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Ordinanza — n. 3957/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper factual review and burden of proof errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3957/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the heirs' arguments merely criticized the lower court's evaluation of evidence rather than addressing legal violations. The INPS successfully argued that the trial judge correctly assessed the lack of proof regarding heir status despite procedural invitations to submit documents. The court ruled that such factual assessments fall within the prudent discretion of the trial judge and cannot be re-examined on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: Appeals challenging the trial judge's evaluation of evidence or burden of proof allocation are inadmissible as they constitute an impermissible review of factual findings rather than a legal violation.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual review burden of proof prudent discretion heir status proof legittimazione attiva dell'erede prestazioni per superstiti vocazione ereditaria

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Quanto alla violazione dell’art. 115 cod.
Art. 116 c.p.c.
È inammissibile, per contro, la diversa doglianza che addebita al giudice di avere attribuito, nel valutare le prove proposte dalle parti, maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre: tale attività valutativa si colloca nell’alveo del prudente apprezzamento di cui all’art. 116 cod.
Art. 2697 c.c.
Giova rammentare che la violazione dell’art. 2697 cod.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 2697 cod. civ
Giova rammentare che la violazione dell’art. 2697 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ
Quanto alla violazione dell’art. 115 cod.
art. 116 cod. proc. civ
È inammissibile, per contro, la diversa doglianza che addebita al giudice di avere attribuito, nel valutare le prove proposte dalle parti, maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre: tale attività valutativa si colloca nell’alveo del prudente apprezzamento di cui all’art. 116 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019
Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395
può essere dedotta in sede di legittimità solo quando il giudice di merito abbia fatto gravare l’onere della prova su una parte diversa da quella che avrebbe dovuto assolverlo, in base alle regole di scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395).
Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313
(Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313).
Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867
(Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7966-2025 proposto da: SAMPERI LOREDANA, DI BATTISTA FRANCA, DI BATTISTA VALENTINA in qualità di eredi di DI BATTISTA GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato SERGIO MASSIMO MANCUSI; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1586/2024 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 05/11/2024 R.G.N. 1948/2022;

Oggetto R.G.N.7966/2025 Cron. Rep. Ud26/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Tivoli, decidendo in sede di opposizione ad ATP – in cui era stata negata la sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto dell’assicurato alla prestazione assistenziale –ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna al pagamentodella prestazione sul presupposto della insussistenza della prova della qualità di eredi e, dunque, della legittimazione ad causam , benché le parti fossero state invitate, iussu iudicis , ad integrare la documentazione prodotta, con ordinanza in sede di ATP , e avessero versato in atti soltanto dichiarazione successoria all’Agenzia delle entrate.

2. Pertanto, nella contumacia dell'INPS nelle due fasi, il giudice ha ritenuto non provata la qualità di eredi e, dunque, la legittimazioneattiva.

3. Gli eredi dell’assicurato, in epigrafe indicati, propongono ricorso, affidato ad un motivo, per violazione degli artt.115,116 c.p.c., e 2697 c.c. e ogni norma in tema di disponibilità e valutazione della prova, censurando, nell’illustrazione del motivo, la non corretta valutazione del materialeprobatorio.

4. Resiste INPS con controricorso . CONSIDERATO CHE 5. Il ricorso è inammissibile perché la censura si risolve nel criticare la valutazione del compendio fattuale e neanche risulta ottemperata, nelle sedi di merito, la disposizione d’integrazione documentale assunta d’ufficio dal giudice.

6. C ostituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge o di mancanza assoluta o contraddittorietà di motivazione, si proponga, in realtà, di sottoporre a questa Corte un riesame della valutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. per tutte Cass. Sez.Un. n. 34476 del 2019).

7. Giova rammentare che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. può essere dedotta in sede di legittimità solo quando il giudice di merito abbia fatto gravare l’onere della prova su una parte diversa da quella che avrebbe dovuto assolverlo, in base alle regole di scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395).

8. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. non può essere utilmente prospettata dinanzi a questa Corte, allorché si lamenti una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, che abbia indotto il giudice a ritenere erroneamente assolto l’onere della prova; in tale ipotesi, si ravvisa un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, che può essere sindacato in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313).

9. Quanto alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., può essere ritualmente censurata dinanzi a questa Corte quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione indicata, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciuti (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio).

10. È inammissibile, per contro, la diversa doglianza che addebita al giudice di avere attribuito, nel valutare le prove proposte dalle parti, maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre: tale attività valutativa si colloca nell’alveo del prudente apprezzamento di cui all’art. 116 cod. proc. civ. (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867).

11. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.1