Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3877/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS for improper notification to non-counsel without renewal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3877/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Mauro Introna's appeal against the INPS, ruling the notification to a non-counsel was invalid and unrenewed. The INPS argued the appeal was inadmissible because it was served on the wrong party, while Introna claimed the service was correct. The court rejected Introna's argument, noting that although the INPS had multiple lawyers, no delegation was signed for the specific attorney present, rendering the initial notification void.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 170 c.p.c.; Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; The appeal is inadmissible if notified to a person not acting as counsel without subsequent renewal within the prescribed term.

Parole chiave

Generato dall'IA
improper notification social security appeal counsel delegation procedural nullity renewal of service contributi di previdenza impagati retroattività della rendita d'invalidità corretta notificazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 170 c.p.c.
Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
Art. 152 d.a. c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
l. n. 69/09, art. 58
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso 30438-2021 proposto da: INTRONA MAURO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO DI FEO, LOREDANA LIONETTI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO BOCCIA NERI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI, SAMUELA PISCHEDDA, VINCENZO STUMPO; controricorrente - avverso la sentenza n. 1632/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 1431/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto R.G.N.30438/2021 Cron. Rep. Ud.13/01/2026 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Bari dichiarava improcedibile l’appello proposto da Mauro Introna nei confronti dell’Inps in quanto notificato non al difensore del medesimo entee senza che poi l’appellante procedesse a rinnovare la notifica nel termine assegnato. Avverso la sentenza, Mauro Introna ricorre per un motivo. L’Inps resiste con controricorso. In sede di odierna a d unan za camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RITENUTOCHE Con l’unico motivo di ricorso, Mauro Introna deduce violazione e falsa applicazione dell’art.170 c.p.c. poiché la notifica dell’atto d’appello era stata effettuata correttamente, essendo l’Inps difeso anche dall’avv. Diodata Ardolino. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall’Inps. Da un lato, infatti, il presente giudizio è stato introdotto in primo grado nel 2008, e quindi prima dell’entrata in vigore della l. n.69/09, ai fini del suo art.58; dall’altro lato, il ricorso deduce un error in procedendo riconducibile all’art.360, co.1, n.4 c.p.c. e non al n.5 della stessa disposizione.

Il ricorso è infondato nel merito. Come risulta dalla procura rilasciata dall’Inps in primo grado, l’avv. Diodata Ardolino era tra i difensori che dovevano essere nominati ad hoc, in particolare dall’avv. Lallai, procuratrice generale dell’Inps. Ebbene, l’avv. Lallai non firmò alcuna delega in favore dell’avv. Ardolino, sicché correttamente la Corte d’appello ha dichiarato nulla la notifica effettuata a chi non era difensore dell’Inps; dichiarazione di nullità cui non è seguita, nel termine assegnato, alcuna rinnovazione. Nulla sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione attesa la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. prodotta dal ricorrente. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par