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Ordinanza — n. 3963/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses suspension of social security contribution proceedings due to lack of necessary privity between distinct legal subjects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3963/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order suspending social security contribution proceedings, ruling that no necessary privity existed between the distinct legal subjects involved. The plaintiff argued that a separate labor dispute regarding the same individual created a logical prerequisite for the contribution case, but the Court distinguished between the contributory obligation (between the employer and the social security fund) and the labor relationship (between the employer and the employee). Consequently, the decision to suspend was invalid because the employee was not a party to the contributory dispute, and the two proceedings involved different obligors and obligees.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 103, comma 2, c.p.c.: A necessary suspension of proceedings is not justified when the parties in the pending cases are distinct, as the non-party to one suit can always raise the inapplicability of the other's decision.

Parole chiave

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necessary suspension of proceedings lack of privity between subjects contributory obligation vs labor relationship inopponibility of decisions separation of causes deduzione dei contributi di mantenimento contributi di previdenza impagati esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
Hotel la Maestra avanti al Tribunale di Fermo e, invocando la pregiudizialità, chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Art. 103, comma 2, c.p.c.
Art. 104, comma 2, c.p.c.
103, comma 2, c.p.c., richiamato dal successivo art. 104, comma 2, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo ovvero di non disporla quando la separazione sia inopportuna.
Art. 2115 comma 2° c.c.
L. n. 218/1952, art. 19
art. 295 c.p
Hotel la Maestra avanti al Tribunale di Fermo e, invocando la pregiudizialità, chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12996 del 2018
Cass. n. 30738 del 2018
Vale anche segnalare Cass. n. 30738 del 2018, nel senso che la sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di più domande cumulate nello stesso processo non è idonea, di per sé, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le domande, giacché l'art.
Cass. Civ., Sez. Un., n. 683 del 2003
Cass. n. 701 del 2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 17013-2025 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIANFRANCO VITTORI; -ricorrente - contro BOLLETTINI FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avvocato CHRISTIAN LUCIDI; -resistente – avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, dell’11/07/2025 R.G.N. 1/2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. Oggetto R.G.N.17013/2025 Cron. Rep. Ud27/11/2025 RILEVATO CHE 1. Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Ascoli Piceno Bollettini Francesca, in data 1°/01/2025, ha proposto opposizione avverso l’avviso di addebito n. 308 2024 00011517 10 000 per portante contributi omessi a lla gestione commercianti per il periodo dal 01/2023 al 12/2023.

2. L’Inps si costituiva contestando l’avversa domanda.

3. Con note autorizzate la ricorrente evidenziava la necessità di sospendere il giudizio sul presupposto del ricorso che la s.r.l. Hotel L a Maestra av rebb e proposto per il riconoscimento del rapporto di lavoro con la predetta Bollettini.

4. L ’Inps contestava l a sussistenza dei presupposti per un’eventuale sospensione posto che nel giudizio all’esame era già stata dedotta l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente Bollettini e la s.r.l. Hotel la Maestra S.r.l.

5. Il ricorso innanzi al Tribunale di Fermo veniva depositato il 29/5/2025, neiconfronti dell’Inps e di Bollettini Francesca, e con esso la s.r.l. Hotel la Maestra ha chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro tra la società medesima e Bollettini, contestando l’iscrizione alla gestione commercianti di quest’ultima.

6. Conseguentemente, n el giudizio avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, all’udienza dell’8/7/2025 , la difesa della ricorrente Bollettini depositava il ricorso proposto dalla s.r.l. Hotel la Maestra avanti al Tribunale di Fermo e, invocando la pregiudizialità, chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.

7. Il Tribunale di Ascoli Piceno decideva di sospendere il giudizio ravvisando la pregiudizialità necessaria tra il giudizio avanti al Tribunale di Fermo e quello devoluto alla sua cognizione poiché « a ben vedere, ciò che la giurisprudenza ha costantemente affermato è l’autonomia del rapporto contributivo rispetto, non già al rapporto lavorativo, bensì a quello retributivo, nel senso che l’obbligazione contributiva prescinde da qualsiasi atto di autonomia negoziale, imponendosi in via automatica. Per cui, ad esempio, il negozio transattivo tra datore e lavoratore, diretto a dirimere, aspetti controversi del trattamento retributivo risolve quella vertenza, ma non tocca il diritto di credito dell’ente previdenziale, essendo insensibile l'obbligazione contributiva agli effetti della transazione.

Ciò detto, nel caso di specie, la definizione della controversia avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra “Hotel la Maestra” srl e Bollettini Francesca, si pone come momento pregiudiziale rispetto alla decisione della causa di opposizione all’avviso di addebito, relativo al pagamento dei contributi previdenziali dovuti a titolo di Gestione Commercianti, in alternativa a quelli riguardanti i lavoratori subordinati. Difatti, la pregiudizialità, che intercorre tra distinti rapporti giuridici, quando l’esistenza di uno dipende dall’esistenza o inesistenza dell’altro, impone, in ossequio al fondamentale principio di unità dell’ordinamento giuridico, la conformità tra giudicati.

Si ritiene, pertanto, la necessità di sospendere il presente giudizio in attesa della definizione dell’altro» (così, testualmente, il tribunale di Ascoli Piceno).

8. INPS propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno di sospensione del giudizio di opposizione ad avviso di addebito. CONSIDERATO CHE 9. I n sintesi, INPS contesta la sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c. poiché difettano la pregiudizialità e la diversità delle questioni trattatecon violazione dell’art. 295 c.p.c., e per difetto di coincidenza dei soggetti tra i due giudizi coinvolti.

10. Il ricorso è da accogliere.

11. Difett ano la pregiudizialità e la diversità delle questioni trattate, ex art. 295 c.p.c., perché i n entrambi i giudizi pendenti - avanti al Tribunale di Ascoli Piceno (giudizio cronologicamente precedente) ed al Tribunale di Fermo (giudizio cronologicamente successivo) -vengono proposte le medesime questioni di fatto e di diritto inerenti la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra l’Hotel la Maestra S.r.l e Bollettini Francesca e la contestazione dei presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti della Bollettini.

12. Vi è, inoltre, d ifetto di coincidenza tra i soggetti dei due giudizi coinvolti,con violazione dell’art. 295 c.p.c., giacché il giudizio pendente avanti al Tribunale di Ascoli Piceno vede contraddittori Bollettini Francesca e l’Inps mentre quello pendente avanti al Tribunale di Fermo vede contraddittori l’Hotel la Maestra S.r.l, l’Inps e Bollettini Francesca.

13. Quanto alla diversità delle questioni trattate , che impinge sul difetto di diversità tra i due giudizi che impone di escluderne la pregiudizialità, va rilevato che avvers ando l’avvisodi addebito, avanti al Tribunale di Ascoli Piceno , la ricorrente contesta l’iscrizione alla gestione commercianti invocando l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato con la s.r.l. Hotel la Maestra, di cui è socia, allegando, quali circostanze di fatto, la ripartizione delle quote societarie.

14. Il giudizio successivamente incardinato, innanzi al Tribunale di Fermo , si fonda sul seguente petitum : «Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato tra la HOTEL LA MAESTRA S.RL. e la Sig.ra Bollettini Francesca a far data dall'1.04.2023, comunicato alla lavoratrice dall'INPS; Accertare e dichiarare la sussistenza di un genuino rapporto di lavoro subordinato tra la HOTEL LA MAESTRA S.R.L. e la Sig.ra Bollettini Francesca a far data dall'1.4.2023, con mansioni di Direttore d'Albergo; p er l'effetto, annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro emesso dall'INPS e ogni conseguente pretesa contributiva relativa al periodo successivo al 31.03.2023 nei confronti della Sig.ra Bollettini Francesca in qualità di titolare di attività commerciale;

Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente parte datoriale HOTEL LA MAESTRA S.R.L. a provvedere a far data dall'1.04.2023 al versamento della contribuzione assistenziale e previdenziale della Bollettini Francesca quale lavoratore con cancellazione dalla medesima lavoratrice dalla Gestione Commercianti INPS a far data dal 31.03.2023».

15. All’evidenza, le questioni proposte nei due giudizi sono identiche e non pregiudiziali, valendo al riguardo i principi costantemente richiamati da questa Corte di legittimità nel senso che, la sospensione prevista dall’art. 295 c.p.c. , presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul thema decidendum devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremiper far luogo o alla riunione dei procedimenti ovvero a d una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause (v. Cass.,Sez.Un., n. 27846 del 2013 e numerose successive conformi).

16. Inoltre, come già affermato da Cass. n. 12999 del 2019, e n. 5229del 2016 la ratio della sospensione necessaria del processo,ai sensi dell’art. 295 c.p.c., è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio (pendentedinanzi allo stesso giudice o a due giudici diversi) debba essere decisa, con efficacia di giudicato , una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell’altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo, in tal caso, la previsione dell’art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

17. Peraltro, ove fosse ravvisata la pregiudizialità , nella specie non configurabile, come detto, il giudizio da sospendere è quello successivamente proposto e non quello precedente pendente, giacché sospendendo, invece, il primo giudizio in attesa del secondo, si consente alla parte di aggirare le decadenze processuali verificatesi nel primo giudizio.

18. Al riguardo vale quanto affermato da Cass. n. 567 del 2015, nel senso che le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l’introduzione di un secondo giudizio,identico al primo ed a questo riunito. In tale evenienza, il giudice –in osservanza del principio del ne bis in idem ed allo scopo di non favorire l’abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni –deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati ed al materiale istruttorio in essa raccolto.

19. Quanto all’ulteriore profilo del difetto di coincidenza tra i soggetti dei due giudizi coinvolti,va riaffermato che , ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (fra le altre, Cass. n. 12996del 2018).

20. Vale anche segnalare Cass. n. 30738 del 2018, nel senso che la sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di più domande cumulate nello stesso processo non è idonea, di per sé, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le domande, giacché l'art. 103, comma 2, c.p.c., richiamato dal successivo art. 104, comma 2, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo ovvero di non disporla quando la separazione sia inopportuna.

21. Di non minore rilievo deve rimarcar si che Bollettini non è parte del rapporto obbligatorio invocato nel giudizio introdotto dalla s.r.l. Hotel la Maestra S.r.l. al Tribunale di Fermo nei confronti dell’Inps per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato poiché la relativa obbligazione contributiva vede coinvolti solo l’impresa ricorrente e l’ente previdenziale.

22. Infine, lo snodo argomentativo dell’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno secondo cui « la definizione della controversia avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra Hotel la Maestra s.r.l. e Bollettini Francesca, si pone come momento pregiudiziale rispetto alla decisione della causa di opposizione all’avviso di addebito» elide l’impostazione di ordine generale dei diversi rapporti, previdenziale, contributivo e di lavoro, improntata al principio di autonomia dei vari rapporti bilaterali ( a partire da Cass. Civ., Sez.Un., n. 683 del 2003) con la conseguenza che l’azione esperita dal datore di lavoro nei confronti dell’Inps innanzi al Tribunale di Fermo riguarda solo il rapporto contributivo tra datore di lavoro e l’I.N.P.S.

23. Quanto dianzi premesso conduce alla conseguenza naturale della scomposizione della fattispecie dell'assicurazione obbligatoria nei due distinti rapporti contributivo e previdenziale: mentre l'obbligazione contributiva ha per soggetto attivo l'ente previdenziale e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore di tali contributi nella loro interezza (artt. 2115 comma 2° c.c. e 19, L . n. 218/1952), il lavoratore è unicamente il beneficiario delle prestazioni previdenziali dovutegli dagli enti, restando affatto estraneo al rapporto contributivo(v. Cass.n. 701 del 2024 ed ivi ulteriori precedenti).

24. In definitiva, l’ordinanza di sospensione va annullata disponendo la continuazione del processo innanzi al tribunale di Ascoli, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge e al quale rimette la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza di sospensione, dispone la continuazione del processo innanzi al Tribunale di Ascoli