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Ordinanza — n. 3875/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses revocation appeal claiming appellate court failed to read judgment order in session.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3875/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Francesco Paolo Vena's revocation appeal against a decision denying his victim status. Vena argued the appellate court erred in fact by failing to read the judgment's operative part during the hearing, citing a lack of explicit record. The court ruled this claim inadmissible because the contested fact was not disputed by the opposing party and the alleged error constituted a judicial assessment issue rather than a factual mistake.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; The revocation remedy for factual error requires a disputed fact; if the opposing party contests the alleged omission, the claim is inadmissible as it merely challenges the judge's evaluation of evidence rather than a genuine factual error.

Parole chiave

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revocation appeal factual error omitted reading judicial assessment inadmissible claim appellate judgment procedural defect diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 7592/24
Cass. S.U. 7592/24), ovvero che gli elementi considerati dalla Corte, siccome erroneamente valutati, non dimostravano la lettura in udienza deldispositivo.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso 16998-2025 proposto da: VENA FRANCESCO PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato DANILO LORENZO; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; resistente con mandato - avverso l'ordinanza n. 17449/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/06/2025 R.G.N. 6804/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. Oggetto revocazione R.G.N.16998/2025 Cron.

Rep. Ud.13/01/2026 RILEVATO CHE Con ordinanza n.17449/25, questa Corte rigettava il ricorso proposto da Francesco Paolo Vena avverso sentenza d’appello che gli aveva negato il riconoscimento dello status di vittima del dovere e delle relative provvidenze; in particolare, rigettava, per quanto qui rileva, il primo motivo di ricorso con cui si chiedeva declaratoria di nullità della sentenza d’appello per omessa lettura in udienza del dispositivo. Riteneva questa Corte che il dispositivo fosse stato letto in udienza, in quanto:

a) nella comunicazione di cancelleria del dispositivo si dava atto della sua lettura;

b) la decisione,come da dispositivo in atti, attestata in sentenza,doveva intendersi come lettura del medesimo. Avverso la sentenza, Francesco Paolo Vena propone un motivo di ricorso per revocazione, illustrato da memoria. Il Ministero della Difesa non ha depositato controricorso, limitandosi con memoria a chiedere di essere ammesso alla discussione orale d’udienza. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTOCHE Con il primo motivo di ricorso per revocazione, Francesco Paolo Vena deduce errore di fatto ex art.395, n.4 c.p.c. La Corte avrebbe erroneamente percepito gli atti di causa, in quanto:

a) il collegio d’appello dava atto in sentenza di essersi riservato di decidere, e tanto escludeva la lettura in udienza;

b) in nessun punto la sentenza dava atto della lettura del dispositivo;

c) la comunicazione di cancelleria del dispositivo non attestava la sua lettura in udienza. Con il secondo motivo di ricorso, Francesco Paolo Vena ripropone il merito ai fini del giudizio rescissorio, insistendo per la nullità della sentenza stante l’omessa lettura del dispositivo in udienza. Il primo motivo è inammissibile per più ragioni. Innanzitutto, il preteso errore verte su un fatto che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, era controverso, poiché risulta dall’ordinanza n.17449/25 che il Ministero aveva contestato l’omessa lettura in udienza del dispositivo; tant’è vero che l’ordinanza riferisce della difesa del Ministero, il quale rimarc ava (pagina 3 del controricorso) che la cancelleria aveva inviato comunicazione alle parti, dando atto della lettura del dispositivo in udienza.

Il fatto oggetto di preteso errore revocatorio, l’unico fatto in sé decisivo per il giudizio, è la lettura o meno del dispositivo in udienza. Il fatto oggetto di errore revocatorio non è invece, come pretende il ricorrente, il contenuto della comunicazionedi cancelleria, la quale è stata assunt a dalla ordinanza n.17449/25 come un documento volto a provare la lettura del dispositivo in udienza. Tanto conduce alla seconda ragione di inammissibilità del ricorso, ovvero l’assenza di un errore di fatto, inteso quale errore percettivo e, di contro, la deduzione in ricorso di un errore di giudizio, estraneo all’art.395 n.4 c.p.c.

Invero, l’ordinanza n.17449/25 ha compiuto una valutazione degli atti di causa e, sulla base del loro tenore (testo della sentenza, comunicazione della cancelleria), ha ritenuto che dal contenuto degli stessi fosse dimostrata la lettura del dispositivo in udienza. In particolare, non si assiste nel caso di specie a un travisamento della prova, ovvero una svista concernente il fatto probatorio in sé , ma si denuncia un errore compiuto dal giudice nella riconducibilità logica dell’informazione probatoria al fatto probatorio (v. Cass. S.U. 7592/24), ovvero che gli elementi considerati dalla Corte, siccome erroneamente valutati, non dimostravano la lettura in udienza deldispositivo.

All’inammissibilità del ricorso non segue condanna alle spese, non avendo depositato il Ministero alcun controricorso. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a ti