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Decreto — n. 4130/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; procedural costs shared equally between parties per complexity.

Numero d'incarto Decreto — n. 4130/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by the plaintiffs against the Court of Appeal's judgment was declared extinct following the plaintiff's formal withdrawal. The procedural outcome involved a shared allocation of litigation costs between the parties, justified by the high legal complexity of the issues previously addressed by the Supreme Court, the Constitutional Court, and the Court of Justice. The court ruled that since the appeal was abandoned, the case concluded without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: When a cassation appeal is withdrawn, the judgment is declared extinct and procedural costs are shared between the parties in proportion to the legal complexity of the issues adjudicated by the Supreme Court, the Constitutional Court, and the Court of Justice.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings shared litigation costs legal complexity assessment procedural economy principle spese legali anticipo delle spese spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
349/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; letta la rinuncia al ricorso depositata telematicamente dal ricorrente in data 9 novembre 2025;
Art. 391, comma 2 c.p.c.
art. 380-bis c.p
349/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18333/2022 R.G. proposto da: CORSO CRISTIANO e MARCIANTE SERGIO, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCA POTENZA -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 349/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; letta la rinuncia al ricorso depositata telematicamente dal ricorrente in data 9 novembre 2025;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno integralmente compensate fra le parti in ragione della complessità della questione giuridica, sulla quale si sono pronunciate questa Corte, la Corte Costituzionale e, solo successivamente al deposito del ricorso, la Corte di Giustizia. Numero registro generale 18333/2022 Numero sezionale 155/2026 Numero di raccolta generale 4130/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 12/01/2026 La Presidente Annalisa Di Paolantonio Numero registro generale 18333/2022 Numero sezionale 155/2026 Numero di raccolta generale 4130/2026 Data pubblicazione 24/02/2026