Cassation court dismisses appeal for liquidation of incidental suspension proceedings costs as main appeal already decided.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's request for liquidation of costs related to an incidental suspension proceeding. The main appeal regarding the suspension of the enforceability of a lower court judgment had already been fully decided by the Court in a prior ruling dated 2024. Consequently, the court found no need to address the separate request for cost allocation in the incidental matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366-bis c.p.c.; Art. 366-ter c.p.c.: When the main appeal is already decided, a separate request for liquidation of costs in an incidental suspension proceeding is unnecessary and must be dismissed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso 13243-2021 proposto da: MAGLI ANNA PAOLA, in qualità di amministratore di sostegno di MAGLI PIER FRANCO, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO NAPPI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - avverso la sentenza n. 760/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/03/2021 R.G.N. 881/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere Dott. MARIA CASOLA. Considerato che: - il presente ricorso «per liquidazione compensi», volto alla liquidazione delle spese relative al sub- procedimento n. 881 - 1/2018, avente ad oggetto la richiesta di sospensione Oggetto R.G.N.13243/2021 Cron.
Rep. Ud.13/01/2026 dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 760/2019 della Corte d’Appello di Bologna,risulta depositato , in data 4 maggio 2021, all’interno del giudizio n. RG. 11234/2020; - il predetto giudizio n. RG 11234/2020 è stato definito con ordinanza n. 34159/2024, con cui questa Corte ha così disposto: «rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario»; - è , quindi , intervenuta , nelle more , la liquidazione delle spese complessive del giudizio di legittimità, da ritenersi inclusive anche delle spese delsub- procedimento incidentale di sospensione (tra le tante, Cass. n. 16121/2011; n. 19357/2012);
P.Q.M Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso. Così deciso in Roma, nella cam