Cassation court dismisses opposition to tax roll due to lack of interest under new notification rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Palermo Court of Appeal's decision allowing an opposition to a tax roll without prior notification. The debtor argued they were unaware of the debt, but the court applied a new statutory provision limiting direct challenges to specific scenarios involving public procurement or public administration benefits. Since the debtor failed to demonstrate any of these specific prejudicial conditions, the court ruled the action inadmissible due to a lack of standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, co. 4-bis d.P.R. n. 602/1973; Art. 3-bis D.L. n. 146/2021: The extract of the tax roll is directly appealable only if the debtor proves prejudice regarding public procurement participation or loss of public administration benefits, otherwise opposition is inadmissible for lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7844-2019 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MAIORANA; -ricorrente - contro PIAZZA GIUSEPPE SANTO, rappresentato e difeso dall'avvocato CHRISTIAN ALESSI; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, Oggetto R.G.N.7844/2019 Cron.
Rep. Ud27/11/2025 EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1013/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/11/2018 R.G.N. 182/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1.Nel giudizio di opposizione ad estratto di ruolo asseritamente non preceduto dalla notifica di cartelle, la Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo in contraddittorio con INPS e RISCOSSIONE SICILIA, riteneva ritualmente esperita l’azione di opposizione all’esecuzione non negando l’interesse ad agire per contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata se questa non sia ancora iniziata e ha dichiarato che l’attuale intimato nulla doveva a INPS per i titoli di cui alla cartella opposta. 2.La sentenza è impugnata da RISCOSSIONE SICILIA con due motivi di gravame – per aver e ritenuto sussistente l’interesse ad agire e per la regolazione della spese - cui resiste, con controricorso, Piazza Giuseppe Santo.
3. INPS è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 4. E’ preliminare la disamina della possibilità, per il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo.
5. Sul punto è intervenuto il legislatore con l'art. 3 - bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021 che ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", aggiungendo a detto articolo un comma 4- bis in forza del quale "l'estratto di ruolo non è impugnabile", con l'unica eccezione, indicata nella seconda parte della norma, per cui "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
6. Quanto all'applicabilità della norma ai procedimenti in corso, deve essere data continuità ai principi di diritto espressi da questa Corte con orientamento ormai consolidato, come ricordato, ex plurimis, da Cass. n. 3511/2024 che, concludendo per l'inammissibilità per carenza di interesse all'impugnazione, ha osservato "si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito. L'art. 12, co.4-bis, d .P.R. n.602/73 (introdotto dall'art.3 bis D.L. n. 146/21, come convertito dalla L. n. 215/21) stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale -cui è equiparato l'avviso di addebito (art. 30, co.14 D.L. n.78/10, conv. con mod. dalla L. n.122/10) - "nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
7. Questa Corte, con sentenza a Sezioni Unite (Cass., S.U., n.26283/2022), ha affermato che a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/2023);
b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi Data condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art. 12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell'individuare i casi di tutela giurisdizionale "anticipata" ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni".
8. Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, aggiunto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, mancava ab origine l'interesse ad un'opposizione, in assenza di successivi atti d'esecuzione posti in essere dall'Inps, volta unicamente e direttamente contro detto estratto.
9. Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché l'azione non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire, risultando, pertanto, inammissibile l'originaria domanda. 10.Le spese di lite dell'intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza rispetto all'introduzione della vertenza dell'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l'art.12, comma 4 bis, del D.P.R. n.602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale. P.Q.M La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere p