Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 4212/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in abandonment of proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 4212/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal against the INPS decree extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Gianluca Penna, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, INPS, argued for the dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: The failure of a party to request a decision on a proposal for case definition within the prescribed period constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal abandonment statutory time limit procedural renunciation case definition proposal extinction of proceedings necessità di cure mediche prestazione d'invalidità valutazione dell'idoneità medica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
civ.; Numero registro generale 20886/2025 Numero sezionale 158/2026 Numero di raccolta generale 4212/2026 Data pubblicazione 25/02/2026 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni dell’esonero ex art. 152 disp.att.c.p.c.;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 152 disp.att.c.p
civ.; Numero registro generale 20886/2025 Numero sezionale 158/2026 Numero di raccolta generale 4212/2026 Data pubblicazione 25/02/2026 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni dell’esonero ex art. 152 disp.att.c.p.c.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20886/2025 R.G. proposto da: Gianluca Penna, rappresentato e difeso dall'avvocato Viviana d'Amico -ricorrente- contro Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Massa unitamente all’avvocato Clementina Pulli -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Roma n.30168/2024 depositato il 22/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 20886/2025 Numero sezionale 158/2026 Numero di raccolta generale 4212/2026 Data pubblicazione 25/02/2026 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni dell’esonero ex art. 152 disp.att.c.p.c.;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24/02/2026 Gabriella Marchese Numero registro generale 20886/2025 Numero sezionale 158/2026 Numero di raccolta generale 4212/2026 Data pubblicazione 25/02/2026