Cassation court dismisses appeal regarding late objection to tax debt notice and prescription issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a second-instance ruling that declared her objection to the INPS debt notice untimely. The appellant argued that prescription issues could be raised later as a negative certification, but the court held that the 40-day deadline for challenging the debt notice is mandatory and exclusive. Consequently, the court ruled that any prescription arising before the notice was precluded because the creditor's right became irrevocable upon the notice's issuance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24, co. 5 d.lgs. n. 46/1999; Art. 3, co. 9 L. n. 335/1995: The specific 40-day deadline for opposing a tax debt notice is mandatory; once the notice is issued, the creditor's right becomes irrevocable, precluding any subsequent claims regarding prescription or negative certification of the debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4660-2022 proposto da: RESCIGNO DONATA, rappresentata e difesa dall'avvocato AGNESE CONDARELLI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 2498/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/08/2021 R.G.N. 807/2020;
Oggetto R.G.N.4660/2022 Cron. Rep. Ud26/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1.La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, confermando la decisione di prime cure che , qualificata l’opposizione ad avviso di addebito come opposizione all’esecuzione ne aveva dichiarato la tardiv ità , ha ritenuto che il regime decadenziale,ex art. 24 d.lgs. 46 1999,implicasse anche il tema della prescrizione maturata nel periodo anteriore alla notifica e che il vano decorso del termine di 40 giornidalla notifica dell’avviso precludeva, al giudice, l’accertamento della prescrizione anteriore che,per converso, l’attuale ricorrente pretendeva compreso nell’azione proposta, da qualificarsi come di accertamento negativo; quanto al rilievo d’ufficio della prescrizione, affermava la Corte di meritoche l’accertamento negativo del credito vantato da INPS era precluso dall’intervenuta decadenza dalla facoltà di far valere quella causa estintiva, non potendo esercitarsi potere ufficiosi per sollevare la parte da un onere o rimediare ad una decadenza. 2.Ricorre Donata Rescigno, con ricorso per un motivo, per violazione degli artt.24 e 29 d.lgs. 46/1999 e 615, co.1, c.p.c. assumendo che l’accertamento della prescrizione non è soggetto ad alcun termine di decadenza se non quello rappresentato dal compimento dell’esecuzione costituendo undifetto sopravvenuto della pretesa creditoria. 3.L'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., resiste con controricorso mentre è rimasta intimata l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
CONSIDERATO CHE 4.La Corte ha motivato in punto di prescrizione, ritenendo preclusa la disamina della relativa eccezione poiché trattavasi di prescrizione maturata anteriormente all'avviso di addebito che, dunque , andava dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art. 24, co.5, d.lgs. n. 46/1999. 5.La prescrizione dei contributi prevista dall'art. 3, co. 9 L. n. 335/95 è in effetti irrinunciabile, indisponibile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi grado del giudizio; in questo giudizio essa è nondimeno preclusa, poiché il credito consacrato nell'avviso di addebito, ovvero in un titolo esecutivo, è divenuto irretrattabile (Cass.
Sez. Un. n. 23397/2016). 6.La prescrizione poteva essere eccepita e rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo che fosse nato a seguito di tempestiva opposizione all'avviso di addebito ex art. 24, co. 5 d.lgs. n. 46del 1999, non invece in questo giudizio, che non può rimettere in discussione il titolo esecutivo per ragioni di merito preesistenti al titolo. 7.Come riaffermato da Cass. n. 6199 del 2024 (la cui motivazione si ha qui per integralmente richiamata), prevedendo l’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46del 1999, uno specifico mezzo dell'impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale, abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recante l’accertamento ispettivo (così fra le altre Cass. n. 6753 del 2020). 8.Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese nei confronti dell'Inps; nulla sulle spese verso AdER essendo rimasta intimata.
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il rico