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Ordinanza Interlocutoria — n. 4199/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case to public hearing to discuss corporate usage and superminimum absorption.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4199/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the main appeal and incidental counter-appeal, ordering a remand to a new public hearing. The lower court had ruled that a corporate usage existed due to the long-term application of a superminimum, rejecting the company's claim to absorb these amounts. The Supreme Court acknowledged the legal relevance of the issues regarding superminimums and corporate usage, deciding to proceed with a public session for broader debate.

Regesto Legislator

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Art. 1362, comma 2; Art. 2078 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When a case involves questions of law of potential nomofilactic relevance concerning the relationship between superminimums and corporate usage, the Court may order a remand to a new public hearing to ensure comprehensive debate.

Parole chiave

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superminimum absorption corporate usage remand to public hearing nomofilactic relevance labor law interpretation diritto alla disconnessione contrazione della settimana ore di lavoro non effettuate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1362, comma 2 c.c.
Art. 2078 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
nonché dei principi giurisprudenziali in tema di disdettabilità dell’uso aziendale (art. 360, comma 1, n.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92, comma 2 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art.
Art. 111 Cost.
e dell’art. 111 Cost.»; ci si duole che la Corte territoriale abbia integralmente compensato le spese al di fuori dei limiti consentiti dalle disposizioni richiamate, con una motivazione di mero stile.
art. 132 c.p
nonché dell’art. 132 c.p.c.
art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost.»; ci si duole che la Corte territoriale abbia integralmente compensato le spese al di fuori dei limiti consentiti dalle disposizioni richiamate, con una motivazione di mero stile.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13679 del 2025
Cass. n. 32418 del 2025
13679 del 2025; Cass. n. 32418 del 2025).
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24956-2023 proposto da: TIM - TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO MARAZZA, DOMENICO DE FEO; -ricorrente principale - contro INGALLINELLA ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO DI CELMO; -controricorrente - ricorrente incidentale – nonché contro TIM -TELECOM ITALIA S.P.A.; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1534/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/06/2023 R.G.N. 3630/2021;

Oggetto Uso aziendale R.G.N.24956/2023 Cron. Rep. Ud09/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1.La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento parziale del ricorso proposto da Antonio Ingallinella nei confronti di Telecom Italia S.p.a., ha dichiarato non assorbibile il superminimo individuale riconosciuto al lavoratore nella misura in godimento a gennaio 2018 e condannato la società al pagamento delle somme illegittimamente detratte a detto titolo a partire dal febbraio 2018; ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite per «la complessità delle questioni dibattute, in uno al contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito e all’accoglimento solo parziale della domanda».

2. La Corte, in estrema sintesi, ha argomentato nel senso che deponesse a favore della formazione di un uso aziendale «l’attribuzione generalizzata e spontanea del beneficio che, nel caso di specie, è costituito dalla permanenza del superminimo, per circa tredici anni ed a fronte di due modifiche del contratto collettivo applicato e dei rinnovi della parte economica intervenuti nel 2003, 2005, 2007, 2009 e 2013». La Corte territoriale ha anche escluso che nella specie potesse configurarsi «un rituale recesso dall’accordo», essendo invece necessario anche un comportamento concludente che tuttavia non può equivalere al mero inadempimento.

3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimato, formulando ricorso incidentale affidato ad un motivo. A tale impugnazione incidentale ha resistito la società depositando controricorso. L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso principale si denuncia:«violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi nonché degli artt. 1362, comma 2, 2078 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».

Si deduce la legittimità dell’assorbimento dei superminimi operato dalla società e l’insussistenza di un uso aziendale e di un comportamento concludente nel senso di non assorbire i predetti emolumenti. Con il secondo motivo si denuncia: «violazione e falsa applicazione degli artt. 1373 e 2078 c.c. nonché dei principi giurisprudenziali in tema di disdettabilità dell’uso aziendale (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Si deduce la legittimità del recesso intimato da Telecom Italia S.p.a. con l’Accordo aziendale del 23 novembre 2017 a fronte del quale la società ha provveduto ad operare l’assorbimento contestato in giudizio.

Con istanza del 21 ottobre 2025, la società - premesso che con provvedimento reso dal Presidente Aggiunto della S.C. in data 25 luglio 2025 è stata respinta la richiesta di rimessione della causa alle Sezioni Unite ma, al contempo, è stato considerato «che, ove il Collegio della Sezione Lavoro investito della trattazione della causa ritenga la stessa di “particolare rilevanza”, ben potrà disporne la fissazione in pubblica udienza, aprendo alla più ampia interlocuzione delle parti e del Pubblico Ministero» -ha insistito per la rimessione in udienza pubblica.

2. Con il motivo di ricorso incidentale si denuncia: «violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.»; ci si duole che la Corte territoriale abbia integralmente compensato le spese al di fuori dei limiti consentiti dalle disposizioni richiamate, con una motivazione di mero stile.

3. Il Collegio reputa che il ricorso principale ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine ai rapporti tra superminimo, uso aziendale e recesso, sicché si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale «luogo» privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679 del 2025; Cass. n. 32418 del 2025). P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinché venga disposta la