivo applicabile.
Art. 83, comma 2 CCNL Equitalia
Art. 93, comma 5 CCNL Equitalia
art. 2095 c.c
e dell’art. 2095 c.c., in relazione all’art.
art. 112 c.p
c.c., oltre alla violazione dell’art. 112 c.p.c.; per il primo aspetto si contesta l’interpretazione della disciplina collettiva operata dalla Corte territoriale che non avrebbe tenuto conto del “chiarimento a verbale” contenuto nella disposizione richiamata secondo cui:
art. 360 c.p
3 dell’art. 360 c.p.c., con potenziale rilievo nomofilattico in ordine ai rapporti con il principio contenuto nell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13679 del 2025
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8097-2022 proposto da: DE BIASE CARMELINA, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO LUCISANO, GINO SPAGNUOLO VIGORITA, ANNA ORLANDO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE E.P.E., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato NUNZIO RIZZO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4408/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/11/2021 R.G.N. 1608/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Interpretazione CCNL R.G.N.8097/2022 Cron. Rep. Ud25/11/2025 FATTI DI CAUSA 1.La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato “la domanda formulata da De Biase Carmelina con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado” nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione volta al riconoscimento del diritto ad un superiore inquadramento.

2. In sintesi, la Corte territoriale, premesso come fosse incontestato che alla De Biase, inquadrata nel 1° livello dei Quadri Direttivi del CCNL per il personale dipendente da Equitalia Spa, Riscossione Sicilia Spa e Società partecipate del 9 aprile 2008, fosse stato assegnato l’incarico di responsabile della U.O. Contact Centre con ordine di servizio dell’8 luglio 2010, ha richiamato la declaratoria del 3° livello retributivo rivendicato contenuta nell’art. 82 del contratto collettivo applicabile. La Corte ha, in particolare, escluso che la De Biase fosse preposta –come richiesto dalla disposizione collettiva – ad un ufficio o servizio al quale fossero “stabilmente addetti nel complesso almeno 20 dipendenti compreso il preposto”; ha considerato che “alcuni di essi erano part time , per cui andavano computati in proporzione all’orario svolto”, giusta il disposto dell’art. 6 del d. lgs. n. 61 del 2000 che stabilisce i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale; ha sottolineato che “la durata della prestazione lavorativa degli addetti ad un determinato ufficio incide sull’impegno e sulla responsabilità del preposto all’ufficio stesso”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con due motivi; ha resistito con controricorso la società intimata. Parte ricorrente ha comunicato memoria. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito: 1.1.il primo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.2103 c.c. e dell’art. 2095 c.c., in relazione all’art. 83, comma 2, del CCNL applicabile, lamentando che “alla ricorrente, a fronte delle mansioni lavorative effettivamente espletate per un periodo superiore a cinque mesi, fatto che non è mai stato contestato dalla controparte, non è stato riconosciuto né il trattamento economico corrispondente all’attività svolta, né l’assegnazione alla categoria dei quadri direttivi”; 1.2. il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 82 del CCNL applicabile e degli artt. 1362 e ss. c.c., oltre alla violazione dell’art. 112 c.p.c.; per il primo aspetto si contesta l’interpretazione della disciplina collettiva operata dalla Corte territoriale che non avrebbe tenuto conto del “chiarimento a verbale” contenuto nella disposizione richiamata secondo cui:

“per addetto si intende il dipendente assunto a tempo indeterminato, iscritto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle aziende del servizio riscossione”, senza distinguere tra dipendenti a tempo pieno e dipendenti part time; ha aggiunto che il contratto collettivo di riferimento, laddove ha inteso indicare un criterio di computo diverso per il personale part time lo ha fatto in maniera esplicita, come previsto dall’art. 93, comma 5, a proposito del personale inquadrato nella III area professionale; con la seconda censura si eccepisce che la Corte non si sarebbe pronunciata sulla richiesta subordinata formulata nell’atto di primo grado di riconoscimento dell’inquadramento nella categoria intermedia di Quadro Direttivo di 2° livello.

2. Il Collegio reputa che, in particolare, il secondo motivo di ricorso ponga questione di interpretazione di una norma del contratto collettivo nazionale, su cui questa Corte di legittimità esercita un sindacato diretto ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., con potenziale rilievo nomofilattico in ordine ai rapporti con il principio contenuto nell’art. 6 del d. lgs. n. 61 del 2000. Pertanto, si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679 del 2025). P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pub