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Ordinanza — n. 3885/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to defend.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3885/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giorgio Bellofatto against the Rome Tribunal's dismissal of his opposition inadmissible. Bellofatto argued the tribunal failed to apply specific collective bargaining agreements regarding his job classification, while the Red Cross entity did not present a defense. The court ruled the appeal inadmissible because the arguments lacked specificity regarding the decision and attempted to re-evaluate factual findings reserved for the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 4 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: Appeals must specifically target the decision's ratio decidendi; general complaints or attempts to re-evaluate factual findings without specific grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity burden of proof collective bargaining agreements judicial review limits cambiamento di professione posizioni amministrative del funzionario provvedimenti d'integrazione professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 n. 4 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis,
art. 36 Cost
37434 del 17.7.1998, dell’art. 36 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9450/2024
fra le tante Cass. n. 9450/2024, Cass.15517/2020, Cass.
Cass. n. 15517/2020
Cass. n. 20910/2017
9450/2024, Cass.15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass.
Cass. n. 17125/2007
20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.
Cass. S.U. n. 14385/2007
Cass. SU, n. 34476 del 2019
fra le tante Cass. SU, n. 34476 del 2019; Cass.
Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021
34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 7506-2024 proposto da: BELLOFATTO GIORGIO, rappresentato e difeso dagli avvocati ACHILLE RAINONE, GABRIELE FORCELLA; -ricorrente - contro ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 09/03/2024 R.G.N. 12161/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA - Con decreto del 9 marzo 2024, il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare rigettava l’opposizione proposta da Giorgio Bellofatto al passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa Oggetto OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO R.G.N.7506/2024 Cron.

Rep. Ud.09/01/2026 dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana nella parte in cui è stata esclusa l’ammissione degli importi richiesti a titolo di differenze retributive maturate nell’ambito del rapporto instaurato tra le parti in relazione allo svolgimento, sin dalla prima assunzione a tempo determinato, di mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell’Area A di inquadramento formale e rientranti nell’Area B in quanto riconducibili al profilo professionale socio-sanitario di cui all’art. 12, comma 1, CCNL per il comparto Enti pubblici non economici 2006/2009, quale autista-soccorritore sulle ambulanze del Servizio di emergenza “118” e successivamente quale soccorritore di prossimità. - La decisione del Tribunale discende dall’aver e questo ritenuto che mancasse nella specie la stessa allegazione e, comunque, la prova del fatto che le mansioni svolte dall’opponente per l’Ente in LCA, per ammissione del medesimo rimaste invariate senza soluzione di continuità dal 2004 al 2016 e ricondotte all’Area professionale A sin dal primo contratto, rientrassero nella fattispecie descritta nell’Area B. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Bellofatto, affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo, in relazione alla quale l’ESACRI in L.C.A., pur intimata, non ha svolto difesa alcuna.

RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 CCNL per il comparto Enti pubblici non economici relativo al quadriennio normativo 2002/2005 del 9.10.2003, 13 CCNL per il quadriennio normativo 1998/2001 del 16.2.1999, 7 e 8 CCNI di Croce Rossa italiana 1998/2001 del 14.11.2001, 6 CCNL per il quadriennio normativo 2006/2009 dell’1.10.2007, 12 del CCNI del 18.2.2009 nonché delle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. 6/45819 del 22.10.1999 e n. 37434 del 17.7.1998, dell’art. 36 Cost. e 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 imputa al Tribunale di non avere tenuto conto di tutta la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie e rilevante ai fini del giudizio trifasico e di avere erroneamente interpretato quelle prese in considerazione, cosìfinendo per escludere la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al superiore inquadramento rivendicato. - Il motivo si rivela inammissibile, atteso che, laddove si incentra sull’imputare al Tribunale di avere erroneamente impostato il giudizio trifasico, non tenendo conto della disciplina contrattuale come susseguitasi nel periodo di svolgimento del rapporto e di averla erroneamente interpretata ai fini dell’operazione di sussunzione in essa delle mansioni di fatto svolte, non aggredisce in modo specifico la ratio decidendi, che, viceversa, trova base nell’avere il Tribunale maturato il convincimento circa il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere della prova in ordine all’esecuzione in concreto delle mansioni di “autista soccorritore” o di “soccorritore di prossimità”, mentre, nella parte in cui giunge a contestare l’accertamento svolto dal Tribunale, interviene su materia insindacabile in questa sede per essere la valutazione del materiale istruttorio rimessa al giudice del merito. - Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui nel giudizio di cassazione, acritica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 9450/2024, Cass.15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007). - Parimenti è ius receptum il principio alla stregua del quale il giudizio legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. fra le tante Cass. SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 19423 e 25495 del 2024). - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità per non averel’ESACRI in L.C.A. svolto difesa alcuna.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis,