Italian Court dismisses appeal regarding unexamined documents, ruling it is a merit issue not a cassation ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appellant's appeal, which alleged the lower court failed to examine specific national recruitment documents. The appellant argued these documents were decisive for eligibility, while the court held that omitting the review of such documents does not constitute a valid cassation ground under Article 360(1)(5) of the Civil Procedure Code. The court determined the omission was merely a request for a new factual assessment, which belongs to the jurisdiction of the court of first instance rather than the appellate court of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; The failure to examine documents or facts does not constitute a ground for cassation if the omission serves only to request a re-evaluation of facts by the court of first instance, thereby transforming the review into a prohibited third instance of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
tte dalle parti,non rilevabili d’ufficio e riguardanti fatti non tempestivamente allegati. Aggiunge che le valutazioni della performance individuale e collettiva costituiscono atti datoriali che erano già nel pieno possesso dell’ente, che non aveva tempestivamente eccepito la mancanza dei requisiti per la partecipazione alla progressione da parte dello Iazzetta. 2.Il motivo è infondatoper l’assorbente ragione che non integra eccezione, ma mera difesa, la contestazione degli elementi costitutivi (non di fatti impeditivi, estintivi o modificativi) del diritto fatto valere in giudizio, che il giudice è tenuto a verificare anche d’ufficio.
Questa Corte ha infatti chiarito che nel rito del lavoro la preclusione in appello di un’eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, abbia introdotto insede di gravame un nuovo tema di indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione (Cass. n. 2271/2021). Nel caso di specie il tema in discussione era già stato inserito nel giudizio di primo grado per effetto dello stesso tenore della domanda, con la quale era stato azionato il diritto all’attribuzione della posizione economica.
Si è poi evidenziatoche il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al giudice, specie quando non attenga ad un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti, di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l’inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall’altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte; tale onere di valutazione, peraltro, nemmeno sussiste quando il silenzio consegua alla contumacia della parte, non valendo esso a rendere incontestati i fatti allegati dall’altra, né alterando la ripartizione dell’onere probatorio (Cass. n. 42035/2021).
Inoltre nel rito del lavoro, il principio che esclude dal tema di indagine il fatto costitutivo della domanda per effetto della sua mancata contestazione, giusta l’art. 416, comma 3, cod. proc. civ., incontra l’unica deroga nella possibilità che il giudice ne accerti, d’ufficio, l’esistenza o l’inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite(Cass. n. 26395/2016).
3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, comma primo, e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3; difetto di motivazione su fatto non contestato ex art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’ art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. Insiste nel sostenere che a fronte della genericità della sua memoria difensiva nel giudizio di primo grado, l’INPS non poteva formulare la contestazione per la prima volta nel giudizio di appello. Critica la sentenza impugnata per avere omesso l’esame del bando nazionale del 2010 per il passaggio livelli economici A2, B2, C3 e C4. Evidenzia che la procedura era riservata ai soli dipendenti già idonei nella precedente selezione, svolta ai sensi dell’art. 2 del CCNL del 2006, avendo il bando previsto quale unica condizione la suddetta idoneità; sostiene che il bando aveva previsto lo scorrimento in favore dei soggetti risultati idonei nella selezione del 2008.
4. La censura è inammissibile. L’omesso esame di documenti non rientra nel paradigma dell’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).
Nel caso di specie non è in ogni caso configurabile l’omesso esame dei requisiti di ammissione alla selezione, avendo la Corte territoriale riportato, esaminato ed interpretato il bando di concorso, ela censura, in sostanzaprospetta l’erronea interpretazione del bando e sollecita,dunque, un giudizio di merito. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte:
Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
5. Il ricorso va pertanto rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a l pagamento del le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmen