Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3960/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal allowing debt contestation after 40-day deadline expires. INPS loses due to failure to raise prescription within statutory period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3960/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed INPS's appeal against a lower court ruling that declared social security contributions prescribed. INPS argued that contesting the debt was inadmissible because the facts predated the tax notice, but the court held that the right to raise prescription must be exercised within 40 days of the notice. Consequently, the court quashed the appellate decision and ordered the debtor to pay INPS the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24, co. 5 d.lgs. n. 46/1999; Art. 3, co. 9 e 10 L. n. 335/1995: The right to contest the substantive validity of a tax debt via the 40-day opposition period is lost if not raised within the statutory deadline, rendering subsequent merit-based appeals inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security prescription tax notice opposition 40 day deadline inadmissible appeal executive title validity durata di contribuzione durata della rendita di invalidità durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24, co. 5 d.lgs. n. 46/1999
7.La prescrizione maturata anteriormente a gli avvis i di addebito andava dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art. 24, co.5, d.lgs.
Art. 3, co. 9 e 10 L. n. 335/1995

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 948 del 2021
CONSIDERATO CHE 5.Preliminarmente va disattesa l’eccezione di nullità della procura per carenza di poteri, in continuità con i numerosi precedenti di questa Corte, per tutte si rinvia a Cass. n. 948 del 2021 (e numerose successive conformi), la cui motivazione si ha per qui integralmente richiamata).
Cass. n. 6199 del 2024
9.Come riaffermato da Cass. n. 6199 del 2024 (la cui motivazione si ha qui per integralmente richiamata), prevedendo l’art.
Cass. n. 6753 del 2020
il verbale recante l’accertamento ispettivo (così fra le altre Cass. n. 6753 del 2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6394-2020 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; -ricorrenti - contro LENOCI DAVIDE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO PAOLO BREVI; -controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - Oggetto R.G.N.6394/2020 Cron.

Rep. Ud27/11/2025 avverso la sentenza n. 611/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/08/2019 R.G.N. 228/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1.La Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, inriforma della decisione di prime cure, in sede di opposizione ad intimazione di pagamento fondata su avvisi di addebito precedentemente notificati, ha dichiarato la prescrizione dei contributi oggetto di causa, maturata prima della notificazione degli avvisi , esclu dendo, pertanto, il diritto dell’INPSdi procedere ad esecuzione per il credito di cui all’intimazione di pagamento opposta, per essere trascorso un periodo superiore al quinque nnio tra l’insorgenza dei crediti previdenziali e la notifica degliavvisi di addebito. 2.Ricorre INPS,anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con ricorso ulteriormente illustrato con memoria, per violazione degli artt.24 d.lgs. n.46/1999 e 3, co. 9 e 10 L. n.335/1995, per l’ inammissibilità di ogni contestazione di meritodei crediti portati dagli avvisi giacché inerenti a fatti antecedenti la notificazione degli avvisi di addebito non opposti tempestivamente entroil termine di quaranta gi o rni dalla notificadella cartella. 3.Resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, Davide Lenoci. 4.ADER non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO CHE 5.Preliminarmente va disattesa l’eccezione di nullità della procura per carenza di poteri, in continuità con i numerosi precedenti di questa Corte, per tutte si rinvia a Cass. n. 948 del 2021 (e numerose successive conformi), la cui motivazione si ha per qui integralmente richiamata). 6.Tanto premesso, il ricorso è da accogliere. 7.La prescrizione maturata anteriormente a gli avvis i di addebito andava dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art. 24, co.5, d.lgs. n. 46/1999. 8.La prescrizione poteva essere eccepita e rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo che fosse nato a seguito di tempestiva opposizione all'avviso di addebito ex art. 24, co. 5 d.lgs. n. 46 del 1999, non potendo rimetter si in discussione il titolo esecutivo per ragioni di merito preesistenti al titolo. 9.Come riaffermato da Cass. n. 6199 del 2024 (la cui motivazione si ha qui per integralmente richiamata), prevedendo l’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, uno specifico mezzo dell'impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale, abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recante l’accertamento ispettivo (così fra le altre Cass. n. 6753 del 2020). 10.All’ accoglimento del ricorso segue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché la domanda non poteva essere proposta e la regolazione delle spese dell’intero processo, come in dispositivo.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la domanda non poteva essere proposta; condanna Davide Lenoci alla rifusione delle spese in favore dell’Inps liquidate in euro 3.550,00per il primo grado, euro 3.777,00per il grado di appello, auro 3.000,00 per il g