Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 4210/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4210/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4210/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18755/2025 R.G. proposto da: Calzaturificio Dei Colli S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Scuderi -ricorrente- contro Fondazione Enasarco in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ferdinando De Simone unitamente all’avvocato Maria Tamilia -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.492/2025 depositata il 22/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4210/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 18755/2025 R.G. proposto da: Calzaturificio Dei Colli S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Scuderi -ricorrente- contro Fondazione Enasarco in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ferdinando De Simone unitamente all’avvocato Maria Tamilia -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.492/2025 depositata il 22/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità dell'istituto di previdenza assicurazione di protezione giuridica cassa di assicurazione fondazione collettiva di previdenza finanziamento della previdenza professionale credito di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 18755/2025 Numero sezionale 157/2026 Numero di raccolta generale 4210/2026 Data pubblicazione 25/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18755/2025 R.G. proposto da: Calzaturificio Dei Colli S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Scuderi -ricorrente- contro Fondazione Enasarco in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ferdinando De Simone unitamente all’avvocato Maria Tamilia -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.492/2025 depositata il 22/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 18755/2025 Numero sezionale 157/2026 Numero di raccolta generale 4210/2026 Data pubblicazione 25/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/02/2026 Gabriella Marchese Numero registro generale 18755/2025 Numero sezionale 157/2026 Numero di raccolta generale 4210/2026 Data pubblicazione 25/02/2026