Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific reviewable defect regarding historical facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the alleged defect concerned a historical fact already established in the proceedings. The appellant argued that a specific historical circumstance was overlooked, but the court found no specific reviewable defect under established case law. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the legal costs and the unified contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the alleged defect concerns a historical fact derived from the case files, as such facts do not constitute a specific reviewable defect for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
n vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
6. Le spese tra la ricorrente, l’INPS e la ASL Napoli 3 Sud seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Considerato che il Ministero dell’interno (di cui la Prefettura di Napoli costituisce articolazione) non ha svolto attività difensiva, nei confronti de l medesimo non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrentiINPS e ASL Napoli 3 Sud, delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integ